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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 6 novembre 2023, n. 2567

Rifiuti - Discariche (N.d.R.: articolo 3, Dlgs 36/2003) - Procedimento di valutazione di impatto ambientale ex articolo 23, Dlgs 152/2006 finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 per la realizzazione di una discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi - Improcedibilità della domanda - Ragioni - Localizzazione della discarica - "Fattore di pressione" regionale ostativo a nuovi impianti - Dgr Lombardia 2 ottobre 2017, n. X/7144 - Legittimità - Sussistenza - Possibilità per le Regioni di introdurre criteri di tutela ambientale più restrittivi - Sussistenza

Confermata dal Tar Lombardia la legittimità del "criterio di pressione" regionale che limita la localizzazione di nuove discariche di rifiuti, le Regioni possono dettare una tutela ambientale più restrittiva di quella nazionale.
I Giudici lombardi nella sentenza 6 novembre 2023, n. 2567 hanno confermato la legittimità del provvedimento che ha dichiarato improcedibile la domanda di valutazione di impatto ambientale ex articolo 23, Dlgs 152/2006 finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 per la realizzazione e gestione di una discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi. Ad ostacolare la procedibilità della domanda il criterio di localizzazione "fattore di pressione" introdotto dalla Giunta regionale lombarda con Dgr 2 ottobre 2017, n. X/7144 in attuazione dell'articolo 14-bis delle norme tecniche di attuazione del Programma regionale gestione rifiuti approvato con Dgr n. 1990/2014.
Il criterio del fattore di pressione prevede che, al superamento di un quantitativo massimo di rifiuti già conferiti in discarica in un determinato territorio, non sia più possibile autorizzare nuove discariche o ampliamenti di discariche esistenti. Si tratta di una maggiore tutela ambientale che nonostante la competenza esclusiva statale in materia, la Regione è legittimata ad adottare, non solo perché la questione riguarda anche la materia "salute" a competenza concorrente Stato-Regioni ma anche perché non avendo lo Stato ancora esercitato le sue competenze sulla localizzazione delle discariche ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera p), Dlgs 152/2006 la Regione non può prevedere di certo un livello di tutela inferiore rispetto a quello nazionale. (FP)

Tar Lombardia

Sentenza 6 novembre 2023, n. 2567