Sentenza Consiglio di Stato 31 gennaio 2025, n. 762
Disposizioni trasversali / Aua - Rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione unica ambientale ex articolo 3, Dpr 59/2013 per l'emissione in atmosfera e il trattamento rifiuti di un insediamento destinato a svolgere attività di manutenzione di verde e giardinaggio con produzione di compost - Richiesta al Comune di avvio dei lavori tramite presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ex articolo 19, legge 241/1990 - Provvedimento comunale di annullamento d'ufficio della Scia ai sensi dell'articolo 21-nonies, legge 241/1990 - Condizioni - Comunicazione di avvio del procedimento, rispetto dei termini per procedere e motivazione circa l'interesse pubblico, diverso dal mero ripristino della legalità violata, che giustifica l'annullamento rispetto al corrispondente interesse del privato a continuare l'attività - Sussistenza
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione unica ambientale (Aua) per un impianto deve necessariamente ricevere anche quella edilizia per poter realizzare l'opera, con poteri di intervento della P.a. anche oltre il rilascio.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 31 gennaio 2025, n. 762. Una impresa aveva ottenuto dalla Provincia il provvedimento di autorizzazione unica ambientale per la realizzazione di un impianto. Ma doveva anche ottenere quello edilizio per potere materialmente realizzare l'opera edilizia già autorizzata a livello ambientale. Pertanto presentava al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (Scia). La normativa (articolo 19, legge 241/1990) prevede che se il Comune vuole bloccare i lavori deve intervenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di Scia. Una volta decorso il termine l'unica strada per l'Amministrazione comunale è quella dell'annullamento del “titolo” edilizio illegittimo in autotutela (articolo 21-nonies, legge 241/1990).
Una strada che va percorsa, secondo i Giudici, seguendo specifici passi poiché non siamo in presenza di un abuso edilizio (i cui effetti negativi non cadono) ma di un atto presentato dal privato (la Scia) dal quale la legge – articolo 19, legge 241/1990 - fa decorrere effetti giuridici (la possibilità di iniziare i lavori decorso un certo termine). Pertanto per annullarlo occorre che l'Amministrazione: avvisi il privato dell'avvio del procedimento; si muova per tempo (la legge 241/1990 indica massimo 12 mesi per agire) a tutela dell'affidamento dell'impresa sul potere realizzare l'opera; indichi le ragioni di interesse pubblico che giustificano l'annullamento dell'atto e che devono essere diverse dal mero ripristino della legalità violata. Senza il rispetto di tutti questi requisiti l'intervento del Comune è illegittimo. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 31 gennaio 2025, n. 762
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