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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 17 ottobre 2024, causa C-461/23

Via (Pua/Paur/Pauar) /Vas - Valutazione ambientale strategica (Vas) di Piani o programmi ai sensi dell'articolo 3, della direttiva 2001/42/Ce - Atti per i quali è obbligatorio attivare la procedura di Vas - Piani o programmi non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito ma che possano avere incidenze significative su tale sito ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/Cee - Atto di uno Stato che designa un sito come zona speciale di conservazione e indica le attività umane vietate su tale zona - Sottoposizione a Vas - Esclusione - Verifica delle condizioni di esclusione da parte del Giudice nazionale - Necessità - Sussistenza

Secondo l'Unione europea un atto di un'Amministrazione nazionale che protegge maggiormente un habitat naturale già tutelato dall'Ue vietando alcune attività non va sottoposto a valutazione di incidenza sull'ambiente.
Il principio è contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea 17 ottobre 2024, causa C-461/23. La richiesta di chiarimenti sul diritto dell'Unione era giunta da un Giudice tedesco. I siti di importanza comunitaria (Sic) sono zone del territorio europeo che le norme proteggono per salvaguardare gli habitat naturali e le specie presenti. Un regolamento nazionale individuava dentro un Sic una "zona speciale di conservazione", un'area precisa di maggiore salvaguardia vietando lo svolgimento di alcune attività umane. I Giudici europei affermano che tale regolamento non va sottoposto a valutazione dell'incidenza sull'ambiente.
Il motivo è che la normativa europea prevede che solo gli atti che non sono direttamente connessi e necessari a gestire un sito di importanza comunitaria, ma che possono avere effetti su di esso, vanno sottoposti a una valutazione di incidenza sull'ambiente. Il provvedimento sotto esame dei Giudici europei invece è naturalmente connesso e necessario alla gestione del sito per cui non va sottoposto a valutazione di incidenza (articolo 6 della direttiva europea 92/43/Cee sugli habitat).
Tuttavia, concludono i Giudici, se è questa la regola generale, sarà compito del Giudice dello Stato – in questo caso la Germania – verificare che il provvedimento in questione risponda ai requisiti di legge per i quali bypassa la valutazione di incidenza. (FP)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 17 ottobre 2024, causa C-461/23

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/Ce - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) - Direttiva 92/43/Cee - Articolo 6, paragrafo 3 - Atti per i quali è richiesta una valutazione - Atto nazionale che designa un sito come zona speciale di conservazione - Elenco delle attività umane che, salvo eccezioni, sono vietate su tale sito