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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 16 marzo 2023, n. 240

Rifiuti - Discarica (N.d.R.: articolo 2, Dlgs 36/2003) - Progetto di ampliamento di una discarica mediante sopraelevazione - Procedimento volto al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Diniego - Ragioni - Programma regionale rifiuti - Superamento del cd. "fattore di pressione areale" - Modalità di calcolo - Aumento del numero di metri cubi, e, quindi, dei volumi di rifiuti conferiti, a prescindere dall'aumento perimetrale dell'impianto - Legittimità - Sussistenza - Contrasto con l'allegato 1 al Dlgs 36/2003 che prevede di realizzare gli impianti di smaltimento in aree già compromesse obbligando di fatto ad ampliare le discariche esistenti - Esclusione

N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

 

Il cosiddetto "fattore di pressione" individuato dalle Regioni come vincolo alla realizzazione di discariche od ampliamenti, è collegato al volume dei rifiuti conferiti e non all'aumento perimetrale dell'impianto.
A confermarlo il Tar Lombardia nella sentenza 16 marzo 2023, n. 240 che ha respinto le doglianze del gestore di una discarica che si era visto negare il provvedimento autorizzatorio unico regionali ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 in relazione all'ampliamento del proprio stabilimento di discarica di rifiuti mediante sopraelevazione. La Regione affermava che il progetto avrebbe superato il "fattore di pressione" (dato dal volume di impianti nella specifica area) come normato dal Programma nazionale rifiuti ex Dgr 20 giugno 2014, n. X/1990 (vigente ratione temporis, ora sostituito dalla Dgr XI/648 del 2022).
Di fronte alle doglianze del ricorrente che lamentava come il progetto, consistendo in una sopraelevazione non avrebbe incrementato l'area dell'impianto e quindi non avrebbe superato il "fattore di pressione", i Giudici hanno evidenziato come tale fattore attribuisce rilievo all'aumento del numero di metri cubi, e, quindi, dei volumi di rifiuti conferiti, a prescindere dall'aumento perimetrale dell'impianto. Infine, sebbene il Dlgs 36/2003 sulle discariche (allegato I) propende per la realizzazione degli impianti in aree già compromesse, quindi di fatto "obbligando" ad ampliare gli impianti esistenti, il "fattore di pressione" individua solo una soglia oltre la quale un impianto non può essere più ampliato, in coerenza con la titolarità in capo alla Regione della pianificazione territoriale in materia di rifiuti ex articolo 196, Dlgs 152/2006. (FP)

Tar Lombardia

Sentenza Tar Lombardia 16 marzo 2023, n. 240