Sentenza Corte di Giustizia Ue 24 febbraio 2022, causa C-463/20
Valutazione di impatto ambientale (Via) - Territorio - Procedimento di Via ex articolo 2, direttiva 2011/92/Ue - Ottenimento di una deroga alle misure di protezione dell'Habitat ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/Cee - Effetti - Possibilità per l'Autorità che rilascia la Via di valutare comunque in modo rigoroso gli impatti sull'Habitat dell'opera da realizzare - Sussistenza - Decisione di deroga alle misure di protezione dell'Habitat ex direttiva 92/43/Cee - Previsione dell'assenza della consultazione preliminare del pubblico - Illegittimità - Insussistenza - Condizioni - Consultazione pubblica garantita prima della decisione di autorizzazione del progetto
Avere ottenuto una deroga alle misure di protezione delle specie ex direttiva 92/43/Ce per la realizzazione di un progetto non preclude uno stretto controllo ai fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale.
Così si è espressa la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 24 febbraio 2022, causa C-463/20 che ha risposto alle questioni pregiudiziali poste da un Giudice belga. La vicenda era relativa ad un progetto che prevedeva la ripresa dello sfruttamento di una cava e la realizzazione di impianti connessi ad essa. La società che ha presentato il progetto otteneva una decisione che l'autorizzava ex direttiva 92/43/Ce (direttiva Habitat) a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie. Il Giudice chiedeva quali effetti questa deroga avesse in relazione al procedimento di valutazione di impatto ambientale ex direttiva 2011/92/Ue del progetto.
Per i Giudici europei se da un lato la deroga ottenuta è condizione preliminare e imprescindibile per consentire l'autorizzazione al progetto, d'altro canto non vincola l'Autorità che deve rilasciare la Via - procedimento autonomo che ricomprende anche la valutazione degli impatti su flora e fauna - la quale può valutare in modo anche più rigoroso gli impatti sull'Habitat dell'opera che si intende realizzare. Infine, la Corte Ue ha sottolineato come la decisione di rilascio della deroga alle norme Habitat può non essere sottoposta a consultazione pubblica purché la partecipazione del pubblico sia garantita in maniera effettiva prima dell'adozione della decisione che l'Autorità competente deve prendere per l'eventuale autorizzazione del progetto. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 24 febbraio 2022, causa C-463/20
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