Sentenza Tar Lombardia 12 gennaio 2024, n. 62
Rumore - Emissioni rumorose da attività commerciale - Superamento dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b), legge 447/1995 così come fissati dall'articolo 4 del Dpcm 14 novembre 1997 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico ai sensi del Dm 16 marzo 1998, allegato A, n. 12 - Modalità identiche a quelle impiegate per la misura del rumore ambientale - Sussistenza - Misurazioni del rumore ambientale e del rumore residuo effettuate in condizioni di omogeneità - Obbligatorietà - Sussistenza - Rilevazioni effettuate anche in momenti temporali distinti - Legittimità - Sussistenza - Ordinanza di riduzione del rumore emessa ex articolo 9, legge 447/1995 - Natura di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica - Esclusione - Ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico - Sussistenza
Per verificare il superamento dei limiti legali di emissione rumorosa non conta che le rilevazioni su "residuo" e "ambientale" siano effettuate nella stessa giornata, quanto che si usi la stessa strumentazione e i medesimi parametri.
Secondo la sentenza 12 gennaio 2024, n. 62 dal Tar Lombardia la misurazione del "rumore residuo" (rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante) non va effettuata contestualmente alla misurazione del rumore ambientale.
Il Dm 16 marzo 1998 - che ai sensi della legge 447/1995 definisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico - stabilisce solo l'obbligo di misurare il rumore residuo con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale. Pertanto una volta rispettata questa prescrizione - attraverso l'uso della stessa strumentazione o di una medesima impostazione dei parametri e del punto di misurazione - le rilevazioni possono essere effettuate anche in momenti temporali distinti, senza che ciò determini l'invalidità e l'inattendibilità delle perizie svolte.
Il Tar lombardo - nel rigettare le doglianze del titolare di un esercizio commerciale destinatario di una ordinanza di riduzione del rumore - ha anche ricordato la natura dell'ordinanza di riduzione del rumore emessa dai soggetti preposti (Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Giunta regionale, Ministro dell'ambiente) ai sensi dell'articolo 9 della legge 447/1995. Più che natura di provvedimento contingibile e urgente in materia di salute pubblica, essa ha natura di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico ma "temporanea" restando efficace finché il destinatario non ha posto rimedio alla situazione di superamento dei limiti di legge. (FP)
N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Regione Lombardia
Sentenza 12 gennaio 2024, n. 62
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