Sentenza Corte di Giustizia Ue 21 dicembre 2023, causa C-86/22
Imballaggi - Sacchetti di plastica monouso biodegradabili e compostabili - Circolazione nel mercato - Dm 18 marzo 2013, quale norma tecnica che vieta la circolazione di sacchetti non conformi a determinate specifiche ma conformi ai requisiti generali della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi - Contrasto con l'articolo 18, direttiva 94/62/Ce sulla libera circolazione nel mercato degli imballaggi - Sussistenza - Normativa italiana in contrasto con la direttiva europea - Obbligo di disapplicazione da parte del Giudice nazionale - Sussistenza - Responsabilità patrimoniale dello Stato italiano - Configurabilità - Sussistenza
Per la Corte Ue il Dm 18 marzo 2013 recante le norme tecniche sulla circolazione dei sacchetti di plastica monouso leggeri (ora abrogato) era in contrato con la direttiva 94/62/Ue che non consentiva deroghe in tal senso.
La Corte di Giustizia europea nella sentenza 21 dicembre 2023, causa C-86/22 ha così risposto alla questione pregiudiziale posta dal Giudice italiano in relazione alla vicenda che ha visto contrapposte una azienda e il Ministero dell'ambiente. Oggetto della sentenza il Dm 18 marzo 2013 che aveva stabilito le regole tecniche per l'immissione in commercio dei sacchetti monouso (solo biodegradabili e compostabili o riutilizzabili di determinati spessori), tagliando di fatto fuori dal mercato prodotti compatibili con la direttiva imballaggi 94/62/Ue ma non con le norme interne. Il Dm 18 marzo 2013 era stato poi abrogato dal 13 agosto 2017 (Dl 91/2017, convertito dalla legge 123/2017) quando l'Italia aveva recepito la direttiva 2015/720/Ue con cui il legislatore europeo aveva introdotto regole sui sacchetti di plastica leggeri.
La Corte Ue ha risposto ai diversi quesiti del Giudice nazionale: in primo luogo una norma tecnica come il Dm 18 marzo 2013 va notificata alla Commissione Ue e prima di pubblicarla va aspettato il termine previsto per eventuali contestazioni (stand still), cosa non fatta dall'Italia; in secondo luogo la norma in contrasto con la direttiva imballaggi può trovare una giustificazione in una tutela maggiore dell'ambiente a patto lo Stato abbia trovato prove scientifiche in tal senso e sempre previa notifica; in terzo luogo l'articolo 18 della direttiva 94/62/Ce sulla libera circolazione degli imballaggi ha effetto diretto sul Giudice italiano per cui il Dm 18 marzo 2013 andava disapplicato dal Giudice nazionale.
Infine, quanto ad un eventuale risarcimento danni delle imprese la Corte di Giustizia ha evidenziato come la normativa italiana del 2013 costituisce violazione "sufficientemente qualificata" della normativa Ue, circostanza che legittima una responsabilità patrimoniale dello Stato italiano. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 21 dicembre 2023, causa C-86/22
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