Decisione Commissione Ue 2024/1884/Ue
Quantità totali di quote Eu Ets cancellate di cui si può tenere conto ai fini della conformità di alcuni Stati membri - Modifica alla decisione 2020/2126/Ue
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Decisione di esecuzione 10 luglio 2024, n. 2024/1884/Ue
(Guue 11 luglio 2024)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (Ue) n. 525/20131, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 6 del regolamento (Ue) 2018/842 offre ad alcuni Stati membri la possibilità di beneficiare di una cancellazione limitata delle quote di emissioni Eu Ets prese in considerazione ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 del medesimo regolamento (flessibilità dell'Eu Ets).
(2) L'allegato III della decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 della Commissione2 stabilisce le quantità totali che possono essere usate ai fini della flessibilità dell'Eu Ets a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (Ue) 2018/842. Il numero totale è stato determinato applicando le percentuali notificate dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2019 conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2018/842 ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per il 2005.
(3) In seguito alla modifica del regolamento (Ue) 2018/842 mediante il regolamento (Ue) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio3, la percentuale massima di flessibilità dell'Ets di Malta per il periodo 2025-2030 è stata aumentata dal 2% al 7%. Inoltre ad alcuni Stati membri è stata concessa una nuova opportunità di notificare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l'eventuale intenzione di avvalersi o avvalersi ulteriormente della flessibilità dell'Eu Ets per il periodo 2025-2030.
(4) Entro il 31 dicembre 2023 Malta e la Svezia hanno notificato alla Commissione l'intenzione di avvalersi della flessibilità. È pertanto opportuno modificare le quantità da usare ai fini della flessibilità dell'Eu Ets di cui all'allegato III della decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 per questi due Stati membri.
(5) Per questi due Stati membri, le quantità aggiuntive di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2018/842 sono determinate applicando le percentuali per il periodo 2025-2030 notificate a norma dell'articolo 6, paragrafi 3-bis e 3-ter, del medesimo regolamento ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per il 2005 stabiliti nell'allegato I della decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
L'allegato III della decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Allegato
"Allegato III
Quantità totali a seguito di una riduzione delle quote Eu Ets di cui si può tenere conto ai fini della conformità di alcuni Stati membri a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2018/842
|
Stato membro |
Quantità totale in tonnellate di CO2 equivalente |
|
Belgio |
15 423 456 |
|
Danimarca |
8 073 618 |
|
Irlanda |
19 075 035 |
|
Lussemburgo |
4 046 475 |
|
Malta |
510 300 |
|
Austria |
11 398 397 |
|
Finlandia |
6 887 972 |
|
Svezia |
5 187 421" |
Note ufficiali
GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj.
Decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (Ue) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58, ELI:http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2126/oj).
Regolamento (Ue) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (Ue) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (Ue) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj).