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Normativa Vigente

Rettifica 20 dicembre 2024, n. 90826

Rettifica decisione Commissione Ue 2024/2974/Ue relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat-Mtd) per gli impianti di forgiatura e le fonderie

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Rettifica 20 dicembre 2024, n. 90826

Rettifica della decisione di esecuzione (Ue) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat), a norma della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie

Pagina 44, nella tabella 1.8, note:

anziché:

"a) nella produzione di anime si utilizzano sistemi di legante organico che generano emissioni basse o nulle di sostanze classificate come CMR 1 A, CMR 1B o CMR 2 [cfr. le tecniche d), e) e/o f) di cui alla Bat 25];

b) è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

— l’ossidazione termica o catalitica non è applicabile;

— la sostituzione con rivestimenti a base acquosa non è applicabile.",

leggasi:

"(1) Nel processo cold-box il Bat-Ael si applica solo quando sono utilizzate ammine.

(2) Il Bat-Ael si applica solo quando si utilizzano leganti aromatici/sostanze chimiche aromatiche.

(3) Il Bat-Ael si applica solo se la sostanza in esame è considerata rilevante nei flussi dei gas di scarico sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla Bat 2.

(4) Il Bat-Ael si applica solo quando si utilizzano sistemi leganti a base di fenolo.

(5) Nel caso della produzione di anime il limite superiore dell’intervallo dei Bat-Ael può essere innalzato fino a 100 mg C/Nm3 se sono soddisfatte entrambe le condizioni a) e b) seguenti:

a) nella produzione di anime si utilizzano sistemi di legante organico che generano emissioni basse o nulle di sostanze classificate come CMR 1 A, CMR 1B o CMR 2 [cfr. le tecniche d), e) e/o f) di cui alla Bat 25];

b) è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

— l’ossidazione termica o catalitica non è applicabile;

— la sostituzione con rivestimenti a base acquosa non è applicabile.".