Sentenza Consiglio di Stato 15 ottobre 2024, n. 8268
Rifiuti – Discariche – Piano di adeguamento – Rinnovo garanzie finanziarie – Articolo 14, Dlgs 36/2003 – Gradualità delle garanzie a seconda delle fasi di vita della discarica – Insussistenza – Gestione operativa e post-operativa – Responsabilità gestore – Articolo 13, Dlgs 36/2003 – Procedura di chiusura – Articolo 12, Dlgs 36/2003 – Approvazione finale della chiusura da parte dell'Ente territoriale – Necessità – Sussistenza
Secondo il Consiglio di Stato le garanzie finanziarie prestate dai gestori delle discariche di rifiuti non possono essere graduate a seconda delle fasi di vita degli impianti.
In base a quanto stabilito dal "decreto discariche" (Dlgs 36/2003), afferma il Giudice nella sentenza 15 ottobre 2024, n. 8268, tali impianti di smaltimento devono essere dotati, in ogni fase del loro ciclo di vita (fasi di chiusura e post-chiusura comprese), di una garanzia finanziaria adeguata ai costi e ai rischi connessi alla loro gestione.
Per la norma, una discarica è definitivamente chiusa solo a seguito di un procedimento ad hoc che si conclude con ispezione e una approvazione finale da parte dell'Ente territoriale. Fino a tale approvazione, il gestore rimane responsabile della corretta gestione operativa dell'impianto e del rispetto delle prescrizioni autorizzative.
Per tutto il ciclo di vita della discarica, quindi, la piena prestazione delle garanzie finanziarie è richiesta a fini di tutela della collettività. Il Giudice ha così respinto la richiesta di riduzione delle garanzie finanziarie presentata dal gestore di una discarica friulana, in fase di chiusura a seguito della mancata approvazione del piano di adeguamento. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 15 ottobre 2024, n. 8268
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