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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 23 ottobre 2017, n. 48534

Rifiuti - Abbandono - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Condanna superiore al minimo edittale - Esclusione della punibilità per tenuità del fatto - Articolo 131-bis, C.p. - Inammissibilità

La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto giustificata la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
Sulla base di tale principio giurisprudenziale, la Corte di Cassazione (ordinanza 48534/2017) ha dichiarato "inammissibile" il ricorso con cui il titolare di un'impresa, condannato dal Tribunale di Foggia per abbandono di rifiuti non pericolosi, si era lamentato davanti alla Suprema Corte del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis C.p.) da parte del Giudice di merito.
Nel caso specifico, il ricorrente è stato condannato dal Tribunale al pagamento di un'ammenda di 4mila euro (contro un minimo edittale di 2600 euro ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006).
In conseguenza della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende.

Corte di Cassazione

Ordinanza 23 ottobre 2017, n. 48534