Decisione Commissione Ue 2022/919/Ue
Sistema di scambio di emissione di quote di gas a effetto serra (Emission trading system Ue) - Questionario per la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/Ce - Modifiche alla decisione 2005/381/Ce
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Decisione di esecuzione 8 giugno 2022, n. 2022/919/Ue
(Guue 14 giugno 2022 n. L 159)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio1, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce impone agli Stati membri di presentare relazioni annuali alla Commissione sull'applicazione di tale direttiva.
(2) La decisione 2005/381/Ce della Commissione2 stabilisce nel suo allegato un questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali destinate a fornire un resoconto dettagliato dell'applicazione della direttiva 2003/87/Ce.
(3) La direttiva (Ue) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha modificato la direttiva 2003/87/Ce in modo da riflettere l'impegno assunto dal Consiglio europeo nel 2014 di ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990.
(4) Al fine di attuare le modifiche introdotte dalla direttiva (Ue) 2018/410, il regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 della Commissione4 ha definito norme rivedute per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della direttiva 2003/87/Ce nel periodo di scambio del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni che è iniziato il 1° gennaio 2021 e nei successivi periodi di scambio. Inoltre il regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2067 della Commissione5 ha stabilito disposizioni rivedute per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/Ce e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. Tale regolamento di esecuzione ha inoltre stabilito disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/Ce. Il regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2067 si applica alla verifica, effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2019, delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l'aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell'assegnazione gratuita agli impianti.
(5) Inoltre le norme per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni sono state aggiornate dal regolamento delegato (Ue) 2019/331 della Commissione6 e dal regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1842 della Commissione7.
(6) È pertanto necessario integrare nella decisione 2005/381/Ce le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/Ce e agli atti delegati e di esecuzione collegati. Inoltre l'ulteriore esperienza acquisita dagli Stati membri e dalla Commissione nell'utilizzo del questionario ha rivelato la necessità di migliorare l'efficienza della comunicazione e la coerenza delle informazioni comunicate.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/381/Ce.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2005/381/Ce è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022
Allegato
Allegato - Questionario sull'applicazione della direttiva 2003/87/Ce
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Note ufficiali
Gu L 275 del 25 ottobre 2003, pag. 32.
Decisione 2005/381/Ce della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio (Gu L 126 del 19 maggio 2005, pag. 43).
Direttiva (Ue) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/Ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (Ue) 2015/1814 (Gu L 76 del 19 marzo 2018, pag. 3).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (Ue) n. 601/2012 della Commissione (Gu L 334 del 31 dicembre 2018, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 334 del 31 dicembre 2018, pag. 94).
Regolamento delegato (Ue) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 59 del 27 febbraio 2019, pag. 8).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (Gu L 282 del 4 novembre 2019, pag. 20).
