Sentenza Tar Lombardia 22 ottobre 2020, n. 718
Rifiuti - Discarica di rifiuti - Autorizzazione - Procedimento di valutazione di impatto ambientale (N.d.R.: articolo 23, Dlgs 152/2006) - Localizzazione della discarica - Elementi di valutazione - Fattore di pressione - Dgr Lombardia 1990/2014 - Applicazione anche a domande già presentate - Legittimità - Sussistenza - Valutazione insieme ad altri elementi in ossequio al principio di precauzione - Legittimità - Sussistenza - Preavviso di diniego dell'autorizzazione - Articolo 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 - Puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni del proponente - Esclusione - Motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso - Sufficienza
Nell'ambito dell’autorizzazione di una discarica di rifiuti il "fattore di pressione" (blocco di nuove discariche in settori ambientalmente "stressati") va valutato anche quando non ha natura immediatamente escludente.
Così il Tar Lombardia nella sentenza 22 ottobre 2020, n. 718 ha respinto le doglianze contro una valutazione ambientale negativa in relazione al progetto di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi con cella monodedicata per rifiuti contenenti amianto. L’impresa ricorrente lamentava che l’Amministrazione regionale nel valutare negativamente il progetto si era riferita al "fattore di pressione", introdotto con Dgr 20 giugno 2014, n. X/1990 (Programma regionale rifiuti) come elemento escludente nuove discariche in territori considerati saturi e ambientalmente provati, ma inapplicabile alle domande, come quella dell’impresa, già presentate e in corso di istruttoria.
In realtà per i Giudici lombardi, il "fattore di pressione" non era stato applicato dalla Regione come elemento escludente il progetto ma come elemento di criticità da tenere in adeguata considerazione, e superabile a fronte di soluzioni localizzative ritenute migliorative delle criticità ambientali, in applicazione del "principio di precauzione" che governa le decisioni delle Pubbliche Amministrazioni in materia ambientale. Bocciata anche la doglianza relativa al preavviso di diniego dell’autorizzazione emesso ex articolo 10-bis, legge 241/1990. Non è necessario confutare puntualmente le argomentazioni del proponente, è sufficiente che il preavviso di diniego contenga una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso. (FP)
N.d.R.: la sentenza 718/2020 in parola è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 6770/2022.
Tar Lombardia
Sentenza 22 ottobre 2020, n. 718
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