Legge 8 agosto 2024, n. 112
Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia - Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 92/2024 - Stralcio - Modifiche al Codice penale e al Dlgs 231/2001
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento italiano
Legge 8 agosto 2024, n. 112
(Guri 9 agosto 2024 n. 186)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 2024
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92
(omissis)
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso Articolo 314-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. All'articolo 322-bis del Codice penale, al primo comma, alinea, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: ", 314-bis" e, alla rubrica, dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", indebita destinazione di denaro o cose mobili"";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. All'articolo 323-bis, primo comma, del Codice penale, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: ", 314-bis".
2-ter. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: "articoli 314, primo comma, 316 e 323" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 314, primo comma, 314-bis e 316" e, alla rubrica, dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", indebita destinazione di denaro o cose mobili" e le parole: "e abuso d'ufficio" sono soppresse";
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modifiche al Codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".
(omissis)