Sentenza Tar Lombardia 9 agosto 2023, n. 2030
Rumore - Inquinamento acustico - Ordinanza sindacale urgente per la cessazione dell'inquinamento acustico ex articolo 9, legge 447/1995 - Presupposti - Sussistenza e attualità del pericolo - Sufficienza - Situazione di inquinamento nota da tempo - Irrilevanza - Sussistenza
L'ordinanza urgente del Sindaco volta a fare cessare una situazione di inquinamento acustico ex articolo 9, legge 447/1995 è legittima anche se la situazione è nota da anni, basta la sussistenza del pericolo.
A ricordarlo il Tar Lombardia nella sentenza 9 agosto 2023, n. 2030 che ha confermato la legittimità dell'ordinanza emessa dal Sindaco di un Comune ai sensi dell'articolo 9, legge 477/1995 che imponeva al titolare di una azienda di cessare la forma di inquinamento acustico dato dall'esercizio dell'attività, la quale superava i limiti di tollerabilità acustica, come rilevato dall'Arpa.
Di fronte alle doglianze del ricorrente che evidenziava come la situazione fronteggiata non fosse caratterizzata da natura emergenziale né urgente, in quanto già nota all'Amministrazione da anni, i Giudici evidenziavano che la circostanza che il superamento dei limiti di tollerabilità acustica si protraesse da tempo è idonea ad aggravare la necessità di provvedere, non certo ad escluderla. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 447/1995, che legittima il potere di intervento del Sindaco, per verificarsi il presupposto dell'urgenza del provvedere è sufficiente la sussistenza e l'attualità del pericolo non essendo rilevante che la situazione fosse nota da tempo. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 9 agosto 2023, n. 2030
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