Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Documentazione Complementare

Delibera Anac 11 settembre 2024, n. 410

Appalti pubblici - Affidamento diretto del servizio di riscossione della tassa rifiuti ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 36/2023 - Richiesta da parte della stazione appaltante di preventivi alle imprese - Legittimità - Sussistenza - Trasformazione della procedura in una gara pubblica - Esclusione

Autorità nazionale anticorruzione

Delibera 11 settembre 2024, n. 410

Istanza singola presentata da L. Srl - Procedura "Confronto di preventivi su piattaforma Mepa con affidamento ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera b) del Dlgs n. 36/2023 dei servizi di imbustamento, postalizzazione e riscossione ordinaria sui ruoli ordinari Tari 2024, 2025 e 2026; servizi di imbustamento, postalizzazione e riscossione ruoli ordinari Idrico 2023, 2024 e 2025; servizi di accertamento, imbustamento, postalizzazione e riscossione coattiva Imu 2019, 2020 e 2021; servizi di accertamento, imbustamento, postalizzazione e riscossione coattiva Tari 2019, 2020, 2024, 2025 e 2026; servizi di accertamento, imbustamento, postalizzazione e riscossione coattiva Irico 2023, 2024 e 2025. Cig B1F14535DB" Importo a base di gara euro: 140.000 € S.A.: Comune di Dipignano

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 11 settembre 2024

Delibera

Vista l'istanza acquisita al prot. gen. Anac n. 92497 del 5 agosto 2024, con la quale l'o.e. L. Srl ha chiesto alla scrivente Autorità di voler esprimere un parere di precontenzioso in merito alla legittimità dell'affidamento disposto a favore di altro operatore economico in violazione dei principi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b) del vigente Dlgs 36/2023;

Visto l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 93643 del 7 agosto 2024;

Vista la documentazione in atti e le memorie presentate dalla parte istante e dalla stazione appaltante;

Rilevata preliminarmente che la stazione appaltante solleva il profilo della tardività dell'istanza in quanto il provvedimento impugnato risale al 18 giugno 2024 e l'istanza come sopra indicato è stata formulata il successivo 5 agosto 2024, quindi oltre il termine che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) del regolamento in materia di precontenzioso da cui discende la inammissibilità delle istanze proposte successivamente alla scadenza dei termini per l'impugnazione in sede processuale;

Preso atto, tuttavia, che l'o.e. istante precisa che il predetto provvedimento impugnato è stato conosciuto solo a seguito di accesso atti ottemperato dal Comune di Dipignano solo in data 10 luglio 2024, si rileva che la dedotta eccezione di rito non possa ritenersi accoglibile;

Considerato che la procedura in esame è stata indetta ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 per cui mediante "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Considerato quanto precisato dalla scrivente Autorità nel recente documento approvato dal Consiglio lo scorso 30 luglio 2024 recante "Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture" e secondo cui "La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Consiglio di Stato Sezione V, sentenza n. 503 del 15 gennaio 2024 Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3287 del 2021) la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 17 comma 2 del Dlgs 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale. L' affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario. la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell'affidamento";

Considerato innanzitutto che la doglianza sub 1, relativa alla carenza di pubblicità del provvedimento di affidamento, appare priva della dovuta rilevanza, sul presupposto che la contestata determina n. 256 del 18 giugno 2024, reca espressamente in calce il certificato di pubblicazione sull'albo pretorio della stazione appaltante e che, in ogni caso, rispetto alla cesura de qua l'istante non vanta un interesse che possa ritenersi leso da eventuali irregolarità della forma di pubblicità utilizzata per la determina, non essendo stata posta in essere una procedura negoziata, trattandosi di affidamento diretto.

Considerato inoltre che, come peraltro già osservato condivisibilmente dalla stazione appaltante, le violazioni di legge dedotte dall'istante non possono essere ritenute applicabili al caso di specie, regolato invece dal summenzionato articolo 50, comma 1 lettera. b). In funzione di ciò si osserva in particolare che le doglianze relative alle modalità di presentazione dell'offerta (nn. 2 e 4 nell'istanza, segnatamente riferite alla formulazione di una pluralità di offerte, e alla presunta commistione tra offerta economica e l'offerta tecnica) non paiono determinare alcuna violazione della disciplina riferimento, né della lex specialis, laddove peraltro l'espressione "offerta" non viene affatto utilizzata, preferendo l'utilizzo del termine "preventivo". Sulla scorta di ciò, l'"Avviso inerente il confronto dei preventivi" emanato dal Comune di Dipignano, previa indicazione che "non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito", stabilisce come unico limite procedurale quello dell'invio degli anzidetti preventivi entro e non oltre le ore 12.00 del 27 maggio 2024, derivandone che non poteva operare, nemmeno per auto-vincolo imposto dalla stazione appaltante, alcun ulteriore obbligo relativo alle modalità di partecipazione, salvo, come detto, quella della tempestività. Con riguardo invece alla doglianza sub 3, relativa alla parziale tardività delle offerte per cui la stazione appaltante non può valutare i preventivi presentati oltre il termine, giova osservare che, innanzitutto, l'istante non fornisce alcuna prova a sostegno per cui anche l'offerta c.d. tardiva sarebbe stata esaminata. Allo stesso tempo, premesso che nell'Avviso pubblico era previsto che il preventivo doveva essere presentato nei termini contestualmente alla domanda di partecipazione, nella determina di affidamento n. 256 si chiarisce che "Considerato che dal confronto di preventivi su piattaforma Mepa, nel termine fissato del 27 maggio 2024, ore 12,00, hanno fatto pervenire istanza di partecipazione" le ditte L. e C., sulla cui base "il Rup, avvalendosi del supporto del Responsabile del Settore amministrativo-risorse e programmazione, scaricati ed esaminati attentamente tutti i documenti presenti in piattaforma Mepa (Offerta economica, tecnica, etc.), ha ritenuto meritevole per l'affidamento dei predetti servizi riportati in oggetto l'offerta economica qualitativa della ditta C. Srl". Ciò che comporta che anche il rilievo in esame debba ritenersi privo di pregio;

Rilevato infine che anche la doglianza sub 5, relativa alla presunta carenza di motivazione nella scelta dell'o.e. vincitore, non appare dotata del necessario pregio, stante la discrezionalità della stazione appaltante in materia, come peraltro osservato nel citato "Vademecum", oltre al fatto che, seppur in forma estremamente sintetica, tale motivazione risulta esplicitata dalla stazione appaltante nella determina di affidamento;

Rilevato quanto sopra e tenuto conto di quanto emerge per tabulas, nonché dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante, le doglianze formulata dall'istante devono ritenersi prive di pregio, con l'effetto che la condotta della stazione appaltante, appare corretta e non suscettibile di censure;

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione e nei limiti del sindacato della scrivente Autorità, che:

— l'operato della stazione appaltante è conforme alla normativa di riferimento in particolare l'articolo 50, comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023.