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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 7 novembre 2023, n. 1312

Rifiuti - Impianto di smaltimento rifiuti liquidi speciali (pericolosi e non) soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Modifica non sostanziale ex articoli 5 e 29-nonies, Dlga 152/2006 - Qualificazione - Interventi che comportano aumento della capacità giornaliera di ricezione dei rifiuti, modifiche dei sistemi di filtraggio per le emissioni odorigene, variazioni di parti essenziali dell’impianto - Esclusione - Natura di modifiche sostanziali - Sussistenza - Obbligo della presentazione di una domanda di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

La modifica della struttura di un impianto di rifiuti liquidi che incide sulla struttura dello stesso non può essere fatta passare per "non sostanziale", necessitando quindi di una nuova autorizzazione.
A ribadirlo il Tar Puglia nella sentenza 7 novembre 2023, n. 1312 relativa a un procedimento di riesame di una autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 di un impianto di smaltimento rifiuti liquidi speciali (pericolosi e non). Un Comune localizzato nell'area dove sorge l'impianto aveva impugnato le note della Provincia che prendevano atto delle modifiche proposte dal gestore che le aveva qualificate come non sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, Dlgs 152/2006.
Secondo i Giudici pugliesi la Provincia è incorsa in violazione di legge, in quanto dagli atti istruttori visionati dal Collegio giudicante si evinceva che il gestore aveva inteso modificare il sistema di filtraggio per l'abbattimento delle emissioni odorigene, aveva aumentato la capacità giornaliera di ricezione dei rifiuti e modificato l'impianto, attraverso variazioni essenziali di sue parti. Tutti interventi che non potevano essere qualificati come "non sostanziali" ma necessitavano di una nuova domanda di autorizzazione integrata ambientale. (FP)

Tar Puglia

Sentenza 7 novembre 2023, n. 1312