Ordinanza Corte di Cassazione 14 marzo 2024, n. 6970
Acque - Servizio idrico integrato - Tariffa ex articolo 154, Dlgs 152/2006 - Corrispettivo dovuto per fognatura e depurazione ex articolo 155, Dlgs 152/2006 - Debenza - Impossibilità materiale di fruizione del servizio o mancato funzionamento dello stesso per causa non imputabile all’utente - Esclusione - Anche in caso di impianto esistente che non realizzi il servizio - Sussistenza -Diritto al rimborso della tariffa di depurazione - Legittimità - Sussistenza - Obblighi restitutori a carico del soggetto subentrante nel caso di cessione del ramo di azienda - Sussistenza - Prescrizione del diritto al rimborso - Applicazione del termine decennale anziché di quello quinquennale ex articolo 2948, Codice civile - Sussistenza - Ragioni - Natura indebita del pagamento ottenuto
È da considerare indebito il pagamento per il servizio di depurazione che non viene fruito dall'utente per causa a lui non imputabile, anche in caso di impianto esistente che non realizza il servizio.
Una posizione, quella espressa dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 14 marzo 2024, n. 6970, in linea con un orientamento consolidato in materia. Quella per il servizio di depurazione ex articolo 155, Dlgs 152/2006 è una tariffa che esige una controprestazione. Pertanto in caso di impossibilità materiale di fruire del servizio o di mancato funzionamento per causa non imputabile all'utente, il corrispettivo non è dovuto. Un principio chiaro da tempo dopo la sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 che ha dichiarato illegittimo il comma 1 dell'articolo 155, Dlgs 152/2006 proprio nella parte in cui prevedeva comunque il pagamento della tariffa anche nei casi sopra citati.
Un pagamento effettuato dall'utente è da considerarsi indebito, afferma la Suprema Corte, "essendo irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio". L'obbligo di restituire quanto percepito è a carico di colui che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito. In caso di cessione di ramo d'azienda l'obbligo grava sul soggetto subentrante. Infine, conclude la Corte, la natura indebita del pagamento preteso e ottenuto giustifica l'applicazione del termine di prescrizione di 10 anni anziché di quello quinquennale previsto per i crediti relativi a prestazioni periodiche ex articolo 2948 del Codice civile. (FP)
N.d.R.: Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Ordinanza 14 marzo 2024, n. 6970
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