Sentenza Corte di Cassazione 1 luglio 2019, n. 28360
Acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive – Utilizzazione agronomica – Articoli 3, 4 e 8 della legge 574/1996 – Ambito di applicazione circoscritto ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano utilità ai fini agricoli – Necessità di un’idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni – Condizioni non ricorrenti nel caso specifico – Reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti – Sussistenza – Natura di rifiuto non pericoloso – Sussistenza – Giudice di merito che applica pena prevista per lo smaltimento di rifiuti pericolosi - Illegittimità
Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive, quando vengono "smaltite" sul suolo, devono essere ricondotte alla categoria dei rifiuti non pericolosi e non a quella dei rifiuti pericolosi.
Con tale motivazione la Corte di Cassazione (sentenza 28360/2019) ha deciso di annullare senza rinvio (causa l'intervenuto decorso del termine di prescrizione) una sentenza di condanna inflitta dalla Corte di Appello di Lecce per lo smaltimento non autorizzato nel sottosuolo di acque di vegetazione.
Secondo la Suprema Corte, il Giudice di merito ha determinato una pena illegale avendo assunto come parametro di riferimento la previsione dell'articolo 256, comma 1, lettera b) del Dlgs 152/2006, che prevede per lo smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, a fronte della qualificazione dei reflui in questione come non pericolosi, la quale, invece, avrebbe dovuto imporre come riferimento la lettera a) dello stesso comma e, quindi, la pena alternativa dell'arresto o dell’ammenda.
La Cassazione ha poi ricordato che l'ambito di applicazione della legge 574/1996 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione) deve essere circoscritto ai soli casi in cui i reflui oleari, per modalità di distribuzione e di incorporazione sui terreni, abbiano una loro utilità ai fini agricoli. Nel caso di sostanziale incompatibilità della situazione di fatto con l’impiego a fini agronomici, invece, deve farsi riferimento alla categoria dei rifiuti, fatto salvo il caso in cui le acque non vengano scaricate verso il corpo ricettore mediante canalizzazione diretta, nel qual caso si applica la disciplina in materia di scarichi. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 1 luglio 2019, n. 28360
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