Sentenza Corte di Cassazione 18 giugno 2024, n. 24085
Autorizzazione unica ambientale (Aua) - Articolo 3, Dpr 59/2013 - Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari ex articoli 74, comma 1, lettera p) e 112, Dlgs 152/2006 - Aua - Necessità - Sussistenza - Comunicazione preventiva ex articolo 3, legge 574/1996 e articolo 3, Dm 6 luglio 2005 - Ammissibilità - Esclusione - Utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e procedure previste dall'articolo 112, Dlgs 152/2006 - Sanzioni ex articolo 137, comma 14, Dlgs 152/2006 - Applicabilità - Presupposti - Assenza di Aua - Necessità - Esclusione - Acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari - Equiparazione alle acque reflue domestiche ai fini dello scarico in pubblica fognatura - Presupposti - Rispetto delle condizioni previste dall'articolo 101, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Reflui costituiti dalle acque di vegetazione - Assenza di uno scarico (nesso funzionale e diretto delle acque con il corpo recettore) - Qualifica di rifiuti - Corollario - Gestione illecita - Sanzioni ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
L'impresa che utilizza le acque derivanti dalla lavorazione delle olive per finalità agronomiche deve munirsi di autorizzazione unica ambientale (Aua) ex Dpr 59/2013.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza 24085/2024, ricordando che l'autorizzazione unica ambientale introdotta dal Dpr 59/2013 sostituisce, per i gestori degli impianti non assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale, la comunicazione preventiva prevista dall'articolo 112 del Dlgs 152/2006 per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari. Utilizzazione da intendersi, ai sensi del Dlgs 152/2006, come la gestione di tali acque, dalla produzione fino all'applicazione nel terreno ovvero all'utilizzo irriguo o fertirriguo, per l'utilizzo delle relative sostanze nutritive.
La Corte ha così respinto il ricorso di un'azienda a cui si contestava di aver svolto tale attività in assenza di autorizzazione. A parere della difesa, al contrario, l'Aua sarebbe stata necessaria solo per lo scarico delle acque di vegetazione in pubblica fognatura e non anche per la loro utilizzazione agronomica, dovendosi in tal caso provvedere alla sola comunicazione preventiva ex articolo 112, Dlgs 152/2006.
Ricordiamo, per completezza, che lo stesso Dpr 59/2013, agli articoli 3 e 7, consente al gestore dell'impianto di non avvalersi dell'Aua per le attività soggette esclusivamente a comunicazione, ovvero ad autorizzazione generale, nonché nell'ipotesi in cui decida di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni, come anche chiarito dalla circolare del MinAmbiente 7 novembre 2013, n. 49801. (IM)
N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 18 giugno 2024, n. 24085
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