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Normativa Vigente

Decreto direttoriale MinAmbiente 20 dicembre 2024, n. 312

Riapertura termini del progetto Green Ports - Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito della componente intermodalità e logistica integrata - Missione 3, Componente 2, Investimento 1.1, del Pnrr

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto direttoriale 20 dicembre 2024, n. 312

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 9 gennaio 2025)

Progetto Green Ports - Pnrr - Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito della componente intermodalità e logistica integrata. Investimento 1.1: Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

Direzione generale tutela della biodiversità e del mare

Il Direttore generale

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228 come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180;

Visto il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare:

— l'articolo 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

— l'articolo 4, comma 3, che dispone che "le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 giugno 2024 con n. 2441, con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Tomas l'incarico di Direttore della Direzione Generale tutela della biodiversità e del mare (di seguito Dgtbm);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 4, con cui è stato adottato l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 marzo 2024, n. 100, recante "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024";

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue, 2007) — versione consolidata (Gu 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);

Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (Ue) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (Ue) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (Ue) n. 1303/2013, (Ue) 2021/1060 e (Ue) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/Ce;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

Viste, in particolare, le modifiche apportate alla predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 finalizzate, tra l'altro, a dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal richiamato regolamento (Ue) 2023/435 includendo nel Pnrr italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEU, nonché formalizzare gli esiti del processo di riprogrammazione del Pnrr ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del citato regolamento (Ue) 2021/241;

Visto l'allegato riveduto alla predetta decisione del Consiglio del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo Pnrr e, in particolare, l'Investimento 1.1 Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti, incluso nella Componente 2 Intermodalità e logistica integrata della Missione 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile (nel seguito anche M3C2 I 1.1 ovvero Investimento 1.1), finalizzato a ridurre le emissioni annue totali di CO2 nell'area portuale interessata e migliorare la qualità dell'aria nelle città portuali attraverso interventi tesi al rafforzamento dell'efficienza energetica e alla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile nei porti;

Considerate altresì le ulteriori condizionalità previste dal predetto allegato in associazione all'Investimento 1.1, per cui i progetti finanziati "devono essere selezionati tra quelli che le singole autorità di sistema portuale hanno indicato nei documenti di pianificazione energetica ambientale del sistema portuale (Deasp). Ci si attende inoltre che il programma "Porti verdi" consenta di ridurre in modo significativo altri inquinanti da combustione, che sono la causa principale del deterioramento della qualità dell'aria nelle città portuali. Questo investimento comprende l'acquisto di veicoli e imbarcazioni di servizio a emissioni zero o la trasformazione di veicoli e imbarcazioni di servizio a combustibile fossile in veicoli e imbarcazioni di servizio a emissioni zero"

Considerato l'obbligo di assicurare il conseguimento dei milestone (traguardi) e dei target (obiettivi) previsti nel Pnrr ai sensi del richiamato allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il seguente target associato all'Investimento 1.1:

— M3C2-9, da raggiungere entro il T2 2026: "Completamento di almeno 75 progetti per le Autorità portuali. Almeno il 79 % dell'investimento totale sostenuto dall'RRF deve essere destinato ad attività a sostegno dell'obiettivo climatico secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (Ue) 2021/241";

Considerati i principi trasversali previsti dal Pnrr quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Tue, 8, 10, 19 e 157 del Tfue, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione Ue 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", come modificata dalla Comunicazione della Commissione Ue C/2023/111;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (Ue) 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (Ue) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'Ue che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento (Ue) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Vista la direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione;

Viste le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;

Vista la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) — Carta della governance multilivello in Europa;

Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.;

Visto, in particolare, l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Pnrr provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Pnrr ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e, in particolare, le disposizioni di cui al punto 7 ai sensi delle quali "le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea";

Visto altresì che in base a quanto previsto nella Tabella A allegata al richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii risulta assegnato al Mase, per l'attuazione dell'Investimento 1.1 Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti, l'importo complessivo di 270.000.000,00 di euro (duecentosettantamilioni,00 di euro);

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e ss.mm.ii., in particolare, l'articolo 11, comma 1, ai sensi del quale, al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del Pnrr e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico";

Vista la circolare Rgs-Mef del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr";

Vista la circolare Rgs-Mef del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

Vista la circolare Rgs-Mef, del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione Pnrr al 31.12.2021 — Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

Vista la circolare Rgs-Mef del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh)";

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista la circolare Rgs-Mef del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 — Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr — addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

Vista la circolare Rgs-Mef del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del Pnrr per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

Vista la circolare Rgs-Mef del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del Pnrr";

Vista la circolare Rgs-Mef del 10 febbraio 2022, n. 9, "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr";

Vista la circolare Rgs-Mef del 29 aprile 2022, n. 21, "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e Piano nazionale per gli investimenti complementari — Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi Pnrr e Pnc";

Vista la circolare Rgs-Mef del 21 giugno 2022 n. 27, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)– Monitoraggio delle misure Pnrr";

Vista la circolare Rgs-Mef del 4 luglio 2022 n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del Pnrr – prime indicazioni operative";

Vista la circolare Rgs-Mef del 26 luglio 2022, n. 29, recante "Modalità di erogazione delle risorse Pnrr";

Vista la circolare Rgs-Mef dell'11 agosto 2022, n. 30, recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure Pnrr";

Vista la circolare Rgs-Mef del 21 settembre 2022, n. 31, recante "Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";

Vista la circolare Rgs-Mef del 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. Dnsh)";

Vista la circolare Rgs-Mef del 17 ottobre 2022, n. 34, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Vista la circolare Rgs-Mef del 9 novembre 2022, n. 37, recante "Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del Dpcm 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post";

Vista la circolare Rgs-Mef del 2 gennaio 2023, n. 1, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Vista la circolare Rgs-Mef del 10 marzo 2023, n. 10, recante "Interventi Pnrr. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali Pnrr aperte presso la Tesoreria dello Stato";

Vista la circolare Rgs-Mef del 22 marzo 2023, n. 11, recante "Registro integrato dei controlli Pnrr Sezione controlli milestone e target";

Vista la circolare Rgs-Mef del 14 aprile 2023, n. 16, recante "Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori — Rilascio in esercizio sul sistema informativo Regis delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati Orbis nonché alle piattaforme antifrode Arachne e Piaf-It";

Vista la circolare Rgs-Mef del 27 aprile 2023, n. 19, recante "Utilizzo del sistema Regis per gli adempimenti Pnrr e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria Ngeu";

Vista la circolare Rgs-Mef del 24 luglio 2023, n. 25, recante "Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria Ngeu";

Vista la circolare Rgs-Mef del 15 settembre 2023, n. 27, recante "Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica rilevazione delle titolarità effettive ex articolo 22 par. 2 lettera d) regolamento (Ue) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex articolo 10, Dlgs 231/2007";

Vista la circolare Rgs-Mef del 22 dicembre 2023, n. 35, recante "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza — versione 2.0";

Vista la circolare Rgs-Mef del 18 gennaio 2024, n. 2, recante "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, versione 2.0";

Vista la circolare Rgs-Mef del 12 marzo 2024, n. 10, recante "Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)";

Vista la circolare Rgs-Mef del 28 marzo 2024, n. 13, recante "Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex articolo 22 regolamento (Ue) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex articolo 22 paragrafo 2 lettera c) regolamento (Ue) 2021/241";

Vista la circolare Rgs-Mef del 13 maggio 2024, n. 21, recante "Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56";

Vista la circolare Rgs-Mef del 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. Dnsh)";

Vista la circolare Rgs-Mef del 17 maggio 2024, n. 27, recante "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, versione 3.0 e Puc Applicativo versione 1.0.";

Vista la circolare Rgs-Mef del 15 luglio 2024, n. 33, recante "Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Vista la circolare Rgs-Mef del 10 ottobre 2024, n. 35, recante "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0.";

Viste le Linee guida per i Soggetti attuatori nella versione 2.0 del 7 giugno 2024 e s.m.i. allegate allo strumento denominato "Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure Pnrr di competenza", adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il Pnrr presso il Mase;

Vista la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "Pnrr – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al Pnrr delle iniziative Mite finanziate dal Piano";

Vista la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "Pnrr – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure";

Vista la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "Pnrr — Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

Vista la delibera del Cipe n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Cup;

Visto l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (Cig) e del Codice unico di progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (Sie) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il Pnrr; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Tfue;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come da ultimo modificato ad opera del regolamento (Ue) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 (nel seguito anche regolamento Gber);

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (o "Rna");

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (Ue) 2021/241;

Considerati gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (Ue) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

Atteso l'obbligo di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni — nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 — che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del Pnrr, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale per il Pnrr, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'Olaf, della Corte dei Conti europea (Eca), della Procura europea (Eppo) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'Olaf, la Corte dei conti e l'Eppo a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (Ue, Euratom, 2018/1046);

Attesi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (Ue) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del Pnrr, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

Visto l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse e successive modifiche e integrazioni per la formulazione di proposte progettuali da parte delle Autorità di sistema portuali (Adsp), nell'ambito della misura M3C2 Investimento 1.1 Porti verdi (interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti) sottoscritto dal Direttore generale della ex Direzione per il mare e le coste, pubblicato sul sito del MASE nella sezione Bandi e Avvisi, in data 25 agosto 2021 (di seguito "Avviso pubblico del 25 agosto 2021");

Vista, in particolare, la tabella 1 del predetto Avviso pubblico del 25 agosto 2021 che, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le finalità previste dall'Investimento 1.1, destina l'ammontare di 270 milioni di euro a sostenere la realizzazione di progetti, secondo 7 tipologie di interventi, finalizzati a ridurre le emissioni di CO2 e a migliorare la qualità dell'aria nei porti e nelle città portuali;

Visto altresì l'articolo 2.2 dell'Avviso pubblico del 25 agosto 2021 il quale destina, nell'ambito della quota finanziaria disponibile per la realizzazione di interventi rientranti nella tipologia di intervento n. 4 Mezzi di trasporto elettrici di cui alla citata tabella 1, l'importo di 45 milioni di euro alla realizzazione di proposte di intervento da parte di privati concessionari e/o terminalisti che operano all'interno delle aree portuali, aventi come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri inquinanti causate dai motori endotermici dei mezzi di loro proprietà, limitatamente alle operazioni svolte nelle aree portuali;

Visto l'allegato 3a dell'Avviso pubblico del 25 agosto 2021 che reca lo schema di ripartizione tra le Adsp della quota finanziaria residuale, pari a 225 milioni di euro, per la realizzazione di proposte progettuali rientranti nelle 7 tipologie di intervento contemplate dall'Avviso;

Rilevato che, ad esito del processo di concessione dei finanziamenti in favore delle Adsp per la realizzazione delle progettualità selezionate nell'ambito della procedura di cui all'Avviso pubblico del 25 agosto 2021, formalizzato con gli Accordi di finanziamento stipulati tra il Mase e le predette Autorità, risultano complessivamente concessi in favore di queste ultime 170.263.928,51 di euro a valere sulla predetta quota riservata, pari a 225 milioni di euro;

Rilevato altresì che in forza dei decreti di revoca dei finanziamenti per rinuncia alle agevolazioni da parte di alcune AdSP, con riferimento a specifiche progettualità ammesse a finanziamento, sono state rese disponibili ulteriori risorse per l'ammontare di 10.316.000,00 di euro a valere sulla predetta quota di finanziamento riservata, pari a 225 milioni di euro;

Rilevato pertanto, che non è stata esaurita la suddetta quota di finanziamento disponibile e che, al netto degli oneri di gestione dell'intervento, residuano risorse finanziarie disponibili pari ad euro 65.052.071,49;

Ritenuto opportuno procedere alla riapertura dei termini di cui all'Avviso pubblico del 25 agosto 2021, volta a ricevere nuove candidature progettuali da parte della Adsp per valutarne la finanziabilità nell'ambito del programma Green Ports — rispondendo alla strategia del "Piano nazionale di ripresa e resilienza" Pnrr — Next Generation EU, allo scopo di ridurre nei porti e nelle città portuali le emissioni di CO2 e degli altri inquinanti connessi alla combustione di fossili;

Vista la nota prot. n. 233506 del 19 dicembre 2024 della Dg Tbm con la quale è stato richiesto alla Dg Gefim e alla Dg Cogespro nulla osta in odine alla valutazione circa la coerenza programmatica e la conformità normativa al Pnrr dello schema di decreto per la riapertura dei termini dell'Avviso pubblico del 25 agosto 2021;

Vista la nota prot. n. 234367 del 19 dicembre 2024 della Dg Gefim con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr anche in raccordo con la Dg Cogespro per gli aspetti di competenza e si conferma, inoltre, la disponibilità finanziaria delle risorse in base a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii.;

Decreta

Articolo unico

 

1. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi previsti dall'Investimento 1.1 Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti, incluso nella Componente 2 Intermodalità e logistica integrata della Missione 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile del Pnrr, si dispone la riapertura dei termini dell'Avviso pubblico del 25 agosto 2021 e si definiscono le modalità per la presentazione di proposte progettuali da parte delle Autorità di sistema portuali.

2. Le proposte progettuali per interventi rientranti nelle 7 tipologie dell'Avviso pubblico del 25 agosto 2021 e previste nei Deasp delle Autorità portuali dovranno essere presentate secondo le medesime modalità definite al punto 5) del predetto Avviso pubblico, esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo TBM@pec.mase.gov.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella sezione "Bandi e Avvisi" del sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La Pec dovrà recare nell'oggetto, pena l'irricevibilità, il codice "GPPNRR2024".

3. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti della dotazione finanziaria risultante dalle risorse residuali disponibili per come ricostruite in premessa a valere sulla quota riservata, pari a 225 milioni di euro, di cui all'Avviso pubblico del 25 agosto 2021, parimenti richiamata in premessa.

4. Si procederà alla valutazione degli interventi ammissibili, con l'attribuzione di un punteggio, nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle tempistiche di cui all'Avviso del 25 agosto 2021, ivi comprese le disposizioni relative alla costituzione della commissione di valutazione delle istanze progettuali e alla formazione degli elenchi provvisori e definitivi dei progetti ammissibili a finanziamento. Le agevolazioni saranno prioritariamente concesse a ciascuna Adsp considerando gli importi attribuiti secondo il "principio di ripartizione" di cui all'allegato 3a dell'Avviso pubblico del 25 agosto 2021 e considerando i relativi residui disponibili secondo la tabella di seguito riportata:

 

Autorità di sistema portuale Quota base
riservata
Quota finanziata Quota residua
Mar Ligure Occidentale 35.000.000,00 € 33.184.800,00 € 1.815.200,00 €
Mar Ligure Orientale 22.000.000,00 € 22.000.000,00 € - €
Mar Tirreno Settentrionale 33.000.000,00 € 16.133.000,00 € 16.867.000,00 €
Mar Tirreno Centro Settentrionale 22.000.000,00 € 18.371.608,81 € 3.628.391,19 €
Mar Adriatico centrale 20.000.000,00 € 10.505.400,00 € 9.494.600,00 €
Mar Adriatico Centro Settentrionale 19.000.000,00 € 12.384.378,00 € 6.615.622,00 €
Mar Adriatico Settentrionale 22.000.000,00 € 7.987.221,68 € 14.012.778,32 €
Mar Adriatico Orientale 24.000.000,00 € 24.000.000,00 € - €
Mare di Sardegna 28.000.000,00 € 15.381.520,02 € 12.618.479,98 €

 

5. Eventuali ulteriori somme residue risultanti a seguito della concessione delle agevolazioni di cui al comma 4, saranno attribuite fino ad esaurimento delle risorse e secondo un'unica graduatoria, che non tiene conto del principio di ripartizione citato, alle proposte progettuali che avranno ottenuto il punteggio maggiore da parte della commissione e che, pur giudicate ammissibili da parte di quest'ultima, non sono risultate finanziabili per la saturazione delle risorse di spettanza di ogni singola Adsp.

6. Eventuali ulteriori somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce e/o revoche delle agevolazioni concesse pervenute anche dopo la chiusura dei termini di cui al presente decreto, contribuiranno ad incrementare la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 3, risultante dalle risorse residuali disponibili per come ricostruite in premessa, e saranno attribuite secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

7. Restano ferme tutte le disposizioni di cui all'Avviso pubblico del 25 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni adottate e approvate dalla Direzione generale per la tutela della biodiversità e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

8. Nella presentazione delle proposte progettuali le Adsp dovranno tener conto di quanto previsto dagli aggiornamenti normativi intervenuti relativi ai progetti Pnrr, inclusi quelli in materia di "Aiuti di Stato" e rispetto del principio Dnsh (Do No Significant Harm) indicati in premessa.

9. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e notificato a mezzo posta elettronica certificata alle Autorità di sistema portuale.