Sentenza Consiglio di Stato 27 aprile 2020, n. 2684
Rumore - Inquinamento acustico - Limiti alle emissioni sonore - Legge 447/1995 - Contenimento delle emissioni - Impianto di autolavaggio - Regolamento comunale - Introduzione di divieti di immissioni sonore per fasce orarie non direttamente collegate al superamento dei limiti statali al rumore - Possibilità - Articolo 6, legge 447/1995, Articolo 60, Lp Trento 10/1998 - Sussistenza
Indipendentemente dal superamento dei limiti al rumore statali, è legittimo il regolamento del Comune che per alcune attività professionali vieta le emissioni rumorose in certe fasce orarie.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato (sentenza 27 aprile 2020, n. 2684) respingendo le doglianze del titolare di una attività di autolavaggio self-service in Trentino destinataria di un provvedimento comunale di divieto di emissioni sonore in determinate fasce orarie. L'impresa impugnava il provvedimento che il Dirigente comunale aveva emanato in applicazione del regolamento del Comune in materia di rumore che inibisce in determinate fasce orarie l'esercizio dell'attività di lavaggio a tutela del riposo delle persone. Per i Giudici il regolamento è legittimo.
Infatti, posto che gli Enti locali non possono introdurre limiti alle emissioni diversi e inferiori a quelli previsti dalla normativa statale, l'articolo 60 della legge 447/1995 consente ai Comuni di dettare disposizioni particolari, anche presidiate da sanzione amministrativa, che vietino non già le immissioni sonore che superino una soglia acustica prestabilita, ma in determinate fasce orarie tutte le immissioni che comunque nuocciano alla quiete e alla tranquillità pubblica o privata, quale che sia il loro livello acustico. Come ha infatti previsto il Comune nel caso di specie. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 27 aprile 2020, n. 2684
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