Dlgs 24 marzo 2024, n. 48
Modifiche al Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) - Stralcio
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48
(Guri 13 aprile 2024 n. 87)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — legge di delegazione europea 2019-2020" e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la direttiva (Ue) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, concernente "Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/Ce, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/Ce in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata";
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, concernente "Attuazione della direttiva 2014/61/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità";
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica";
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la Comunità "Il Forteto"";
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale";
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina";
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)";
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110, recante "Regolamento recante modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante "Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, concernente "Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-Lan alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005, recante "Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente "Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio Lan alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2005;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante "Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, recante "Misure di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Modifiche alle parti I, II e III del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. All'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: "e servizi" sono soppresse;
b) al comma 2, lettera b), le parole: ", fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale" sono soppresse;
c) al comma 7, dopo le parole: "articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22" sono aggiunte le seguenti: ", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55".
2. All'articolo 2, comma 1, del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo la parola: "edifici" è inserita la seguente: "torri,";
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio Lan e una rete di comunicazione elettronica";
c) alla lettera c), dopo le parole: "decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82" sono aggiunte le seguenti:
"convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.";
d) dopo la lettera m), è inserita la seguente:
"m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche;";
e) dopo la lettera p), è inserita la seguente:
"p-bis) Codice di abilitazione e identificazione: il Codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un access point;";
f) alla lettera t) dopo le parole: "comunicazioni elettronica" sono aggiunte le seguenti: "ad uso privato";
g) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti:
"t-bis) identificazione univoca indiretta dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità;
t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici;";
h) alla lettera v), dopo le parole: "di un utente finale" sono inserite le seguenti: "e i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete";
i) dopo la lettera cc), è inserita la seguente: "cc-bis) Mac Address (Media access control address): Codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete;";
l) dopo la lettera oo), è inserita la seguente: "oo-bis) radio digitale: l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard Dab+;";
m) alla lettera qq), dopo le parole: "su base non esclusiva" sono inserite le seguenti: ", apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;";
n) alla lettera ss), le parole: "Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato" sono sostituite dalle seguenti: rete di comunicazione elettronica ad uso privato" e la parola: "servizi", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "attività";
o) la lettera eee) è sostituita dalla seguente:
"eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attività di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell'interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell'attività di comunicazione elettronica ad uso privato;";
p) dopo la lettera iii), è inserita la seguente:
"iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato;";
q) la lettera qqq) è abrogata;
r) dopo la lettera uuu), è inserita la seguente:
s) "uuu-bis) Ssid (Service set identifier): Codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (Lan);";
t) alla lettera zzz), dopo le parole: "comunicazione elettronica ad uso privato" sono inserite le seguenti: "o in gruppo chiuso di utenti";
u) alla lettera dddd), le parole: "ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all'uopo autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico".
3. All'articolo 3 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, dopo le parole: "servizi di comunicazione elettronica" sono inserite le seguenti: "ad uso pubblico nonché l'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti" e le parole: "é libera e ad essa" sono sostituite dalle seguenti: "sono libere e ad esse".
4. All'articolo 4 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica";
b) al comma 2, alinea, dopo la parola: "servizi" sono inserite le seguenti: ", nonché delle attività,";
c) al comma 2, lettera c), le parole: "ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato" sono sostituite dalle seguenti: "o per regolare le attività di comunicazione elettronica".
5. (omissis)
6. All'articolo 8 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Le Regioni e gli Enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.".
7. All'articolo 9 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, le parole: "articolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208".
8. All'articolo 11 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorra, la parola: "dichiarazione" è sostituita dalla seguente: "segnalazione";
b) al comma 4, le parole: "allegato n. 14" sono sostituite dalle seguenti: "allegato n. 13-bis";
c) al comma 5, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
"l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68, il Mac Address, il Service set identifier (Ssid) e la frequenza utilizzata.";
d) al comma 6, dopo le parole: "per via elettronica" sono inserite le seguenti: "per il tramite dell'Autorità" e il secondo periodo è soppresso;
e) al comma 9, la parola: "notifica" è sostituita con la seguente: "segnalazione";
f) al comma 10:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-ter. modello di cui all'allegato n. 14.";
2) al secondo periodo, la parola: "istanza" è sostituita dalla seguente: "segnalazione".
9.-10. (omissis)
11. All'articolo 14 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, le parole: "una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione".
12. All'articolo 15 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "attraverso le Rlan" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 68";
b) al comma 2, lettera a), le parole: "del Capo II del presente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "del presente capo".
13.-14. (omissis)
15. All'articolo 30 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4-bis e 6";
b) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche.";
c) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
"12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'articolo 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi o non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o dall'Autorità, quest'ultimi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000.";
d) al comma 14, dopo le parole: "può disporre la sospensione dell'attività" è inserita la seguente: "autorizzata";
e) al comma 17, le parole: "di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5";
f) al comma 19, le parole: "98-septiesdecies e 98-duodetricies", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies";
g) al comma 22, le parole: "commi 13, 21, 22 e 23" sono sostituite dalle seguenti: "commi 14, 19, 20 e 21";
h) il comma 25 è sostituito dal seguente:
"25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali, anche su delega della Direzione generale competente in materia.";
i) al comma 27, dopo le parole: "Le sanzioni" sono inserite le seguenti: "di competenza dell'Autorità";
l) dopo il comma 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies-sexies, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura.
27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98-vicies-sexies, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modificazioni ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che comportano mancata conformità all'articolo 98-vicies-sexies.".
16. (omissis)
17. All'articolo 42 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "dall'Autorità" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dall'allegato n. 12";
b) il comma 2 è abrogato.
18. All'articolo 43 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione.";
b) al comma 9, le parole: "ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "e al Ministero" e dopo le parole: "ciascun impianto installato" sono aggiunte le seguenti: ", sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207".
19. All'articolo 44 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei luoghi ove è previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato in conformità ai criteri previsti dalla Norma tecnica Cei 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area, previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finché gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l'autorizzazione.
1-quater. Nel caso di variazioni di servizi preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove necessario per il rispetto del limite massimo di cui al comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter è ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e le autorizzazioni già rilasciate sono rimodulate in conformità.
1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni già assentite, compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all'amministrazione e all'organismo competente a effettuare i controlli.
1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, così come dichiarata dagli operatori, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettività.
1-septies. Ai sensi del presente articolo, per operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità di cui alla legge n. 36 del 2001.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è presentata all'Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento";
c) al comma 3, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207";
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.";
e) al comma 10, le parole: "non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o" sono sostituite dalle seguenti: "non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di";
f) al comma 11, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'Ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa.".
20. All'articolo 45 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'Ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l'operatività del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.";
c) al comma 4, dopo le parole: "fine lavori e" sono inserite le seguenti: ", salvo che per gli interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,";
d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'Ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modificazioni, ivi comprese le modificazioni delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
4-ter. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'Ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.".
21. All'articolo 46 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell'ipotesi di richiesta di installazione di radio Dab sulla stessa infrastruttura già assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche Fm.".
22. (omissis)
23. Dopo l'articolo 49-bis del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 è inserito il seguente:
"Articolo 49-ter (Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego). -
1. Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
24.-25. (omissis)
26. All'articolo 54 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri" sono inserite le seguenti: "di qualsiasi natura" e dopo le parole: "legge 30 dicembre 2020 n. 178" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale, e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016.".
27. (omissis)
28. L'articolo 56 del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Articolo 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate — interferenze). -
1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.
2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.
3. Le società interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.
5. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
6. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
7. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.".
29.-38. (omissis)
Articolo 2
Modifiche alla parte IV del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(omissis)
Articolo 3
Modifiche agli allegati da 1 a 13 allegati da 1 a 14 al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(omissis)
a. f) dopo l'allegato 12, è inserito l'allegato 12-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto;
(omissis)
d. i) dopo l'allegato n. 14, come modificato dal presente decreto, è inserito l'allegato 13-ter dopo l'allegato n. 13-bis, come modificato dal presente decreto, è inserito l'allegato 14 contenuto nell'allegato B al presente decreto.
Articolo 4
Ulteriori modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. Al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy";
b) all'articolo 1, comma 5, la parola: "amministrazioni" è sostituita dalla seguente: "amministrazioni";
c) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera c), nel titolo della definizione, le parole: "Agenzia per la cybersicurezza nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia";
2) alla lettera d), le parole: "radio elettrico" sono sostituite dalla seguente: "radioelettrico";
d) alla parte prima, titolo I, capo II, dopo la rubrica: "Autorizzazione generale", le parole: "(Articoli 12-19 CCee)" sono soppresse;
e) all'articolo 11, comma 10, la parola: "indicati" è sostituita dalla seguente: "indicate";
f) all'articolo 12, ai commi 3 e 4, le parole: "di uso" sono sostituite dalle seguenti: "d'uso";
g) (omissis);
h) all'articolo 15 alla rubrica la parola: "eeccc" è sostituita dalla seguente: "eecc";
i)-l) (omissis);
m) all'articolo 30, comma 22, le parole: "ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei commi 13, 19, 20 e 21 ai sensi dei commi 14, 19, 20 e 21";
n) all'articolo 30, comma 18, le parole: "all'articoli" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo";
o) all'articolo 30, al comma 19, è inserito, in fine, il seguente segno di interpunzione: ".";
p) all'articolo 42, comma 3, le parole:
"all'articolo 98-octiesdecies, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 54, comma 2";
q) all'articolo 44, al comma 1, è inserito, in fine, il seguente segno di interpunzione: ".";
r)-oo) (omissis);
pp) alla parte IV, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Reti e attività di comunicazione elettronica ad uso privato".
Articolo 5
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "comma" è sostituita dalle seguenti "commi 3-bis, 4 e";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto";
d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007.
8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformità alle disposizioni del presente decreto.
8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.".
Articolo 6
Altre disposizioni
1. All'articolo 135-bis, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: "Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare" sono sostituite dalle seguenti: "Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata".
Articolo 7
Abrogazioni e norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) (omissis);
b) all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 4 e 4-bis.
2. I soggetti già autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, e ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003, sono obbligati a comunicare ai competenti uffici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati di cui all'articolo 11, comma 5, lettera l), del Codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.
Articolo 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 2024
Allegato A
Allegato n. 12-bis
Allegato B
(omissis)
