Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2024/2951/Ue

Quote emissione gas serra 2027 per sistema di scambio Ets Ue per settori edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori (cosiddetto "Ets II")

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione 29 novembre 2024, n. 2024/2951/Ue

(Guue 3 dicembre 2024)

Decisione relativa al quantitativo di quote di emissione da rilasciare nel 2027 nell'ambito dell'Eu Ets per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio1, in particolare l'articolo 30 quater, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce, entro il 1° gennaio 2025 la Commissione è tenuta a pubblicare il quantitativo di quote a livello dell'Unione rilasciate per il 2027 a norma del Capo IV-bis della medesima direttiva.

(2) A norma dell'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce, il quantitativo di quote a livello dell'Unione è determinato usando come riferimento il valore dei limiti di emissione per il 2024, calcolati sulla base delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio2 per i settori contemplati dal Capo IV-bis della direttiva e applicando la traiettoria lineare di riduzione per tutte le emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

(3) I limiti di emissione per il 2024 di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2018/842 sono definiti da una traiettoria lineare che va dal 2022 al 2030 e il cui punto di inizio sono i limiti di emissione per il 2022, a loro volta definiti, a norma del regolamento, da una traiettoria lineare basata sulla media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro nel 2016, 2017 e 2018.

(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (Ue) 2018/842, le assegnazioni annuali di emissioni conformi ai limiti di emissione per il 2022 sono determinate sulla base di un riesame completo dei dati dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) n. 525/20133.

(5) Le emissioni di riferimento per i settori contemplati dal Capo IV-bis della direttiva 2003/87/Ce sono state stabilite in base alla media aritmetica dei dati dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra oggetto di riesame completo per gli anni 2016, 2017, e 2018.

(6) Le emissioni di riferimento per i settori contemplati dal Capo IV-bis della direttiva 2003/87/Ce comprendono gli Stati Efta-See, conformemente alla decisione del Comitato misto See n. 335/20234.

(7) Le emissioni di biossido di carbonio derivanti da attività esplicitamente escluse ai sensi dell'allegato III della direttiva 2003/87/Ce sono state dedotte dai valori delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di riesame completo negli inventari nazionali. L'allegato III della direttiva 2003/87/Ce prevede inoltre modifiche delle categorie di fonti 1A1 e 1A3b, definite nelle linee guida Ipcc del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra5. Tali modifiche sono state prese in considerazione per calcolare il valore delle emissioni di riferimento per i settori contemplati dal Cpo IV-bis della direttiva.

(8) I limiti di emissione per il 2024 per i settori contemplati dal Capo IV-bis della direttiva 2003/87/Ce sono stati calcolati applicando alle emissioni di riferimento una traiettoria lineare di riduzione basata su tutte le emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (Ue) 2018/842, che inizia con un livello pari alla media delle emissioni nel 2016, 2017 e 2018 e termina con i limiti di emissione per il 2024 a norma di tale regolamento, sulla base delle assegnazioni di emissioni per il 2024 pubblicate nell'allegato II della decisione di esecuzione (Ue) 2023/1319 della Commissione6. Su questa base, i limiti di emissione per il 2024 di cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce dovrebbero ammontare a 1.223.481.445 tonnellate di biossido di carbonio.

(9) A norma dell'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce, il quantitativo di quote a livello dell'Unione rilasciate per il 2027 conformemente al Capo IV-bis della medesima direttiva diminuisce ogni anno dopo il 2024 di un fattore lineare di riduzione del 5,10%. Su questa base, per il 2027 il quantitativo di quote a livello dell'Unione di cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce dovrebbe ammontare a 1.036.288.784,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Per il 2027 il quantitativo di quote a livello dell'Unione di cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce ammonta a 1.036.288.784.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024

Note ufficiali

1

Gu L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

 

2

Regolamento (Ue) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (Ue) n. 525/2013 (Gu L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

3

Regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/Ce (Gu L 165 del 18.6.2013, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/525/oj).

4

Decisione del Comitato misto See n. 335/2023, dell'8 dicembre 2023, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo See [2024/1420] (Gu L, 2024/1420, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1420/oj).

5

Ipcc 2006, 2006 Ipcc Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds).

6

Decisione di esecuzione (Ue) 2023/1319 della Commissione, del 28 giugno 2023, che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2023 al 2030 (Gu L 163 del 29.6.2023, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1319/oj).