Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2024/1884/Ue

Quantità totali di quote Eu Ets cancellate di cui si può tenere conto ai fini della conformità di alcuni Stati membri  - Modifica alla decisione 2020/2126/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione di esecuzione 10 luglio 2024, n. 2024/1884/Ue

(Guue 11 luglio 2024)

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 della Commissione per quanto riguarda le quantità totali di quote Eu Ets cancellate di cui si può tenere conto ai fini della conformità di alcuni Stati membri a norma del regolamento (Ue) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (Ue) n. 525/20131, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6 del regolamento (Ue) 2018/842 offre ad alcuni Stati membri la possibilità di beneficiare di una cancellazione limitata delle quote di emissioni Eu Ets prese in considerazione ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 del medesimo regolamento (flessibilità dell'Eu Ets).

(2) L'allegato III della decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 della Commissione2 stabilisce le quantità totali che possono essere usate ai fini della flessibilità dell'Eu Ets a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (Ue) 2018/842. Il numero totale è stato determinato applicando le percentuali notificate dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2019 conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2018/842 ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per il 2005.

(3) In seguito alla modifica del regolamento (Ue) 2018/842 mediante il regolamento (Ue) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio3, la percentuale massima di flessibilità dell'Ets di Malta per il periodo 2025-2030 è stata aumentata dal 2% al 7%. Inoltre ad alcuni Stati membri è stata concessa una nuova opportunità di notificare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l'eventuale intenzione di avvalersi o avvalersi ulteriormente della flessibilità dell'Eu Ets per il periodo 2025-2030.

(4) Entro il 31 dicembre 2023 Malta e la Svezia hanno notificato alla Commissione l'intenzione di avvalersi della flessibilità. È pertanto opportuno modificare le quantità da usare ai fini della flessibilità dell'Eu Ets di cui all'allegato III della decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 per questi due Stati membri.

(5) Per questi due Stati membri, le quantità aggiuntive di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2018/842 sono determinate applicando le percentuali per il periodo 2025-2030 notificate a norma dell'articolo 6, paragrafi 3-bis e 3-ter, del medesimo regolamento ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per il 2005 stabiliti nell'allegato I della decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'allegato III della decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Allegato

"Allegato III

Quantità totali a seguito di una riduzione delle quote Eu Ets di cui si può tenere conto ai fini della conformità di alcuni Stati membri a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2018/842

Stato membro

Quantità totale in tonnellate di CO2 equivalente

Belgio

15 423 456

Danimarca

8 073 618

Irlanda

19 075 035

Lussemburgo

4 046 475

Malta

510 300

Austria

11 398 397

Finlandia

6 887 972

Svezia

5 187 421"

Note ufficiali

1

GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj.

2

Decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (Ue) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58, ELI:http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2126/oj).

3

Regolamento (Ue) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (Ue) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (Ue) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj).