Delibera Arera 5 marzo 2024, n. 72/2024/R/Rif
Conferma delle misure di cui all’articolo 1 della deliberazione dell’Autorità 7/2024/R/rif, per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti
N.d.R.: la presente delibera conferma l'articolo 1 della delibera Arera 7/2024/R/Rif che ha dettato le disposizioni di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 10548/2023, 10550/2023, 10734/2023 e 10775/2023 in relazione agli impianti minimi per il trattamento dei rifiuti.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 5 marzo 2024, n. 72/2024/R/Rif
(Pubblicato sul sito di Arera il 6 marzo 2024)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1285a riunione del 5 marzo 2024
Visti:
• la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
• la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;
• la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/06);
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (di seguito: decreto legislativo 116/20);
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
• la legge 5 agosto 2022 n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (di seguito: legge 118/22);
• il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: decreto legislativo 201/22);
• il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del regolamento n. 2021/241/Ue;
• il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, recante "Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti" (di seguito: decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257);
• le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023 e n. 1466 del 2024 in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti (impianti "minimi");
• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico" (di seguito: deliberazione 649/2014/A) e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
• la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/Rif), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A (di seguito: Mtr);
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif) e, specialmente, il suo allegato A (di seguito: Mtr-2);
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/Rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 7 gennaio 2024, 7/2024/R/Rif, recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/Rif, e ulteriori disposizioni attuative" (di seguito: deliberazione 7/2024/R/Rif);
• il documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/Rif, recante "Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2)";
• il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/Rif, recante "Definizione del Metodo Tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2) — Orientamenti finali";
• il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/Rif, recante "Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario rifiuti (Mtr-2)".
Considerato che:
• l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";
• l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
• inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
— "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina pagà" (lettera f);
— "fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento" (lettera g);
— "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lettera h);
— "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lettera i).
Considerato che:
• più di recente, l'articolo 14 della legge 118/22, al comma 2, ha integrato il testo dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06 al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che attribuiscono all'Autorità i seguenti compiti:
— definizione "di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti" (comma 1— bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);
— acquisizione dagli "operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale" (comma 1— ter dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);
• peraltro, in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (definiti come i "servizi erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza"), con il decreto legislativo 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
— restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1);
— "le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi", che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1).
Considerato che:
• con la deliberazione 363/2021/R/Rif l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando – comunque in un quadro generale di regole stabile e certo – la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel Mtr di cui alla deliberazione 443/2019/R/Rif;
• con la menzionata deliberazione 363/2021/R/Rif, l'Autorità ha, altresì, definito per gli anni ? = {2022, 2023, 2024, 2025}, una regolazione tariffaria asimmetrica per i differenti servizi del trattamento, attraverso opzioni regolatorie articolate sulla base del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti (distinguendo tra gestore integrato e gestore non integrato), nonché della valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale, di gestire compiutamente i rifiuti;
• l'Autorità ha quindi introdotto le definizioni di impianti di chiusura del ciclo "integrati" e "minimi" (assoggettati a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la gerarchia europea per la gestione dei rifiuti) e di impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi" (con obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi applicati ai flussi conferiti agli impianti di discarica e incenerimento senza recupero energetico, ma non assoggettati alla regolazione dei costi riconosciuti);
• nel delineare la citata disciplina l'Autorità ha demandato al competente livello istituzionale la decisione in ordine all'individuazione (o meno) degli impianti "minimi" da assoggettare alla regolazione.
Considerato che:
• tra le novità normative che sono state introdotte dal decreto legislativo 116/20, di interesse in questa sede risulta la prevista adozione (ad opera dell'inserimento dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 152/06) del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (di seguito anche: PNGR) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, chiamato a fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
• successivamente, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è stato espressamente individuato tra le riforme ("Riforma 1.2") da adottare nell'ambito della Misura M2C1 del Pnrr, contestualmente rilevando come "a fronte delle evidenze emerse dalla Commissione europea sull'assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti attribuibile all'insufficiente capacità di pianificazione delle Regioni e, in generale, alla debolezza della governance, risulta necessario sviluppare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il programma, oltre ad evitare procedure di infrazione sui rifiuti, consentirà di colmare le lacune impiantistiche e gestionali. Inoltre, il programma permetterà di migliorare significativamente i dati medi nazionali e di raggiungere gli obiettivi previsti dalla nuova normativa europea e nazionale (percentuale di rifiuti raccolta in differenziata e percentuale di rifiuti in discarica, riutilizzo, recupero, ecc.)";
• ai fini della predisposizione del PNGR, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ha istituito un tavolo tecnico con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell'Autorità, delle Regioni, delle due Province autonome e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci);
• anche tenuto conto "delle esigenze manifestate dal suddetto tavolo tecnico in ordine alla portata e al valore strategico del documento", con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, è stato quindi approvato "il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (…) con valenza per gli anni dal 2022 al 2028", disponendo che lo stesso sia "aggiornato almeno ogni sei anni, fatta salva la possibilità di anticiparne la revisione a seguito di modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale";
• il PNGR, in sede di individuazione dei "criteri e [delle] linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali" (capitolo 9), ha evidenziato, tra l'altro, che "le attività necessarie per l'elaborazione dei Piani regionali, in particolare l'analisi dei flussi, a supporto della pianificazione per tracciare i rifiuti e colmare i gap impiantistici, (…) sono azioni altresì funzionali e sinergiche alla ricognizione e alla classificazione degli impianti di trattamento (…) con specifico riferimento alla determinazione delle tariffe di accesso per il trattamento dei rifiuti conferiti. Peraltro, l'esito di tale classificazione e, in particolare, le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come "minimi" devono trovare adeguata giustificazione e sviluppo nei pertinenti atti di programmazione regionale";
• il medesimo PNGR ha, poi, precisato che "ai sensi dell'articolo 199, comma 8, del Dlgs n. 152/2006, le Regioni sono tenute ad approvare o adeguare i rispettivi Piani regionali di gestione dei rifiuti entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente PNGR, a meno che gli stessi non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea".
Considerato che:
• più in dettaglio, il PNGR, nel disciplinare "Criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali" (di cui al citato capitolo 9), ha specificato:
— che i Piani regionali di gestione dei rifiuti debbono essere articolati in macrosezioni riconducibili ai contenuti previsti dall'articolo 199 del decreto legislativo 152/06, recando, in particolare: i) una sezione "Governance/organizzazione territoriale", in cui riportare il "complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli Ambiti territoriali ottimali, (…)", ii) una sezione denominata "Analisi/evoluzione flussi/Fabbisogno impiantistico", in cui riportare, tra l'altro, la "valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità e, se necessario, degli investimenti correlati" (paragrafo 9.2);
— per quanto concerne "La pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento" (paragrafo 9.6), che:
"gli impianti di chiusura del ciclo 'minimi' sono individuati (in base alle risultanze del monitoraggio svolto dalle Regioni e dalle Province autonome in merito all'organizzazione territoriale, all'analisi e all'evoluzione prevista dei flussi, nonché a valutazioni sull'efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione) qualora risultino operare, offrendo la propria capacità di trattamento, in un mercato caratterizzato da rigidità strutturali, nella misura di un ampio e stabile eccesso di domanda a fronte di un limitato numero di operatori presenti, avendo eventualmente capacità di trattamento già impegnata da flussi garantiti dagli strumenti di programmazione, o da altri atti amministrativi, o, comunque, essendo individuati come tali in sede di programmazione";
"l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo 'minimi' richiede da parte delle Regioni e Province autonome la contestuale indicazione:
a. dei flussi che si prevede vengano trattati per impianto (...);
b. dell'eventuale distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che la Regione o Provincia autonoma ritengano utile specificare;
c. dell'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti (quali per esempio gestori della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani o gestori di impianti di trattamento intermedio)";
"alla luce del precedente punto c., è altresì richiesto che siano esplicitati gli eventuali impianti "intermedi" da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", integrando tale elenco con le medesime informazioni di cui ai precedenti punti a. (flussi previsti) e c. (soggetti conferitori)";
"la qualifica di impianto "minimo" ha durata minima per un periodo almeno biennale, (…), e può essere anche parziale, qualora l'impianto conservi una capacità residua di trattamento non impegnata dalla programmazione regionale".
Considerato che:
• nell'ambito dell'aggiornamento biennale del metodo tariffario Mtr-2, l'Autorità
– prendendo atto dell'esistenza della tipologia di impianti "minimi" individuati sulla base del PNGR e della regolazione dalla stessa Autorità varata – con deliberazione 389/2023/R/Rif ha provveduto a confermare e ad aggiornare l'impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, anche al fine di consentire la piena applicabilità di quanto previsto dal PNGR medesimo.
Considerato che:
• successivamente, con le sentenze richiamate in premessa, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dall'Autorità contro le sentenze di primo grado emesse dal Tar Lombardia con le quali erano stati accolti i ricorsi di alcuni operatori avverso la deliberazione 363/2021/R/Rif, ritenendo che le disposizioni contenute nel Mtr-2 concernenti i criteri per l'individuazione degli impianti "minimi" non rientrassero nell'alveo del potere regolatorio definito dall'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/17 e, conseguentemente, annullando le contestate previsioni sugli impianti "minimi";
nelle sentenze sopra menzionate, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che:
— è "di immediata evidenza come l'intero sistema, per quanto apprezzabile negli obiettivi e virtuoso nella concezione, si spinga ben oltre l'ambito tariffario, indirizzando l'operatività delle Regioni verso una programmazione razionale che valorizzi le esigenze del territorio fornendo risposte ricavate dallo stesso, ovvero attingendole all'imprenditoria privata ivi esistente, senza che sia stata effettuata a monte un effettivo piano dei fabbisogni rispetto ad un obiettivo di autosufficienza predeterminato";
— "la regolazione è sicuramente strumento anche pro concorrenziale, come rivendicato da Arera, funzionale a garantire condizioni di qualità uniformi sul territorio, pur salvaguardando le specificità territoriali, quanto meno in termini di livello minimo essenziale. Ciò tuttavia non può avere una portata illimitata, dovendo l'atipicità finalistica del relativo potere confrontarsi con la tipicità di quelli delle altre amministrazioni che con esso interferiscono";
• il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che:
— l'Autorità "nel fornire i criteri per individuare gli [impianti] "minimi" quale fattore essenziale per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, non solo ha indirizzato il potere programmatorio delle Regioni, avocandosi un potere di direttiva attribuito allo Stato, che il legislatore non ha inteso delegarle, neppure nelle più recenti novelle di settore (v. la più volte ricordata legge del 2020 che ha introdotto l'articolo 198-bis del Dlgs n. 152 del 2006); ma ha di fatto arricchito di contenuti ad esso estranei il potere pianificatorio delle Regioni, individuando la soluzione "normativa" alle criticità impiantistiche nella sostanziale acquisizione al sistema pubblicistico di impianti operanti in regime di libera concorrenza";
— "in sintesi, vuoi che la delibera n. 363 del 2021 sia un mero "fatto storico" di cui il Programma nazionale [per la gestione dei rifiuti] dà atto, vuoi che, viceversa, nel farlo ridetto Programma ne abbia recepito i contenuti, operando la novazione della fonte ipotizzata da Arera, ciò non può che valere pro futuro", non mancando di evidenziare come "egualmente vero è che il Ministero mostra in verità di condividere le opzioni dell'Autorità, evidentemente non ravvisando nella relativa estrinsecazione alcuna invasione delle proprie competenze".
Considerato che:
• in ottemperanza ai pronunciamenti giurisprudenziali sopra richiamati, l'Autorità
con deliberazione 7/2024/R/Rif ha provveduto alla riedizione del potere regolatorio tariffario di competenza, tenendo conto dell'intervenuta adozione, con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti – recante, tra l'altro, l'indicazione dei criteri per la qualificazione degli impianti come "minimi" – e, conseguentemente, disciplinandone i profili tariffari, secondo la competenza attribuita dall'ordinamento all'Autorità;
• allo scopo di perseguire le imprescindibili finalità pro-competitive, che peraltro si connettono inevitabilmente, nel caso di specie, a quelle di promozione dell'efficienza dei servizi, nonché di tutela degli utenti finali, come previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 e dall'articolo 1, comma 527 della legge 205/17, con la menzionata deliberazione 7/2024/R/Rif l'Autorità ha previsto che:
— i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento di cui alla deliberazione 363/2021/R/Rif, e in particolare al Titolo VI del Mtr-2, si applichino a decorrere dal 2024;
— le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" trovino applicazione nei confronti degli impianti che siano individuati come tali in coerenza con i criteri indicati nel PNGR (al capitolo 9, recante "Criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali");
— sia rideterminato al 30 giugno 2024 il termine per la trasmissione all'Autorità della predisposizione del piano economico-finanziario per il biennio 2024-2025, ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", anche precisando (al comma 23.1 del Mtr-2) che "In coerenza con quanto indicato nel PNGR, gli impianti di chiusura del ciclo 'minimi' (…) mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di successivi aggiornamenti";
— sia rinviata al terzo periodo regolatorio la disciplina dei criteri per la quantificazione delle componenti perequative ambientali, istituite con la deliberazione 363/2021/R/Rif, nonché del relativo sistema perequativo (da attivare presso CSEA), anche beneficiando delle informazioni che saranno acquisite con riferimento al primo biennio di applicazione (2024-2025) dei criteri di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
Considerato, infine, che:
• in sede di adozione della menzionata deliberazione 7/2024/R/Rif, l'Autorità ha ritenuto che l'esigenza di finalizzare in tempi brevi le regole, i criteri e le modalità operative per consentire ai soggetti coinvolti di addivenire tempestivamente alle predisposizioni delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il biennio 2024-2025, fossero incompatibili con l'effettuazione di una previa consultazione pubblica ai sensi del comma 1.4 dell'allegato A alla deliberazione 649/2014/A, relativamente alle modalità di riedizione del potere tariffario dell'Autorità in coerenza con quanto statuito del Consiglio di Stato con le sentenze in discorso;
• la citata deliberazione 649/2014/A, segnatamente al comma 5.2 dell'allegato A, prevede che, nei casi in cui non si sia proceduto a consultazione, l'Autorità, indicandone le ragioni, valuta, in relazione alla singola fattispecie, la possibilità di fissare un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di consentire eventuali adeguamenti od integrazioni all'atto di regolazione adottato (cd. consultazione postuma);
• pertanto, con la citata deliberazione 7/2024/R/Rif sono state adottate le misure d'ottemperanza sopra richiamate senza procedere a preventiva consultazione, ma, nella prospettiva di assicurare partecipazione e trasparenza, è stato fissato un termine al 14 febbraio 2024 entro il quale i soggetti interessati hanno potuto presentare osservazioni e proposte in ordine alle disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento da ultimo richiamato, al fine di valutare eventuali adeguamenti, integrazioni ovvero la conferma di dette disposizioni;
• peraltro, l'Autorità ha ritenuto opportuno, oltre al termine assegnato per le finalità di cui al precedente alinea, far ricorso allo strumento del Tavolo tecnico permanente di cui alla deliberazione 333/2019/A per valorizzare ulteriormente l'interlocuzione tecnico-istituzionale con i soggetti titolari di competenze in materia, raccogliendo, nell'ambito della riunione del 20 febbraio 2024, osservazioni e proposte — in ordine alle disposizioni sopra menzionate — formulate dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali;
• nei contributi complessivamente raccolti è stata evidenziata in particolare:
— condivisione circa la conferma dei criteri generali introdotti con la deliberazione 363/2021/R/Rif relativamente alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nonché il rinvio a quelli indicati nel PNGR ai fini dell'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi";
— l'opportunità di superare talune incertezze applicative afferenti al biennio 2022-2023, con la proposta (avanzata dall'Associazione nazionale Comuni Italiani) di prevedere che la disciplina recata dalla deliberazione 7/2024/R/Rif decorra non già dal 2024, bensì "dal momento dell'approvazione del PNGR (decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257) o ancor prima, dalla data in cui sono stati approvati i Piani regionali (o le delibere inerenti agli impianti minimi) ritenuti conformi al PNGR stesso", anche in una prospettiva di tutela dell'utenza;
— la necessità di indicare le modalità operative per l'elaborazione e la trasmissione dei dati e degli atti che costituiscono la predisposizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, anche fornendo il relativo schema tipizzato di piano economico-finanziario, contestualmente esplicitando talune precisazioni relativamente a specifici profili, quali le annualità da assumere come riferimento per la determinazione delle
— componenti di costo d'uso del capitale, ovvero le modalità applicative per la trattazione degli oneri connessi alla discariche in considerazione delle relative peculiarità;
— l'opportunità di riconsiderare alcuni specifici aspetti già oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della deliberazione 363/2021/R/Rif.
Ritenuto che:
• anche alla luce dei contributi ricevuti, sia necessario confermare l'articolo 1 "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023" della deliberazione 7/2024/R/Rif, atteso che:
— le sentenze in oggetto lasciano impregiudicata la possibilità di recuperare, seppure pro futuro, la disciplina tariffaria degli impianti "minimi" in ragione dell'avvenuta previsione nel PNGR dei criteri per l'individuazione dei medesimi;
— non vi sono elementi che richiedano di rivedere la disciplina generale adottata con la deliberazione 363/2021/R/Rif e aggiornata con deliberazione 389/2023/R/Rif, ritenuta dall'Autorità adeguata e proporzionata, né censurata nel merito dal Giudice amministrativo, tanto che le pronunce del Consiglio di Stato alle quali si ottempera non hanno statuito nulla in merito agli specifici contenuti della disciplina degli impianti "minimi" (già sottoposta a consultazione);
— la definizione delle ulteriori modalità operative per la predisposizione e trasmissione dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono la predisposizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per gli anni 2024 e 2025 (con particolare riferimento al piano economico-finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati) è rinviata a successive determinazioni, secondo quanto già previsto dal comma 3.1 della deliberazione 7/2024/R/Rif
Delibera
1.1 di confermare l'articolo 1 "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023" della deliberazione 7/2024/R/Rif;
1.2 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.