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Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Tar Umbria 29 luglio 2024, n. 584

Rumore - Inquinamento acustico derivante da attività di impresa - Ordinanza contingibile e urgente per l'eliminazione o contenimento del rumore emessa ai sensi dell'articolo 9 della legge 447/1995 - Natura di ordinanza extra ordinem - Esclusione - Rimedio ordinario previsto per le azioni di tutela della salute pubblica - Sussistenza - Competenza - Attribuzione al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale, al Prefetto, al Ministro dell'ambiente e al Presidente del Consiglio dei Ministri - Ripartizione delle competenze - Mancata indicazione da parte del Legislatore - Riferimento alla dimensione territoriale dell'inquinamento - Legittimità - Sussistenza - Inquinamento acustico limitato al territorio comunale - Competenza del Sindaco - Sussistenza - Mancata approvazione del Piano di classificazione acustica comunale - Applicabilità solo dei limiti assoluti di rumorosità ma non dei limiti differenziali ai sensi dell'articolo 8 del Dpcm 14 novembre 1997 e dell'articolo 6, comma 1, del Dpcm 1° marzo 1991 - Sussistenza

L'ordine del Sindaco di ridurre o eliminare le emissioni rumorose di una attività a tutela urgente della salute pubblica è un'azione ordinaria non eccezionale e non richiede i requisiti previsti per altri provvedimenti "urgenti".
Un principio sottolineato dal Tar Umbria nella sentenza 29 luglio 2024, n. 584 che ha confermato la legittimità di una ordinanza adottata dal Sindaco di un Comune nei confronti di una azienda con l'imposizione di una serie di prescrizioni di contenimento delle emissioni rumorose, ai sensi dell'articolo 9 della legge 447/1995. Tale norma, pur titolata "ordinanze contingibili e urgenti" non è da paragonare alle ordinanze contingibili e urgenti a tutela di altre matrici ambientali che sono rimedi eccezionali che è consentito adottare solo qualora ci siano situazioni urgenti di tutela della salute e dell'ambiente cui non si può fare fronte con i sistemi predisposti normalmente dalla legge.
L'ordinanza urgente in materia di rumore, affermano i Giudici umbri, è da considerarsi rimedio ordinario, mancando altre azioni previste dall'ordinamento. Il Sindaco accertata la situazione di inquinamento acustico e superamento dei imiti non può sottrarsi all'emanazione. Pertanto può prescindere dalla dimostrazione della ricorrenza dei requisiti che fondano il più generale potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti.
Posto questo, il provvedimento sindacale esaminato dai Giudici è stato comunque dichiarato illegittimo perché privo dei presupposti di legge. Non erano stati infatti superati i valori limite di esposizione al rumore. Il Tar ha precisato come, non avendo il Comune ancora predisposto il Piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Dpcm 1° marzo 1991 potevano essere considerati solo i limiti assoluti di rumorosità ma non quelli differenziali di cui al Dpcm 14 novembre 1997. Questi ultimi limiti sono la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). (FP)

Tar Umbria

Sentenza 29 luglio 2024, n. 584