Sentenza Consiglio di Stato 11 ottobre 2024, n. 8144
Rifiuti – Discariche – Volumetria autorizzata – Articolo 10, Dlgs 36/2003 – Calcolo al netto del materiale utilizzato per il contenimento e la copertura giornaliera – Sussistenza – Modifica apportata dal Dlgs 121/2020 – Obbligo di calcolare la volumetria autorizzata includendo spazio destinato al materiale di contenimento – Insussistenza – Autorizzazione integrata ambientale (Aia) – Istanza di adeguamento – Inserimento geo-composito nella parte sommitale senza aumento delle volumetrie – Articolo 29-ter, Dlgs 152/2006 – Modifica non sostanziale (N.d.r.: ex Articolo 5, comma 1, lettera l-bis), Dlgs 152/2006) – Insussistenza
Secondo il Consiglio di Stato, la volumetria autorizzata delle discariche va calcolata al netto – e non al lordo - del materiale utilizzato per il contenimento e la copertura giornaliera dei rifiuti.
Il calcolo relativo al quantitativo autorizzato dei conferimenti a fini di smaltimento, stando a quanto si legge nella sentenza 11 ottobre 2024, n. 8144, deve includere solo i rifiuti stoccati nell'impianto, "ossia l'unico materiale effettivamente inquinante" oggetto dell'attività aziendale.
La tesi opposta, che fa leva sulla modifica apportata nel 2020 alla norma (articolo 10, Dlgs 36/2023) al fine di includere nella volumetria autorizzata lo spazio destinato al materiale di contenimento, per il Consiglio di Stato è "discutibile".
Il Giudice ha così confermato l'annullamento dell'atto con la quale una Provincia lombarda aveva inquadrato la proposta di adeguamento di una discarica come modifica "sostanziale" (quindi necessitante di ulteriore valutazione ambientale). Preliminarmente, la Provincia aveva – erroneamente - ritenuto che l’impianto avesse già consumato tutta la volumetria a disposizione, avendo calcolato i volumi "al lordo" – e non "al netto" – del materiale di contenimento. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 11 ottobre 2024, n. 8144
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