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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 10 ottobre 2024, n. 37236

Rifiuti – Attività di raccolta e smaltimento, mediante bruciatura, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – Reato di getto pericolose di cose – Articolo 674, Codice penale – Reato di combustione illecita di rifiuti – Articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle spese di bonifica – Operatività – Necessità che siano verificati danni alle persone – Insussistenza – Alterazione anche lieve del bene ambientale – Sussistenza – Obbligo a carico del proprietario dell'area che abbia concorso alla commissione da parte di terzi del reato – Sussistenza – Obbligo del responsabile della combustione illecita – Sussistenza – Terreno di proprietà altrui – Irrilevanza

Il proprietario dell'area dove terzi hanno illecitamente bruciato rifiuti deve bonificare la stessa se ha concorso, anche solo per colpa, al reato.
È quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza 10 ottobre 2024, n. 37236 interpretando il Codice ambientale (Dlgs 152/2006).
Sebbene l'articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 non specifichi i soggetti a carico dei quali spettano gli obblighi di ripristino e bonifica dei siti interessati afferma la Suprema Corte, la lettura complessiva della normativa non lascia dubbi. Risulta infatti del tutto evidente che tali soggetti vadano individuati sia nel proprietario dell'area che abbia (volontariamente o a causa di negligenza, imprudenza o imperizia) causato l'inquinamento del sito, sia nell'autore della violazione ambientale che ha determinato il deterioramento dello stesso.
Ai fini dell'operatività dell'obbligo di ripristino e di bonifica del sito, chiarisce inoltre la Suprema Corte, basta che vi sia una "alterazione, anche lieve ma pur sempre percepibile" del bene ambientale. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 10 ottobre 2024, n. 37236