Determina Arera 16 aprile 2024, n. 2/Dtac/2024
Impianti di trattamento rifiuti urbani - Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità - Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso - Deliberazioni Arera 363/2012/R/Rif, 7/2024/R/Rif e 72/2024/R/Rif
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Determinazione 16 aprile 2024, n. 2/Dtac/2024
Il Direttore della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Visti:
• la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
• la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;
• la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
• il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/2006);
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/2017);
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (di seguito: decreto legislativo 116/2020);
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
• la legge 5 agosto 2022 n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";
• il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: decreto legislativo 201/2022);
• il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del regolamento n. 2021/241/Ue;
• il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, recante "Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti" (di seguito: decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257);
• le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023 e n. 1466 del 2024 in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti (impianti "minimi");
• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
• la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/Rif), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A (di seguito: Mtr);
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif), recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente, il suo allegato A (di seguito: Mtr-2);
• la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio giugno 2022, 2/2022/A (di seguito: deliberazione 2/2022/A), recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente";
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/Rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/Rif (di seguito: deliberazione 487/2023/R/Rif), recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario rifiuti (Mtr-2)";
• la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/Com (di seguito: deliberazione 556/2023/R/Com), recante "Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per l'anno 2024";
• la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/Rif (di seguito: deliberazione 7/2024/R/Rif), recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/Rif, e ulteriori disposizioni attuative";
• la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 72/2024/R/Rif (di seguito: deliberazione 272/2024/R/Rif), recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/Rif, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti";
• il documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/Rif (di seguito: documento per la consultazione 196/2021/R/Rif), recante "Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2)";
• il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/Rif (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/Rif), recante "Definizione del Metodo Tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2) — Orientamenti finali";
• il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/Rif, recante "Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario rifiuti (Mtr-2)";
• la determina 4 novembre 2021, 02/DRif/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: determina 02/DRif/2021);
• il comunicato dell'Autorità 19 marzo 2024, recante "Pubblicazione versione preview file PEF Impianti 2024-2025" (di seguito: comunicato 19 marzo 2024).
Considerato che:
• tra le novità normative che sono state introdotte dal decreto legislativo 116/2020, di particolare interesse in questa sede risulta la prevista adozione (ad opera dell'inserimento dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 152/2006) del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (di seguito anche: Pngr) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, chiamato a fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
• successivamente, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è stato espressamente individuato tra le riforme ("Riforma 1.2") da adottare nell'ambito della Misura M2C1 del Pnrr;
• il sopra richiamato Pngr è stato, quindi, approvato con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257 "con valenza per gli anni dal 2022 al 2028", disponendo che lo stesso sia "aggiornato almeno ogni sei anni, fatta salva la possibilità di anticiparne la revisione a seguito di modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale".
Considerato, in particolare, che:
• il Pngr, nel disciplinare "Criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei Piani 3 regionali" (di cui al citato capitolo 9), ha specificato – per quanto concerne "La pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento" (paragrafo 9.6) – che:
— "gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" sono individuati (in base alle risultanze del monitoraggio svolto dalle Regioni e dalle Province autonome in merito all'organizzazione territoriale, all'analisi e all'evoluzione prevista dei flussi, nonché a valutazioni sull'efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione) qualora risultino operare, offrendo la propria capacità di trattamento, in un mercato caratterizzato da rigidità strutturali, nella misura di un ampio e stabile eccesso di domanda a fronte di un limitato numero di operatori presenti, avendo eventualmente capacità di trattamento già impegnata da flussi garantiti dagli strumenti di programmazione, o da altri atti amministrativi, o, comunque, essendo individuati come tali in sede di programmazione";
— "l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" richiede da parte delle Regioni e Province autonome la contestuale indicazione:
a. dei flussi che si prevede vengano trattati per impianto (...);
b. dell'eventuale distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che la Regione o Provincia autonoma ritengano utile specificare;
c. dell'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti (quali per esempio gestori della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani gestori di impianti di trattamento intermedio)";
— "alla luce del precedente punto c., è altresì richiesto che siano esplicitati gli eventuali impianti "intermedi" da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", integrando tale elenco con le medesime informazioni di cui ai precedenti punti a. (flussi previsti) e c. (soggetti conferitori)";
— "la qualifica di impianto "minimo" ha durata minima per un periodo almeno biennale, (...), e può essere anche parziale, qualora l'impianto conservi una capacità residua di trattamento non impegnata dalla programmazione regionale".
Considerato, poi, che:
• con la deliberazione 363/2021/R/Rif l'Autorità aveva adottato il Metodo Tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando – comunque in un quadro generale di regole stabile e certo – la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel Mtr di cui alla deliberazione 443/2019/R/Rif;
• con la menzionata deliberazione 363/2021/R/Rif, l'Autorità aveva, altresì, definito per gli anni α = {2022, 2023, 2024, 2025}, una regolazione tariffaria asimmetrica per i differenti servizi del trattamento;
• inoltre, al fine di favorire gli investimenti nella filiera impiantistica del trattamento dei rifiuti, promuovendo quelli più rilevanti in termini di benefici per il sistema, la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti aveva previsto un limite alla crescita annuale dei corrispettivi che fosse:
— modulato in funzione di un fattore valorizzato sulla base delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto, anche alla luce delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio prevista dalla deliberazione 387/2023/R/Rif, incentivando soluzioni di trattamento sempre più innovative e ambientalmente sostenibili;
— determinato in base a valutazioni di prossimità con riferimento ai flussi in ingresso agli impianti, rimesse ai soggetti competenti, a beneficio delle Comunità ricadenti in aree limitrofe agli stessi, come meccanismo di promozione dell'accettazione sociale degli investimenti indispensabili per il riequilibrio dei flussi fisici dei rifiuti e la chiusura del ciclo, con conseguenti impatti positivi anche in termini di tutela ambientale in ragione della prossimità degli impianti ai luoghi di produzione dei rifiuti;
• successivamente, con le sentenze n. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023 e n. 1466 del 2024 il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dall'Autorità contro le sentenze di primo grado emesse dal Tar Lombardia, con le quali erano stati accolti i ricorsi di alcuni operatori avverso la deliberazione 363/2021/R/Rif, ritenendo che le disposizioni contenute nel Mtr-2 concernenti i criteri per l'individuazione degli impianti "minimi" non rientrassero nell'alveo del potere regolatorio definito dall'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 e, conseguentemente, annullando le contestate previsioni sugli impianti "minimi", anche precisando che "in sintesi, vuoi che la delibera n. 363 del 2021 sia un mero "fatto storico" di cui il Programma nazionale [per la gestione dei rifiuti] dà atto, vuoi che, viceversa, nel farlo ridetto Programma ne abbia recepito i contenuti, operando la novazione della fonte ipotizzata da Arera, ciò non può che valere pro futuro";
• in ottemperanza alle sentenze sopra richiamate, l'Autorità con deliberazione 7/2024/R/Rif (le cui disposizioni, a seguito della consultazione postuma all'uopo condotta – sono state confermate con deliberazione 72/2024/R/Rif) ha provveduto alla riedizione del potere regolatorio tariffario di competenza, tenendo conto dell'intervenuta adozione, con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, disciplinandone i profili tariffari, secondo la competenza attribuita dall'ordinamento all'Autorità, in particolare prevedendo che:
— i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento di cui alla deliberazione 363/2021/R/Rif, e in particolare al Titolo VI del Mtr-2, si applichino a decorrere dal 2024;
— le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" trovino applicazione nei confronti degli impianti che siano individuati come tali in coerenza con i criteri indicati nel Pngr (al capitolo 9, recante "Criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali");
— ai fini della definizione delle tariffe in parola, sia rideterminato al 30 giugno 2024 il termine per la trasmissione all'Autorità della predisposizione del piano economico-finanziario per il biennio 2024-2025;
— sia rinviata al terzo periodo regolatorio la disciplina dei criteri per la quantificazione delle componenti perequative ambientali, istituite con la deliberazione 363/2021/R/Rif, nonché del relativo sistema perequativo (da attivare presso Cassa per i servizi energetici e ambientali), anche beneficiando delle informazioni che saranno acquisite con riferimento al primo biennio di applicazione (2024-2025) dei criteri di determinazione tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
Considerato, inoltre, che:
• con la deliberazione 487/2023/R/Rif l'Autorità ha definito, con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale secondo il Mtr-2, il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi da impiegare per le predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2024 e 2025;
• con la citata deliberazione 7/2024/R/Rif l'Autorità ha, poi, proceduto all'individuazione del valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCa, nonché il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCRID,a e il valore del parametro Kdareal funzionali alla determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso SLIC,a, da impiegare ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", per le medesime annualità 2024 e 2025, in considerazione dell'attivazione del meccanismo di trigger di cui all'articolo 8 del TIWACC e all'aggiornamento dei valori dei parametri del WACC, comuni a tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, disposto dall'Autorità con deliberazione 556/2023/R/Com.
Considerato, altresì, che:
• all'articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/Rif, così come modificato dalla sopra richiamata deliberazione 7/2024/R/Rif, sono state, tra l'altro, stabilite specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione delle determinazioni delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", prevedendo, per gli anni 2024 e 2025, che:
— il gestore di tali impianti predisponga il piano economico-finanziario secondo il Mtr-2 e lo trasmetta al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato (comma 7.2);
— il piano economico-finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);
— la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico-finanziario e venga svolta dal soggetto competente di cui al comma 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'articolo 28 del Mtr-2 (comma 7.4);
— il soggetto competente assuma le pertinenti determinazioni e trasmetta all'Autorità, entro il 30 giugno 2024, il piano economico-finanziario e, con riferimento all'anno 2024, le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" o agli impianti "intermedi" (commi 7.5 e 7.6).
Considerato, infine, che:
• la deliberazione 72/2024/R/Rif ha rinviato a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la predisposizione e trasmissione dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono la predisposizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per gli anni 2024 e 2025, secondo quanto già, peraltro, previsto dal comma 3.1 della deliberazione 7/2024/R/Rif;
• con il Comunicato 19 marzo 2024, in ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, l'Autorità ha reso disponibile una versione preview del file "PEF Impianti 2024-2025" per fornire un'occasione di verifica della modulistica e richiedendo contestualmente l'invio di eventuali contributi e commenti, allo scopo di acquisire elementi utili all'elaborazione della versione definitiva del file in parola;
• dai contributi ricevuti è emersa una generale condivisione dell'impostazione dello schema di PEF 2024-2025 auspicando, in qualche caso, la messa a disposizione di un vero e proprio strumento di simulazione del calcolo delle tariffe;
• alcuni stakeholder hanno, poi, evidenziato la necessità di chiarimenti in merito ad aspetti di carattere applicativo del Mtr-2, in parte già emersi nel corso dell'ampio processo partecipativo avviato, fin dal 2021, ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; in particolare, esigenze di precisazione sono state rappresentate con riguardo ai seguenti profili:
— la valorizzazione dei costi di trattamento degli impianti "minimi" e "intermedi" con capacità allocata (anche) al di fuori del perimetro della regolazione dell'Autorità;
— la determinazione dei costi efficienti nei casi di avvicendamento gestionale o di nuovi impianti entrati in esercizio per cui si evidenzi l'indisponibilità di dati effettivi di bilancio previsti per l'applicazione del Mtr-2;
— il funzionamento del fondo di ammortamento dei cespiti per la determinazione dei costi d'uso del capitale;
— l'applicazione della maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (time lag);
— il riconoscimento dei costi dei leasing finanziari e operativi con riferimento alla possibilità di capitalizzare i relativi canoni ai sensi dell'articolo 12 del Mtr-2 o, alternativamente, alla possibilità di includerli tra i costi operativi ed eventualmente tra i costi operativi incentivanti;
— il riconoscimento di eventuali costi per la gestione post operativa delle discariche autorizzate, anche quantificati su base previsionale, nel caso in cui le risorse accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito su cui insistano, nel rispetto della normativa vigente in materia;
— la possibilità di rimodulazione tra le diverse annualità del PEF dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario che eventualmente determinino un vincolo ai ricavi dell'impianto (VRIa) eccedente, per una determinata annualità, il limite di crescita di cui al comma 23.4 del Mtr-2, subordinatamente alla validazione da parte del soggetto competente, nel caso siano ritenuti necessari al mantenimento dell'equilibrio economico— finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati tra le diverse annualità, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.
Ritenuto opportuno:
• richiedere che – ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento di cui all'articolo 5 della deliberazione 363/2021/R/Rif e agli articoli 23 e 25 del Mtr-2, così come modificati dalla deliberazione 7/2024/R/Rif – le valutazioni condotte e le eventuali specificità che caratterizzano la quantificazione dei costi nell'ambito della predisposizione del piano economico-finanziario siano opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del Mtr-2, secondo uno schema tipizzato;
• alla luce delle esigenze di chiarimento sopra richiamate, fornire indicazioni in merito ad alcuni aspetti applicativi del Mtr-2 relativi alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", anche in coerenza con quanto chiarito dalla determina 02/DRif/2021;
• stabilire che i costi relativi al trattamento dei flussi assoggettati a regolazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e degli impianti "intermedi" per la quota in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" siano rilevati:
— tramite il ricorso alla contabilità separata per la parte corrispondente all'incidenza dei flussi assoggettati a regolazione sulla quantità totale;
— in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;
• chiarire che, qualora in conseguenza di avvicendamenti gestionali o dell'entrata in esercizio di nuovi impianti, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del Mtr-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario debba:
a) nei casi di avvicendamenti gestionali o entrata in esercizio aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023, utilizzare i dati parziali disponibili – ossia riferiti al periodo di effettiva operatività – opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
b) nei casi di avvicendamenti gestionali o entrata in esercizio aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori, ove disponibili;
• chiarire che, ai fini della determinazione dei costi d'uso del capitale di cui al Titolo IV del Mtr-2:
— per gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" nonché per gli impianti "intermedi" (relativamente alla quota di rifiuti in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi") il valore del fondo di ammortamento di partenza è quello risultante dalle fonti contabili obbligatorie al 31 dicembre 2023;
— per gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" nonché per gli impianti "intermedi" (relativamente alla quota di rifiuti in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi") la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (time lag) si applica agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2023;
• dettagliare ulteriori modalità applicative chiarendo che, in coerenza con quanto precisato nella determina 2/DRif/2021:
— con riferimento alle modalità di riconoscimento dei leasing finanziari e operativi, il soggetto competente, su proposta del gestore, valorizzi i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del Mtr-2, contestualmente includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del Mtr-2;
— in deroga a quanto previsto al precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, il soggetto competente, su proposta del gestore, possa valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui al comma 9.3 del Mtr-2 relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione;
• in considerazione della normativa inerente alle discariche nonché delle specificità connesse alle modalità di determinazione dei relativi oneri, chiarire che quanto disposto dal comma 11.3, nonché dai commi 15.4 e 15.5 del Mtr-2, si interpreta nel senso che il soggetto competente può, in accordo con i gestori di tali impianti, valorizzare nell'ambito delle pertinenti componenti tariffarie, eventuali costi di capitale ed eventuali costi operativi, anche previsionali, per la gestione post operativa delle discariche autorizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia;
• prevedere che nel caso in cui, sulla base dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario, il vincolo ai ricavi dell'impianto (VRIa) sia tale per cui, per una determinata annualità, la variazione annuale delle tariffe di accesso agli impianti ecceda il limite di crescita di cui al comma 23.4 del Mtr-2, si possa procedere a una rimodulazione di detti oneri – qualora validati dal soggetto competente e dal medesimo ritenuti necessari al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati tra le diverse annualità – a valere sul 2025, nonché sulle annualità successive al vigente periodo regolatorio, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.
Ritenuto, inoltre, opportuno:
• predisporre una modalità di trasmissione dei dati e degli atti agevolmente fruibile, rafforzando ulteriormente le misure volte a promuovere l'uso di strumenti e modelli che favoriscano la digitalizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi e documentali;
• consentire ai soggetti interessati di fornire i dati tariffari, gli atti e le informazioni richieste dalle deliberazioni 363/2021/R/Rif e 7/2024/R/Rif secondo una modalità di trasmissione che preveda − via canale web, nell'area extranet dedicata − la compilazione di maschere web e il caricamento della modulistica predisposta;
• esplicitare che i soggetti competenti sono tenuti alla trasmissione per ciascun impianto di chiusura del ciclo "minimo", ovvero di impianto "intermedio" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", di propria competenza, della seguente documentazione:
— il piano economico-finanziario per il biennio 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
— le determinazioni adottate e le tariffe di accesso agli impianti medesimi;
• approvare, in attuazione delle previsioni recate dal comma 3.1 della deliberazione 7/2024/R/Rif, così come confermate dalla deliberazione 72/2024/R/Rif, i seguenti schemi tipo per l'elaborazione della proposta tariffaria:
— il piano economico-finanziario per il biennio 2024-2025 (di cui all'allegato 1 alla presente determina), da elaborare relativamente al singolo impianto di chiusura del ciclo "minimo", ovvero di impianto "intermedio" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", in conformità con le indicazioni di cui all'articolo 27 del Mtr-2;
— lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'allegato 2 alla presente determina;
— lo schema tipo di dichiarazione di veridicità del gestore di cui all'allegato 3 alla presente determina;
• provvedere, tra l'altro, alla trasmissione, della presente determina all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), affinché il citato schema tipo di piano economico-finanziario sia reso accessibile anche sulla piattaforma unica della trasparenza da quest'ultima gestita.
Determina
Articolo 1
Aspetti applicativi del Mtr-2
1.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento di cui all'articolo 5 della deliberazione 363/2021/R/Rif e agli articoli 23 e 25 del Mtr-2, le valutazioni condotte e le eventuali specificità che caratterizzano la quantificazione dei costi nell'ambito della predisposizione del piano economico-finanziario per il biennio 2024-2025 devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del Mtr-2, secondo lo schema tipo di cui alla lett. b) del successivo comma 2.1.
1.2 I costi relativi al trattamento dei flussi assoggettati a regolazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e degli impianti "intermedi" per la quota in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" sono rilevati:
a) tramite il ricorso alla contabilità separata per la parte corrispondente all'incidenza dei flussi assoggettati a regolazione sulla quantità totale;
b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
1.3 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali o per gli impianti recentemente entrati in esercizio, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del Mtr-2, il gestore tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario deve:
a) nei casi di avvicendamenti gestionali o entrata in esercizio aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023 utilizzare i dati parziali disponibili – ossia riferiti al periodo di effettiva operatività – opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
b) nei casi di avvicendamenti gestionali o entrata in esercizio aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori, ove disponibili.
1.4 Ai fini della determinazione dei costi d'uso del capitale di cui al Titolo IV del Mtr-2:
a) per gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" nonché per gli impianti "intermedi" (relativamente alla quota in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi") il valore del fondo di ammortamento di partenza è quello risultante dalle scritture contabili obbligatorie al 31 dicembre 2023;
b) per gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" nonché per gli impianti "intermedi" (relativamente alla quota di rifiuti in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi") la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (time lag) si applica agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2023.
1.5 Il soggetto competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del Mtr-2, contestualmente includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del Mtr-2.
1.6 In deroga a quanto disposto dal comma 1.5, in considerazione delle specificità del settore, il soggetto competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui al comma 9.3 del Mtr-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.
1.7 In considerazione della specifica normativa inerente alle discariche nonché delle specificità connesse alle modalità di determinazione dei relativi oneri, quanto disposto dal comma 11.3, nonché dai commi 15.4 e 15.5 del Mtr-2, si interpreta nel senso che il soggetto competente può, in accordo con i gestori di tali impianti, valorizzare nell'ambito delle pertinenti componenti tariffarie, eventuali costi di capitale ed eventuali costi operativi, anche previsionali, per la gestione post operativa delle discariche autorizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia.
1.8 In coerenza con la previsione contenuta nel comma 4.5 del Mtr-2, nel caso in cui, sulla base dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario, il vincolo ai ricavi dell'impianto (VRIa) sia tale per cui, per una determinata annualità, la variazione annuale delle tariffe di accesso agli impianti ecceda il limite di crescita di cui al comma 23.4 del Mtr-2, si può procedere a una rimodulazione di detti oneri – qualora validati dal soggetto competente e dal medesimo ritenuti necessari al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati tra le diverse annualità – a valere sul 2025, nonché sulle annualità successive al vigente periodo regolatorio, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.
Articolo 2
Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione
2.1 In attuazione delle previsioni recate dal comma 3.1 della deliberazione 7/2024/R/Rif, così come confermate dalla deliberazione 72/2024/R/Rif, sono adottati i seguenti schemi tipo:
a. il piano economico-finanziario per il biennio 2024-2025, di cui all'allegato 1;
b. lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'allegato 2;
c. lo schema tipo di dichiarazione di veridicità del gestore di cui all'allegato 3.
2.2 I soggetti competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun impianto di chiusura del ciclo "minimo" ovvero di impianto "intermedio" da cui provengono flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.2 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/Rif, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet sul sito internet dell'Autorità, anche con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
a) il piano economico-finanziario 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
b) le determinazioni adottate e le tariffe di accesso ai menzionati impianti.
2.3 La presente determina, inclusi gli allegati, è trasmessa alle associazioni Anci, Anea, Cisambiente, Assoambiente e Utilitalia, nonché – in ossequio alla normativa vigente – all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac).
2.4 La presente determina è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
Milano, 16 aprile 2024

