Sentenza Corte di Cassazione 29 ottobre 2024, n. 39670
Rifiuti organici – Impianto di recupero – Produzione di ammendante compostato misto – Allegato 2, Parte 2, Dlgs 75/2010 – Presenza di frazione estranea pericolosa – Violazione dei termini di maturazione – Qualifica come rifiuto (N.d.R.: ex articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006) – Sussistenza – Commercializzazione e spandimento – Reato di inquinamento ambientale – Articolo 452-bis, Codice penale – Fase cautelare del processo – Valutazione elementi costitutivi del reato – Accertamenti tecnici specifici – Necessità – Insussistenza
L'azienda indiziata di inquinamento di un terreno causato da ammendante compostato misto fuori norma (e quindi rifiuto) può subire conseguenze legali anche senza preventivi accertamenti tecnici specifici sul suolo interessato.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 29 ottobre 2024, n. 39670, avente ad oggetto un caso di inquinamento ambientale (reato disciplinato dall'articolo 452-bis del Codice penale) causato dall'impiego di migliaia di tonnellate di ammendante compostato misto – ovvero ammendante prodotto recuperando la frazione organica dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata - non conforme ai requisiti di legge (Dlgs 75/2010).
Almeno in fase cautelare, precisa la Suprema Corte, la sussistenza del reato a carico dei vertici aziendali può essere ragionevolmente ipotizzata anche senza l'analisi dei suoli dove l'ammendante/rifiuto è stato utilizzato, a condizione che vengano dimostrate le criticità del processo di trattamento dei rifiuti organici, il contenuto pericoloso dell'ammendante/rifiuto e i quantitativi commercializzati e impiegati, che devono essere "ragguardevoli".
Tutte condizioni rispettate nel caso giunto all'esame della Suprema Corte riguardante un impianto calabrese il cui prodotto, formalmente commercializzato come ammendante compostato misto, doveva invece essere qualificato come rifiuto a causa della granulometria, della presenza di materiali estranei e dannosi e dell'impatto odorigeno (legato al mancato rispetto dei tempi di maturazione). Confermata quindi la legittimità della misura interdittiva transitoria (6 mesi di inibizione all'esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche) inflitta all'amministratore dell'impianto. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 29 ottobre 2024, n. 39670
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