Lr Marche 28 dicembre 2023, n. 25
Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024) - Stralcio - Disposizioni in materia di acque minerali e termali - Rideterminazione canoni acqua pubblica
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Regione Marche
Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25
(Bur 28 dicembre 2023 n. 114)
Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Capo I
Disposizioni generali
Articoli da 1 a 3
(omissis)
Capo II
Disposizioni finanziarie
Articoli da 4 a 8
(omissis)
Articolo 9
Disposizioni in materia di concessioni di acque minerali e termali e modifiche alla Lr 32/1982
1. Alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: "euro 20,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 26,00";
b) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: "euro 200,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 260,00";
c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 le parole: "euro 120,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 156,00";
d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 le parole: "euro 60,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 78,00";
e) alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 19 le parole: "euro 30,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 39,00";
f) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 le parole: "euro 20,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 26,00";
g) al comma 2 dell'articolo 19 le parole: "euro 5.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.500,00", la parola "ed" è soppressa, le parole: "euro 2.500,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.250,00" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a euro 750,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera c)";
h) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 19 è aggiunta la seguente: "c-bis) euro 1,60 dal 1° gennaio 2024.".
2. Le concessioni di acque minerali e termali prive di termine di scadenza sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di trenta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. Le disposizioni di cui a questo articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche alle concessioni in essere.
Articolo 10
Disposizioni in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica e modifiche alla Lr 5/2006
1. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta anni".
2. I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 46, comma 1, della Lr 5/2006, sono rideterminati come da tabella allegata (tabella F).
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche alle concessioni in essere.
Articoli da 11 a 19
(omissis)
Capo III
Disposizioni finali
Articolo 20
(omissis)
Articolo 21
Dichiarazione d'urgenza
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2024.
La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 28 dicembre 2023
Tabelle
(omissis)
Tabella F
Canoni annui relativi alle utenze d'acqua pubblica
Lr 5 del 9 giugno 2006 articolo 46