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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 gennaio 2024, n. 3405

Sicurezza sul lavoro - Obblighi del datore di lavoro - Redazione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (cd. Dvr) di cui all'articolo 28 del Dlgs 81/2008 - Previsione specifica dei fattori di pericolo presenti in azienda in relazione alla singola lavorazione e delle misure precauzionali adottate - Necessità - Violazione - Errore nell'analisi dei rischi - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Delega a terzi per la redazione del Dvr - Obbligo del datore di lavoro di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia - Necessità - Sussistenza

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi che, per un suo errore di analisi, non sono specificamente contemplati nel Documento di valutazione (Dvr).
Così la Corte di Cassazione con sentenza 3405/2024. Il Collegio ha chiarito infatti che la redazione del Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Dlgs 81/2008 e l'adozione di misure precauzionali non escludono la responsabilità del datore quando "per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione". E dunque che il datore ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche per i rischi non specificati nel Dvr "così sopperendo all'omessa previsione anticipata".
La Corte ha così respinto le doglianze del ricorrente condannato dai Giudici liguri per il reato di omicidio colposo commesso, in qualità di datore di lavoro, ai danni di un dipendente con violazione della normativa antinfortunistica. In particolare, per non aver redatto un Dvr adeguato alle specifiche lavorazioni da eseguire e di conseguenza per non aver adottato le misure di prevenzione necessarie a scongiurare l'evento. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 29 gennaio 2024, n. 3405