Dm Ambiente 6 novembre 2024, n. 387
Riconoscimento contributo e credito d'imposta per promuovere il vuoto a rendere di imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari nelle zone economiche ambientali (Zea)
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto 6 novembre 2024, n. 387
(Pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 5 dicembre 2024)
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e, in particolare, l'articolo 1, commi da 760 a 765, che prevedono un contributo economico a fondo perduto e un credito d'imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili nelle Zone economiche ambientali, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro per il contributo economico a fondo perduto e di 5 milioni di euro per il credito d'imposta, per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
Visto lo stesso articolo 1, comma 766, della citata legge n. 178 del 2020, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi da 760 a 765;
Visto il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", il regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e il regolamento (Ue) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi";
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette";
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, l'articolo 17, e successive modificazioni, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, e successive modificazioni, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e, in particolare, l'articolo 64, e successive modificazioni, concernente il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, le lettere b), e) ed s) del comma 1 dell'articolo 218, e successive modificazioni, recanti le definizioni, rispettivamente, di "imballaggio per la vendita o imballaggio primario", "imballaggio riutilizzabile" e "utilizzatori";
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", e, in particolare, l'articolo 1, comma 53, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;
Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale prevede che "Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52, e successive modificazioni, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni";
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante, tra l'altro, misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, e, in particolare, l'articolo 4-ter, e successive modificazioni, che, al comma 1, ha istituito le Zone economiche ambientali;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", e, in particolare, l'articolo 1, comma 97, in base al quale "Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente";
Visto il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ha dettato le relative disposizioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)", e, in particolare, gli articoli 46 e 47, e successive modificazioni, concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
Considerati gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 — 2020 adottati dalla Commissione (2014/C 204/01);
Considerato che le sole risorse attualmente disponibili in bilancio per le menzionate misure agevolative, pari a complessivi 10 milioni di euro, sono iscritte sul conto dei residui – esercizio di provenienza 2022 – dei capitoli nn. 1560 e 1561 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso il proprio parere con delibera n. 4 del 13 gennaio 2022;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. 39894 del 13 settembre 2024, previo recepimento delle proposte emendative ivi formulate,
Decreta
Articolo 1
Oggetto e dotazione finanziaria
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 766, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il presente decreto stabilisce le disposizioni per l'attuazione dei commi da 760 a 765 del medesimo articolo, concernenti il riconoscimento di un contributo economico a fondo perduto e di un credito d'imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, nelle zone economiche ambientali (di seguito Zea) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
2. La dotazione finanziaria disponibile è pari a complessivi 10 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'erogazione del contributo economico a fondo perduto, e 5 milioni di euro per il riconoscimento di un credito d'imposta, iscritti sul conto dei residui dei capitoli nn. 1560 e 1561 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 2
Soggetti attuatori
1. L'Amministrazione responsabile dell'attuazione del presente decreto è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che si avvale, utilizzando in misura massima il 3% della dotazione finanziaria di 10 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 2, di:
a) Sogei — Società generale d'informatica Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'articolo 5, nonché per le attività di istruttoria delle istanze concernenti il contributo economico a fondo perduto e il credito d'imposta e per la definizione dei relativi importi;
b) Consap — Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6 e degli adempimenti connessi, nonché delle attività di cui all'articolo 7 del presente decreto.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, realizza ogni altra iniziativa finalizzata a garantire la fruibilità semplificata del contributo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 3
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità al contributo economico a fondo perduto
1. Possono presentare la domanda di concessione del contributo economico a fondo perduto, di cui al presente decreto, gli utilizzatori ovvero, ai sensi della lettera s) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
2. Gli utilizzatori di cui al comma 1 devono:
a) avere sede operativa all'interno di una Zea;
b) introdurre per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, ovvero di cui alle lettere b) e e) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si precisa che per imballaggio per la vendita o imballaggio primario si intende l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; per imballaggio riutilizzabile si intende l'imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito.
Articolo 4
Importo del contributo economico a fondo perduto
1. Entro il limite complessivo previsto dall'articolo 1, comma 2, pari a cinque milioni di euro iscritti, per l'anno 2024, nel conto dei residui del pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto degli oneri di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, il contributo economico a fondo perduto è riconosciuto agli utilizzatori di cui all'articolo 3, comma 1, che ne fanno richiesta e che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, nella misura pari alla spesa sostenuta e documentata nell'anno 2022 per l'introduzione del sistema del vuoto a rendere.
2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili ove attinenti all'introduzione per la vendita del sistema del vuoto a rendere e ove sostenute alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a prescindere dai principi contabili adottati.
Articolo 5
Modalità di accesso al contributo economico a fondo perduto
1. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica, sul proprio sito web un bando per l'anno 2024 che individua i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo economico a fondo perduto nonché le modalità di attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, nel rispetto dei principi di trasparenza, minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza di cui all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2016/679.
2. Nella domanda di concessione del contributo economico a fondo perduto, da presentare mediante un'apposita applicazione web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i richiedenti, identificati ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dichiarano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto nonché apposita dichiarazione attestante gli aiuti ottenuti in "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Articolo 6
Erogazione del contributo economico a fondo perduto
1. L'erogazione del contributo economico a fondo perduto è effettuata dalla società Consap Spa nell'anno 2024 mediante accredito sul conto corrente identificato dall'Iban indicato nell'istanza, intestato al soggetto beneficiario del contributo, in un'unica soluzione e nei limiti di quanto spettante, sino ad esaurimento della disponibilità del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 2, al netto degli oneri di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo la graduatoria pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12, comma 3.
2. Il contributo economico a fondo perduto è corrisposto, nell'anno 2024, secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, e non può in ogni caso essere superiore all'importo massimo di 10.000 euro per ogni beneficiario riferito all'anno 2022.
Articolo 7
Controlli concernenti il contributo economico a fondo perduto
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, successivamente all'erogazione del contributo economico a fondo perduto, procede allo svolgimento dei controlli a campione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Ove richiesto, i soggetti attuatori di cui all'articolo 2 forniscono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza di cui all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2016/679.
3. Qualora il contributo, a seguito dei controlli effettuati, sia in tutto o in parte ritenuto non spettante, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede alla revoca, totale o parziale, del medesimo contributo e, attraverso la Consap Spa, al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Le risorse recuperate ai sensi del comma 3 sono versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all'Erario.
5. Gli utilizzatori di imballaggi rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni relative ai quantitativi di imballaggi gestiti nell'ambito dei sistemi di vuoto a rendere oggetto della sperimentazione.
Articolo 8
Procedura di concessione del credito d'imposta
1. I soggetti beneficiari del contributo economico a fondo perduto di cui alla graduatoria pubblicata nel sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, i quali abbiano riconosciuto agli acquirenti, nell'anno 2022, un abbuono all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura, o nella ricevuta fiscale, o nello scontrino fiscale o nel documento commerciale, entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della suddetta graduatoria, presentano istanza, mediante l'apposita applicazione web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la concessione di un ulteriore beneficio sotto forma di credito d'imposta.
2. Ai soggetti beneficiari che hanno concesso, nell'anno 2022, l'abbuono di cui al comma 1 è riconosciuto nell'anno 2024, un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti, e fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 2, al netto degli oneri di gestione di cui all'articolo 2, comma 1.
3. L'elenco dei beneficiari del credito d'imposta è pubblicato nel sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12, comma 4. Preventivamente alla suddetta pubblicazione, l'elenco dei beneficiari è trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalità concordate con l'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
Articolo 9
Utilizzo del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione/comunicazione del provvedimento di accoglimento.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Il credito d'imposta non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dagli utilizzatori di cui all'articolo 3 ai sensi del presente articolo, allocate in conto residui sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono trasferite, nell'anno 2024 ai fini dell'attuazione del presente decreto, alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".
Articolo 10
Trasmissione dei dati
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite del soggetto attuatore Sogei Spa, preventivamente alla pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono trasmesse le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'articolo 11.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite del soggetto attuatore Sogei Spa, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
Articolo 11
Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del benefìcio, e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora venga accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all'articolo 8 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede alla revoca del credito d'imposta.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Articolo 12
Pubblicità e trasparenza relativamente agli aiuti "de minimis"
1. Il contributo economico a fondo perduto e il credito d'imposta di cui al presente decreto sono erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla disciplina europea sul regime di aiuti "de minimis" e nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nel Registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della citata legge n. 234 del 2012, e successive modificazioni.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica nel proprio sito web l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo economico a fondo perduto corredato dalla relativa denominazione, dell'importo richiesto e dell'importo concesso, necessari all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2016/679.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito web l'elenco dei soggetti beneficiari del credito d'imposta, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2016/679.
Articolo 13
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente all'ambito di attribuzione del contributo economico a fondo perduto e del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 760 a 765, della legge n. 178 del 2020 e, in particolare, con riferimento alle misure che devono essere adottate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza di cui all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2016/679.
2. I soggetti attuatori di cui all'articolo 2 sono responsabili del trattamento dei dati personali cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'articolo 28 del regolamento (Ue) 2016/679 e disciplina le modalità ed i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, gli obblighi e le responsabilità reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento nonché le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti e dei dati, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (Ue) 2016/679.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, relativamente alle attività svolte ai fini della concessione del contributo economico a fondo perduto e del credito d'imposta, e l'Agenzia delle entrate, in merito all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 9, sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ciascuno per le attività di propria competenza. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679. I dati oggetto di trattamento sono i dati personali comuni del soggetto beneficiario del credito. I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate rappresentano il set informativo minimo per la corretta fruizione del credito e per verificare, quindi, che l'utilizzo del credito avvenga nei limiti dell'importo del credito disponibile.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione di cui all'articolo 5 paragrafo 1, lettera e), del regolamento (Ue) 2016/679, l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento ovvero entro il maggior termine derivante dalla definizione di eventuali giudizi.
5. Allo stesso modo, i dati trattati ai fini del presente decreto sono conservati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
Articolo 14
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse iscritte in conto residui – sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, commi 761 e 764, della legge n. 178 del 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.