Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2026/470/Ue
Rendicontazione societaria di sostenibilità e dovere di diligenza ai fini della sostenibilità - Modifiche alle direttive 2013/34/Ue, 2022/2464/Ue (cd. "Csrd") e 2024/1760/Ue (cd. "Csddd")
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Direttiva 24 febbraio 2026, n. 2026/470/Ue
(Guue 26 febbraio 2026)
(Testo rilevante ai fini del See)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
considerando quanto segue:
(1) Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione", la Commissione ha delineato una visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo. Bisogna andare oltre l'approccio incrementale e, per conseguire tale obiettivo, è necessario che l'Unione agisca con audacia. Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, autorità degli Stati membri a tutti i livelli e portatori di interessi devono collaborare per razionalizzare e semplificare le norme dell'Unione, nazionali e regionali e attuare le politiche in maniera più efficace.
(2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario modificare le direttive 2006/43/Ce3, 2013/34/Ue4, (Ue) 2022/24645 e (Ue) 2024/17606 del Parlamento europeo e del Consiglio, mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici specificati nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Green Deal europeo" ("Green Deal europeo"), e nella comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2018 dal titolo "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" ("Piano d'azione sulla finanza sostenibile").
(3) Data la modifica dell'ambito di applicazione con riguardo alle imprese soggette agli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità, sarebbe sproporzionato esigere che le imprese di revisione contabile che intendono svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità siano soggette a requisiti di abilitazione equivalenti a quelli per le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione del bilancio. Tali requisiti di abilitazione riguardano le persone fisiche che svolgono il lavoro per conto dell'impresa di revisione contabile, la maggioranza dei diritti di voto detenuti dall'impresa di revisione contabile e la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'impresa di revisione contabile. Le imprese di revisione contabile che intendono svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dovrebbero solo essere tenute a designare almeno un responsabile della sostenibilità che soddisfi i requisiti ai fini dell'abilitazione e che sia abilitato come revisore legale nello Stato membro interessato.
(4) L'articolo 26-bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/Ce impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione entro il 1° ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nel settore dell'attestazione della sostenibilità. La Commissione dovrebbe tenere conto di tali riserve nell'elaborazione dei principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato. La mancanza di principi di attestazione della conformità armonizzati contribuisce ai problemi riscontrati dalle imprese ed è pertanto importante che tale Commissione adotti un atto delegato adeguato. Al fine di concedere tempo sufficiente per elaborare principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato, il termine per la loro adozione dovrebbe essere posticipato al 1° luglio 2027.
(5) L'articolo 26-bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/43/Ce conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza (reasonable assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità entro il 1° ottobre 2028, previa valutazione della fattibilità per i revisori e le imprese. Per evitare l'aumento dei costi di attestazione della conformità a carico delle imprese, è opportuno sopprimere l'obbligo di adozione di principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza.
(6) L'articolo 45 della direttiva 2006/43/Ce impone alle autorità competenti di uno Stato membro di iscrivere nel registro i revisori e gli Enti di revisione contabile di Paesi terzi che emettono relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di entità di Paesi terzi i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di tale Stato membro. Le condizioni per tale iscrizione riguardano i requisiti che la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di gestione dell'Ente di revisione contabile del Paese terzo deve soddisfare, i requisiti che il revisore del Paese terzo deve soddisfare, i principi di attestazione della conformità da utilizzare e la pubblicazione di una relazione di trasparenza annuale da parte dell'Ente di revisione contabile del Paese terzo. Inoltre, gli Stati membri devono assoggettare i revisori contabili e gli Enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti all'albo ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Tenuto conto dell'attuale panorama internazionale relativo alla regolamentazione della rendicontazione di sostenibilità e della relativa attestazione della conformità, e considerando che l'iscrizione nel registro è necessaria per la validità delle relazioni di attestazione della conformità all'interno dell'Unione, l'obbligo di soddisfare tali condizioni di iscrizione nel registro nei primi anni di applicazione del regime di attestazione della conformità di sostenibilità sarebbe sproporzionato. Inoltre, la vigilanza sui revisori e sugli Enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel registro dipende dall'esistenza di decisioni di equivalenza o di adeguatezza. Pertanto, per un periodo transitorio, è opportuno introdurre condizioni di iscrizione nel registro semplificate e un'esenzione dalla vigilanza per i revisori e gli Enti di revisione contabile di Paesi terzi che emettono relazioni di attestazione della conformità concernenti informazioni di sostenibilità fornite da Enti di Paesi terzi i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro. L'iscrizione semplificata dovrebbe essere possibile a condizione che siano fornite talune informazioni alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Le autorità competenti dovrebbero respingere l'iscrizione se tali informazioni non sono fornite.
(7) L'articolo 19-bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/Ue impone alle imprese di grandi dimensioni, e alle piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione, di redigere e pubblicare rendicontazioni di sostenibilità a livello individuale. Secondo la relazione dal titolo "Il futuro della competitività europea", il quadro in materia di rendicontazione di sostenibilità è all'origine di ingenti oneri normativi ed è quindi necessario tenere maggiormente conto delle dimensioni delle imprese interessate dalla regolamentazione. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese e conseguire gli obiettivi di rendicontazione in modo più proporzionato, l'obbligo di redigere e pubblicare rendicontazioni di sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle imprese con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000000 Eur e un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio maggiore di 1.000, come definito nelle misure nazionali di recepimento della direttiva 2013/34/Ue. Tale ambito di applicazione più mirato, che dovrebbe applicarsi anche ai gruppi e agli emittenti, garantirà che l'onere dell'obbligo di rendicontazione di sostenibilità sia limitato alle imprese, ai gruppi e agli emittenti più grandi. Tali imprese, gruppi ed emittenti sono i più importanti in termini di impatti ambientali, sociali e di governance (Esg). Allo stesso tempo, sono i più in grado di assorbire i costi associati alla rendicontazione Esg. Le imprese, i gruppi e gli emittenti al di sotto delle soglie specificate rimangono liberi di effettuare una rendicontazione di sostenibilità su base volontaria, possibilità che è notevolmente agevolata dai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario introdotti dalla presente direttiva.
(8) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/Ue specifica che le imprese di assicurazione e gli Enti creditizi che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Poiché la presente direttiva limita l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale, tale limitazione dovrebbe applicarsi anche alle imprese di assicurazione e agli Enti creditizi.
(9) Al fine di garantire la coerenza all'interno di tutta la legislazione in materia di finanza sostenibile, è importante valutare se i requisiti relativi ai fattori ambientali, sociali e di governance o alla sostenibilità per il settore finanziario, compresa la legislazione settoriale in materia di servizi finanziari, le aspettative delle autorità europee di vigilanza (Aev) e le aspettative di vigilanza a livello nazionale debbano essere inquadrati o adattati in modo da garantire la coerenza con gli obblighi di informativa sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/Ue. Il mantenimento della coerenza, anche per quanto riguarda le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/Ue, richiederà un'attenzione particolare e potrebbe richiedere l'intervento del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e dell'Aev.
(10) Sebbene il fondo europeo di stabilità finanziaria (Fesf) istituito dall'accordo quadro sul Fesf sia esentato dal regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio7 a norma dell'articolo 8 di tale direttiva, il Fesf è soggetto agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/Ue. Pur essendo una grande impresa costituita in una delle forme giuridiche elencate in tale direttiva, il Fesf ha un mandato che è molto simile a quello del meccanismo europeo di stabilità (Mes), vale a dire di salvaguardare la stabilità finanziaria nell'Unione fornendo assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l'euro. Il Mes, tuttavia, non è soggetto agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. È pertanto opportuno esentare il Fesf dal regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/Ue affinché possa beneficiare dello stesso trattamento riservato al Mes per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità e a fini di coerenza con il regime di esenzione previsto dalla direttiva 2004/109/Ce.
(11) L'articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2013/34/Ue impone alle imprese di grandi dimensioni, e alle piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione ossia le imprese soggette all'obbligo di rendicontazione di sostenibilità, di comunicare informazioni sulle risorse immateriali essenziali e sul loro ruolo nel modello aziendale dell'impresa e nella creazione del valore per l'impresa. Al fine di garantire coerenza con il nuovo ambito di applicazione e di conseguire gli obiettivi di tale rendicontazione in modo più proporzionato, tale obbligo dovrebbe applicarsi solo alle imprese che hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 Eur e un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio maggiore di 1.000.
(12) L'articolo 19-bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/Ue impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. Vi sono prove del fatto che le imprese nella catena del valore, comprese le piccole e medie imprese, ricevono richieste di informazioni sproporzionate dalle imprese che comunicano informazioni, nonostante le limitazioni esistenti stabilite in tale direttiva. È pertanto necessario introdurre tutele per le imprese nella catena del valore che non superano il numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedente al fine di limitare l'onere per tali imprese ("imprese protette"). Le imprese che comunicano informazioni dovrebbero potersi basare su un'autodichiarazione rilasciata dalle imprese nella loro catena del valore al fine di determinare le dimensioni di tali imprese. Non dovrebbero essere necessarie ulteriori verifiche da parte dell'impresa che comunica informazioni. Tuttavia, l'impresa che comunica informazioni non dovrebbe basarsi su una dimensione autodichiarata quando è a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, che è manifestamente errata. Quando cercano di ottenere informazioni sulla loro catena del valore, alle imprese che comunicano informazioni dovrebbe essere vietato chiedere alle imprese protette informazioni che superano determinati limiti. Tali limiti dovrebbero riflettere i limiti specificati dai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario che la Commissione deve adottare. Allo stesso tempo, alle imprese protette nella catena del valore delle imprese che comunicano informazioni dovrebbe essere conferito per legge il diritto di rifiutare di fornire informazioni che superano tali limiti. Per garantire l'effettività di tale diritto ed evitare di imporre alle imprese più piccole l'onere di valutare in modo proattivo se tale diritto si applica, le imprese che comunicano informazioni che scelgono di richiedere informazioni che superano tali limiti dovrebbero essere tenute a garantire che le imprese protette siano informate di quali informazioni supplementari sono richieste e del loro diritto legale di rifiutare di fornirle. Per garantire la proporzionalità, l'ambito di applicazione di tale limite riguardante la catena del valore dovrebbe essere limitato nei modi seguenti. In primo luogo, esso non dovrebbe vietare la condivisione di informazioni su base volontaria, come quelle comunemente condivise tra imprese di un determinato settore. In secondo luogo, esso non dovrebbe pregiudicare l'eventuale obbligo, contrattuale o ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, di fornire informazioni che non vanno al di là di quanto specificato nei principi volontari. In terzo luogo, il limite riguardante la catena del valore dovrebbe applicarsi solo alla raccolta di informazioni effettuata ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità, come previsto dalla direttiva 2013/34/Ue. Esso non dovrebbe pregiudicare gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare un processo di attuazione del dovere di diligenza o raccogliere informazioni per qualsiasi altro scopo, ad esempio per la gestione del rischio da parte dell'impresa che comunica informazioni . Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire informazioni sulla catena del valore, come previsto dalla direttiva 2013/34/Ue. È importante che le imprese che comunicano informazioni chiedano informazioni alle imprese nella loro catena del valore solo nella misura necessaria. In particolare, è importante che, qualora non necessitino di tutte le informazioni contenute nei principi ad uso volontario, richiedano meno informazioni di quelle specificate in tali principi. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto delle tutele previste per le imprese nella catena del valore. Inoltre, riconoscendo che tutte le informazioni necessarie potrebbero non essere sempre disponibili presso le imprese nella catena del valore, l'impresa che comunica informazioni dovrebbe essere in grado di soddisfare gli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla catena del valore utilizzando le informazioni ottenute direttamente dalle imprese nella sua catena del valore o stime per tali informazioni, a seconda dei casi.
(13) Data la modifica della serie di date di applicazione di cui alla direttiva (Ue) 2022/2464, la direttiva 2013/34/Ue dovrebbe essere modificata per semplificare il periodo transitorio di tre anni e chiarire che esso inizia nel momento in cui un'impresa diventa obbligata a comunicare informazioni sulla sostenibilità conformemente alla direttiva 2013/34/Ue e della direttiva (Ue) 2022/2464.
(14) Vi sono circostanze in cui le imprese dovrebbero essere autorizzate, previa attestazione della conformità, a omettere determinate informazioni nell'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Tali circostanze dovrebbero essere elaborate e chiarite. In primo luogo, in alcuni casi la comunicazione di informazioni sulla sostenibilità potrebbe pregiudicare gravemente la posizione commerciale di un'impresa. In tali casi, l'impresa dovrebbe essere autorizzata a omettere tali informazioni, purché siano soddisfatte condizioni specifiche per l'omissione al fine di garantire che tali casi rimangano eccezionali e che anche gli interessi dei fruitori delle informazioni sulla sostenibilità comunicate siano adeguatamente tutelati. In tale contesto, la posizione commerciale dell'impresa che comunica informazioni non è pregiudicata gravemente dal fatto che le imprese di Paesi terzi non siano tenute a comunicare le stesse informazioni. In secondo luogo, le imprese dovrebbero poter omettere informazioni corrispondenti al capitale intellettuale, la proprietà intellettuale, il know-how, l'informazione tecnologica o i risultati dell'innovazione che si qualificherebbero come segreti commerciali quali definiti dalla direttiva (Ue) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio8. In terzo luogo, le imprese dovrebbero poter omettere informazioni classificate. Infine, potrebbero esistere informazioni che dovrebbero essere tenute riservate per motivi che non riguardano il pregiudizio commerciale, il segreto commerciale o la classificazione. In particolare, le imprese dovrebbero essere libere di omettere informazioni che devono essere protette dall'accesso o dalla divulgazione non autorizzati a norma di altri atti giuridici dell'Unione o al diritto nazionale. Inoltre, gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero obbligare le imprese a comunicare informazioni che recherebbero pregiudizio alla riservatezza delle persone fisiche o alla sicurezza delle persone fisiche o giuridiche. Ciò è particolarmente importante nell'attuale contesto geopolitico. Le imprese del settore della difesa, in particolare, necessitano di un margine di discrezionalità che consenta loro di non comunicare informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la loro sicurezza o quella di altre persone giuridiche, compresi gli Stati membri.
(15) L'articolo 29-quater, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/Ue conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di rendicontazione della sostenibilità limitati che specificano le informazione che devono essere comunicate dalle piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione, dagli Enti piccoli e non complessi, dalle imprese di assicurazione captive e dalle imprese di riassicurazione captive che si avvalgono della deroga di rendicontazione di sostenibilità limitata di cui all'articolo 19-bis, paragrafo 6, di tale direttiva. Poiché la presente direttiva esclude le piccole e medie imprese i cui valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione dalla rendicontazione di sostenibilità, è opportuno sopprimere la disposizione che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità per tali piccole e medie imprese. I riferimenti all'articolo 29-quater della direttiva 2013/34/Ue dovrebbero pertanto essere soppressi da tale direttiva.
(16) L'articolo 19-bis, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/Ue consente alle piccole e medie imprese, escluse le microimprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione di astenersi dal regime di rendicontazione di sostenibilità per i primi due anni della sua. Poiché la presente direttiva esclude le piccole e medie imprese dal regime di rendicontazione di sostenibilità, è opportuno sopprimere la disposizione che consente l'astensione per due anni.
(17) L'articolo 29-bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/Ue impone alle imprese madri di gruppi di una certa dimensione di redigere e pubblicare rendicontazioni di sostenibilità a livello consolidato. È tuttavia opportuno aumentare la flessibilità nel caso delle imprese di partecipazione finanziaria. In particolare, se un gruppo di tali dimensioni esiste solo in virtù dei diversi investimenti di un'impresa di partecipazione finanziaria, l'informativa consolidata potrebbe presentare difficoltà e oneri pratici ed essere di utilità limitata per altri partecipanti al mercato. Di conseguenza, le imprese di partecipazione finanziaria che sono imprese madri di tali gruppi dovrebbero avere l'opzione di comunicare informazioni consolidate sulla sostenibilità o se ometterle. Tale opzione dovrebbe essere rigorosamente limitata dato il suo obiettivo. Dovrebbe applicarsi solo se l'impresa madre soddisfa la definizione di impresa di partecipazione finanziaria, compreso l'obbligo di non partecipare direttamente o indirettamente alla gestione delle imprese figlie, fatti salvi i loro diritti in qualità di azionisti. Tali diritti comprendono il diritto di voto nelle assemblee generali degli azionisti, che potrebbe, in funzione delle norme nazionali di diritto societario, riguardare, tra l'altro, la nomina dei membri degli organi di gestione, di amministrazione e di vigilanza delle imprese in cui esistono partecipazioni, al fine di garantire un controllo e una protezione adeguati di tali investimenti. Inoltre, le imprese di partecipazione finanziaria dovrebbero avere tale opzione solo se detengono partecipazioni in imprese i cui modelli aziendali e le cui operazioni sono indipendenti l'uno dall'altro. Ciò esclude i casi in cui le imprese figlie di una impresa di partecipazione finanziaria sono strettamente interconnesse attraverso le loro attività commerciali, ad esempio quando le attività di un'impresa figlia consentono o sostengono direttamente le attività di un'altra impresa figlia. Infine, tale opzione non dovrebbe incidere sugli obblighi di comunicazione che potrebbero applicarsi ad altre imprese del gruppo, ad esempio se un'impresa del gruppo rientra di per sé nell'ambito di applicazione dell'articolo 19-bis o 29-bis della direttiva 2013/34/Ue.
(18) La direttiva (Ue) 2022/2464 impone a talune imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione di comunicare le informazioni sulla sostenibilità in conformità dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (Esrs) obbligatori. Nel luglio 2023, la Commissione ha adottato la prima serie di Esrs. Per semplificare e razionalizzare rapidamente la rendicontazione di sostenibilità, la Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, adotterà un atto delegato per rivedere la prima serie di Esrs al fine di riformare in maniera sostanziale gli Esrs secondo le seguenti modalità: i) eliminando gli elementi di informazione ritenuti meno importanti ai fini della rendicontazione di sostenibilità di carattere generale; ii) dando priorità, per quanto possibile, agli elementi di informazione quantitativi rispetto al testo descrittivo; iii) distinguendo ulteriormente tra elementi di informazione obbligatori e volontari; iv) fornendo istruzioni chiare sulle modalità di applicazione del principio di rilevanza, al fine di garantire che le imprese siano tenute solo a comunicare informazioni rilevanti e di ridurre il rischio che i prestatori di servizi di attestazione della conformità le incoraggino inavvertitamente a comunicare informazioni che non sono necessarie o a destinare risorse eccessive al processo di valutazione della rilevanza; v) migliorando la coerenza con altri atti legislativi dell'Unione, compresa la legislazione in materia di servizi finanziari, nonché vi) tenendo in considerazione, nella misura più ampia possibile, l'interoperabilità con i principi globali di rendicontazione di sostenibilità. La revisione chiarirà le disposizioni ritenute poco chiare e semplificherà la struttura e la presentazione dei principi. Essa apporterà ogni altra modifica che potrebbe essere ritenuta necessaria alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della prima serie di Esrs. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero inoltre tener conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti.
(19) Quando la composizione di un gruppo cambia nel corso dell'esercizio a causa dell'acquisizione o della fusione di imprese, l'integrazione di tali imprese nel processo di rendicontazione di sostenibilità per il medesimo esercizio potrebbe richiedere più tempo e comportare sfide amministrative. È pertanto opportuno consentire all'impresa madre soggetta agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata di rinviare all'esercizio successivo la rendicontazione di sostenibilità per tali imprese oggetto di recente acquisizione o fusione. Inoltre, quando un'impresa abbandona un gruppo di imprese nel corso dell'esercizio, sarebbe sproporzionato imporre all'impresa madre soggetta agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata di fornire per lo stesso esercizio informazioni sulla sostenibilità relative a tale impresa. È pertanto opportuno consentire all'impresa madre di non includere nella relazione sulla gestione consolidata per tale esercizio le informazioni sulla sostenibilità relative all'impresa che ha abbandonato il gruppo. Considerando che determinati eventi che incidono sulle imprese che sono state oggetto di acquisizione o fusione o che hanno abbandonato il gruppo di imprese potrebbero comunque avere un effetto sugli impatti, o sui rischi o sulle opportunità del gruppo legati alla sostenibilità, è opportuno imporre all'impresa madre che sceglie di non fornire informazioni sulla sostenibilità relative a tali imprese per un determinato esercizio di indicare tali eventi significativi nella relazione sulla gestione consolidata.
(20) L'articolo 29-ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/Ue conferisce alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, principi di rendicontazione settoriali, di cui la prima serie da adottare entro il 30 giugno 2026. Onde evitare un aumento del numero di elementi di informazione prescritti che le imprese sono tenute a comunicare, è opportuno sopprimere tale conferimento di potere. A seconda della domanda delle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/Ue, la Commissione potrebbe sostenere le imprese fornendo orientamenti settoriali che illustrino e facilitino l'applicazione degli Esrs in un determinato settore, compresi orientamenti sulla realizzazione della valutazione della doppia rilevanza volta a individuare le questioni di sostenibilità che possono essere rilevanti per un'impresa tipica operante nel dato settore. Orientamenti di questo tipo dovrebbero basarsi su consultazioni con i pertinenti portatori di interessi. Se del caso, potrebbero essere presi in considerazione i pertinenti principi internazionali.
(21) L'articolo 29-ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/Ue prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione. Poiché la presente direttiva esclude le piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione dal regime di rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio minore o uguale a 1.000 informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.
(22) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese protette. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche di tali imprese nonché proporzionati alla portata e alla complessità delle loro attività. Anche altre imprese non tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità dovrebbero poter scegliere di avvalersi di tali principi. I principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario dovrebbero presentare un linguaggio semplificato e tenere conto del principio "pensare anzitutto in piccolo", utilizzando una modularità che consenta flessibilità e progressione nell'informativa. Nella misura più ampia possibile, i principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero tenere conto del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni. Fino a quando la Commissione non adotterà principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario, le imprese che comunicano volontariamente informazioni sulla sostenibilità sono libere di farlo in conformità alla raccomandazione (Ue) 2025/1710 della Commissione10, che si basa sul principio volontario per le Pmi elaborato dall'Efrag. Per garantire la continuità e la proporzionalità, i principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario adottati dalla Commissione mediante atto delegato dovrebbero basarsi su tale raccomandazione.
(23) Al fine di garantire che i principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario rimangano allineati agli sviluppi pertinenti in materia di informativa sulla sostenibilità, la Commissione dovrebbe riesaminare tali principi almeno ogni quattro anni. Nell'effettuare tale riesame, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto degli sviluppi pertinenti in materia di informativa sulla sostenibilità e valutare se i principi consentono alle imprese di conseguire gli obiettivi pertinenti, tra cui: i) fornire informazioni che soddisfino le esigenze in termini di dati delle imprese che chiedono informazioni sulla sostenibilità ai propri fornitori; ii) fornire informazioni che soddisfino le esigenze in termini di dati degli istituti finanziari e degli investitori, agevolando in tal modo l'accesso delle imprese al credito; iii) migliorare la gestione delle questioni di sostenibilità, compresi, se del caso, gli aspetti ambientali e sociali, quali l'inquinamento e la salute e la sicurezza della forza lavoro, in modo da rafforzare la competitività e la resilienza delle imprese; e iv) contribuire a un'economia più sostenibile e inclusiva. Qualora tali obiettivi non siano raggiunti, la Commissione dovrebbe modificare i principi di conseguenza.
(24) L'articolo 29-quinquies della direttiva 2013/34/Ue impone alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 19-bis e 29-bis di tale direttiva di redigere la relazione sulla gestione o la relazione sulla gestione consolidata, se del caso, nel formato elettronico unico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (Ue) 2019/815 della Commissione11 e di marcare la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio12, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato. Per fornire chiarezza alle imprese è opportuno specificare che, fino all'adozione di tali norme sulla marcatura della rendicontazione di sostenibilità mediante regolamento delegato (Ue) 2019/815 della Commissione, le imprese non dovrebbero essere tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.
(25) L'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/Ue specifica che ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa incombe collettivamente la responsabilità di garantire che determinati documenti siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni di tale direttiva. Per garantire flessibilità alle imprese e ridurre gli oneri di rendicontazione che gravano su di esse, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, con riferimento all'osservanza di quanto prescritto da tale direttiva in materia di digitalizzazione della relazione sulla gestione, la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa sia circoscritta alla pubblicazione della relazione nel formato elettronico unico di comunicazione, compresa la marcatura della rendicontazione di sostenibilità ivi contenuta.
(26) Ai sensi dell'articolo 40-bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/Ue, determinate imprese figlie nell'Unione di un'impresa di un Paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150.000.000 Eur nell'Unione o, in assenza di tali imprese figlie, succursali nell'Unione di un'impresa di un Paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40.000.000 Eur devono pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo, o, se non applicabile, a livello individuale, dell'impresa del Paese terzo. Al fine di alleviare l'onere gravante sulle imprese di Paesi terzi in proporzione analoga alla riduzione dell'onere gravante sulle imprese soggette agli articoli 19-bis e 29-bis di tale direttiva, la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dell'impresa del Paese terzo dovrebbe essere innalzata da 150.000.000 Eur a 450.000.000 Eur. Inoltre, per motivi di riduzione degli oneri, è opportuno adeguare anche i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia di un Paese terzo e una succursale di un'impresa di un Paese terzo per tali imprese figlie e succursali rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/Ue per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità. La soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le imprese figlie di un Paese terzo e per la succursale di un'impresa di un Paese terzo dovrebbero essere fissate a 200.000.000 Eur. Gli obblighi di informativa per l'impresa figlia di un Paese terzo o la succursale dell'impresa del Paese terzo di cui all'articolo 40-bis sono diversi dagli obblighi di informativa per le imprese di cui agli articoli 19-bis e 29-bis. L'impresa figlia dell'impresa di un Paese terzo o la succursale dell'impresa di un Paese terzo soggetta all'articolo 40-bis è tenuta unicamente a pubblicare e a mettere a disposizione la relazione sulla sostenibilità fornita dall'impresa del Paese terzo, mentre le imprese soggette agli articoli 19-bis e 29-bis sono tenute a comunicare le informazioni per proprio conto. Non è pertanto necessario applicare le medesime soglie al momento di individuare quali imprese figlie o succursali sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 40-bis e quali imprese sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 19-bis e 29-bis. Inoltre, al fine di garantire condizioni di parità, le imprese madri di Paesi terzi che sono imprese di partecipazione finanziaria le cui imprese figlie presentano modelli aziendali e attività che sono indipendenti tra loro, dovrebbero essere autorizzate a non pubblicare e a non rendere accessibile la relazione sulla sostenibilità conformemente all'articolo 40-bis.
(27) Per garantire che le imprese possano accedere a informazioni pratiche sull'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità obbligatori e volontari di cui alla direttiva 2013/34/Ue e per alleggerire l'onere dell'applicazione di tali principi di rendicontazione di sostenibilità, la Commissione dovrebbe prevedere un portale online dedicato. Il portale online dedicato dovrebbe fornire accesso a informazioni, orientamenti e sostegno, compresi modelli pertinenti, in merito a tali principi di rendicontazione di sostenibilità. Il portale online dedicato dovrebbe essere interconnesso con le misure di sostegno online fornite dagli Stati membri, ove previste, al fine di tenere conto dei contesti nazionali.
(28) Al fine di ridurre l'onere amministrativo derivante dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità associato principalmente alla raccolta, al trattamento e alla condivisione dei dati tra imprese, la Commissione dovrebbe presentare una relazione su iniziative che consentano alle imprese di raccogliere, trattare e scambiare dati in modo sicuro, fluido e automatizzato. Tali iniziative dovrebbero includere: la previsione formati di dati digitali armonizzati, standardizzati e strutturati per consentire un'efficiente condivisione tra imprese dei dati relativi alle attività, quali fatture elettroniche o relazioni digitali conformi al principio volontario per le Pmi; la definizione di requisiti tecnici minimi per i sistemi digitali utilizzati per la gestione e la comunicazione dei dati sulla sostenibilità al fine di garantire l'interoperabilità; la garanzia di accesso a dati affidabili e qualificati e della possibilità di condividere i dati attraverso un'infrastruttura dell'Unione per lo scambio di dati aperta e condivisa.
(29) Al fine di adeguare le soglie dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oltre le quali le imprese sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, dal momento che con il passare del tempo l'inflazione ne eroderà il valore reale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201613. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(30) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (Ue) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/Ue. Considerato che solo le imprese con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 Eur e un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio maggiore di 1.000, a livello di gruppo, se del caso, sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione.
(31) È importante garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la riduzione dell'ambito di applicazione con riguardo alle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione personale delle disposizioni pertinenti in un determinato momento. Di conseguenza, l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464, relativo alla prima serie di imprese soggette a tale direttiva, dovrebbe essere modificato per limitarne l'applicazione a tre esercizi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva, dovrebbe applicarsi l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva (Ue) 2022/2464, relativo alla seconda serie di imprese soggette a tale direttiva. Di conseguenza, le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale Direttiva, ma non nell'ambito di applicazione della lettera b) di tale comma, come modificate dalla presente direttiva, non rientreranno nell'ambito di applicazione della presente direttiva a decorrere dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva. Tuttavia, al fine di ridurre gli oneri il più rapidamente possibile, gli Stati membri dovrebbero poter esentare tali imprese dagli obblighi di comunicazione per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare tale deroga in modo da garantire il rispetto del principio della certezza del diritto.
(32) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (Ue) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/Ce. Considerato che solo le imprese con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 Eur e un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio maggiore di 1.000, a livello di gruppo, se del caso, sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione.
(33) È importante garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la riduzione dell'ambito di applicazione delle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione personale delle disposizioni pertinenti in un determinato momento. Di conseguenza, l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464, relativo alla prima serie di emittenti soggetti a tale direttiva, dovrebbe essere modificato per limitarne l'applicazione a tre esercizi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva, dovrebbe applicarsi l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), della direttiva (Ue) 2022/2464, relativo alla seconda serie di emittenti soggetti a tale direttiva. Di conseguenza, gli emittenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera a) di tale direttiva, ma non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera b) di tale comma, come modificate dalla presente direttiva, non rientreranno nell'ambito di applicazione della presente direttiva a decorrere dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva. Tuttavia, al fine di ridurre gli oneri il più rapidamente possibile, gli Stati membri dovrebbero poter esentare tali emittenti dagli obblighi di comunicazione per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare tale deroga in modo da garantire il rispetto del principio della certezza del diritto.
(34) Data la modifica dell'ambito di applicazione delle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, le disposizioni relative al riesame e alla rendicontazione presenti nella direttiva (Ue) 2022/2464 dovrebbero essere adeguate. Al fine di garantire l'obiettivo dell'Unione di consentire la divulgazione di dati sufficienti sulla sostenibilità delle imprese, la Commissione dovrebbe valutare l'adeguatezza del nuovo ambito di applicazione della direttiva (Ue) 2022/2464 quale modificato dalla presente direttiva. È opportuno che tale valutazione si basi, in particolare, su un'analisi della necessità di dati sulla sostenibilità per mobilitare investimenti privati verso gli obiettivi del Green Deal europeo, da un lato, e sugli effetti della rendicontazione di sostenibilità sulla competitività delle imprese dell'Unione, dall'altro. È inoltre importante che il riesame tenga conto delle migliori pratiche sviluppate e dell'effettivo livello di preparazione delle imprese a fornire informazioni in materia di sostenibilità a norma della direttiva (Ue) 2022/2464. A tal fine e alla luce del principio di proporzionalità, nel valutare l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione, è importante che la Commissione valuti se controbilanciare tale estensione con la possibilità di istituire un regime di rendicontazione semplificato.
(35) La direttiva (Ue) 2024/1760 non deve costituire un motivo per ridurre il livello di tutela di taluni diritti e interessi previsto dal diritto nazionale o da contratti collettivi applicabili al momento dell'adozione di tale direttiva. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di adeguare la normativa nazionale in materia di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità applicabile al momento dell'adozione della direttiva (Ue) 2024/1760, in sede di attuazione della stessa, al fine di aumentarne o garantirne l'allineamento con essa, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione.
(36) La direttiva (Ue) 2024/1760 non mira a fornire un quadro globale per la protezione dei diritti umani o dell'ambiente nel contesto delle attività delle imprese. Mira invece ad armonizzare il diritto nazionale per quanto riguarda gli obblighi generali in materia di dovere di diligenza che incombono a tali società e la responsabilità derivante, garantendo in tal modo che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile. I processi di attuazione del dovere di diligenza non sostituiscono gli obblighi giuridici specifici volti a proteggere, direttamente o indirettamente, i diritti umani o l'ambiente, ma sono ad essi complementari. Tali obblighi giuridici specifici comprendono quelli derivanti, tra i vari esempi, dal diritto in materia di lavoro, orario di lavoro e parità di trattamento; dal diritto in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, compresa la manipolazione di materiali pericolosi; dal diritto in materia edilizia e sulla zonizzazione degli edifici; e dal diritto in materia di sicurezza dei prodotti o degli alimenti. Tutti questi obblighi giuridici non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (Ue) 2024/1760, a meno che e nella misura in cui includano obblighi generali in materia di dovere di diligenza. Per aumentare la certezza del diritto e garantire che sia esplicitamente preservata la necessaria libertà normativa, la direttiva (Ue) 2024/1760 dovrebbe essere modificata per chiarire ulteriormente i limiti dell'ambito di applicazione di tale direttiva.
(37) La direttiva (Ue) 2024/1760 impone a talune società obblighi di ampia portata relativi al dovere di diligenza. Per tale motivo, il suo ambito di applicazione è limitato alle imprese particolarmente grandi. Tuttavia, secondo la relazione dal titolo "Il futuro della competitività europea", il quadro in materia di dovere di diligenza è all'origine di ingenti oneri normativi ed è quindi necessario tenere maggiormente conto delle dimensioni delle imprese interessate dalla regolamentazione. Inoltre, la direttiva (Ue) 2024/1760 può conseguire al meglio i suoi obiettivi per quanto riguarda le imprese più grandi, che incidono maggiormente sulla loro catena del valore, hanno il maggiore impatto sui diritti umani e sull'ambiente e dispongono delle maggiori risorse per un'attuazione diligente del dovere di diligenza. Per tutti questi motivi, e in linea con l'obiettivo fondamentale di semplificazione, l'ambito di applicazione della direttiva (Ue) 2024/1760 dovrebbe essere ristretto. La soglia dei ricavi netti di 450.000.000 Eur dovrebbe essere innalzata a 1.500.000.000 Eur e la soglia di 1 000 dipendenti dovrebbe essere innalzata a 5.000 dipendenti. Di conseguenza le soglie relative alle società che hanno concluso accordi di franchising o di licenza dovrebbero essere innalzate a 75.000.000 Eur per quanto riguarda i diritti di licenza e a 275.000.000 Eur per quanto riguarda il fatturato.
(38) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (Ue) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato da tale direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti in disposizioni specifiche di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (Ue) 2024/1760 dovrebbero essere estese per includere ulteriori disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare l'obbligo di individuazione, l'obbligo di attribuire un ordine di priorità agli impatti negativi, l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati, l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica, l'obbligo di monitorare le misure relative al dovere di diligenza e l'obbligo di riferire in merito alle questioni contemplate da tale direttiva. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero continuare a essere autorizzati a introdurre disposizioni più rigorose su altri aspetti o disposizioni in materia di dovere di diligenza più specifiche in termini di obiettivo o settore interessato. Tali disposizioni comprendono disposizioni del diritto nazionale che disciplinano impatti negativi specifici o settori di attività specifici, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell'ambiente o del clima. Per aumentare la certezza del diritto e garantire la necessaria libertà normativa, in particolare per quanto riguarda i rischi specifici emergenti per i quali gli obblighi relativi al dovere di diligenza potrebbero essere importanti, è opportuno chiarire che tali disposizioni comprendono gli obblighi relativi al dovere di diligenza riguardanti specifici prodotti, servizi o situazioni. Per contro, le norme nazionali che vanno oltre un obiettivo o un settore specifico, ad esempio quelle che disciplinano il processo di attuazione del dovere di diligenza in generale o il dovere di diligenza in un intero settore, non costituiscono tali disposizioni.
(39) L'articolo 5 della direttiva (Ue) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente. L'articolo 8 di tale direttiva impone a tali società di adottare misure adeguate per individuare e valutare gli impatti negativi, tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti. Le società dovrebbero essere tenute a condurre un esercizio esplorativo, sulla base unicamente delle informazioni ragionevolmente disponibili, volto a individuare i settori generali delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle proprie catene di attività, di quelle dei loro partner commerciali in cui è probabile che si verifichino impatti negativi. Nel condurre l'esercizio esplorativo, le società non sono tenute a individuare sistematicamente gli impatti negativi a livello di entità, ma sono tenute a definire i settori generali. Nell'esercizio esplorativo le società dovrebbero basarsi esclusivamente sulle informazioni ragionevolmente disponibili per loro, il che, di norma, precluderà la richiesta di informazioni ai partner commerciali. Tuttavia, le società hanno la flessibilità di giudicare quali informazioni sono ragionevolmente disponibili per loro.
(40) Sulla base dei risultati dell'esercizio esplorativo, le società dovrebbero essere tenute a effettuare una valutazione approfondita nei settori in cui è stata individuata la maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità. Le società non dovrebbero essere tenute a chiedere informazioni ai partner commerciali qualora non siano stati individuati rischi gravi e probabili. La valutazione approfondita dovrebbe essere volta a ottenere informazioni accurate e affidabili, in particolare sulla natura, la portata, le cause, la gravità e la probabilità degli impatti negativi individuati, per consentire alla società, se del caso, di attribuire la priorità degli impatti negativi effettivi e potenziali individuati conformemente alla direttiva (Ue) 2024/1760 e di adottare le misure adeguate per affrontarli conformemente a tale direttiva. Per offrire ulteriore flessibilità alle società, se individuano impatti negativi che sono ugualmente probabili o ugualmente gravi in vari settori, le società dovrebbero avere la facoltà di dare priorità alla valutazione degli impatti negativi che coinvolgono partner commerciali diretti. Le società sono tenute unicamente ad adottare misure adeguate per individuare gli impatti negativi. Non sono pertanto tenute a individuare ogni impatto negativo nelle loro attività, in quelle delle loro filiazioni e in quelle dei loro partner commerciali. In alcuni casi, ciò potrebbe comportare la mancata individuazione di tale impatto e, quindi, l'impossibilità di prevenirlo, attenuarlo, arrestarlo o ridurlo al minimo, nonostante la società abbia pienamente rispettato gli obblighi che le incombono a norma della direttiva (Ue) 2024/1760. Ne consegue che le società non sarebbero penalizzate a norma di tale direttiva per tale impatto.
(41) Per limitare ripercussioni a cascata su altre società, comprese le piccole e medie imprese e le piccole imprese a media capitalizzazione, al momento di effettuare una valutazione approfondita dei partner commerciali , le società soggette alla direttiva (Ue) 2024/1760 dovrebbero chiedere informazioni ai partner commerciali solo se tali informazioni sono necessarie. È importante che qualsiasi richiesta sia mirata, ragionevole e proporzionata. Nel caso di partner commerciali con meno di 5.000 dipendenti, le società dovrebbero richiedere informazioni solo se le informazioni non possono ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, ad esempio dalle informazioni di cui dispongono o da altre fonti.
(42) L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (Ue) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che, al fine di individuare e valutare gli impatti negativi, le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con il meccanismo di notifica e la procedura di reclamo previsti in tale direttiva. Per ridurre l'onere relativo alla conformità delle società e dei partner commerciali pertinenti, è opportuno specificare che anche le soluzioni digitali e le iniziative industriali e multipartecipative potrebbero costituire risorse adeguate. Pertanto, le società dovrebbero poter ottenere le informazioni necessarie attraverso iniziative di settore e multipartecipative al fine di evitare la duplicazione di richieste. Tuttavia, le società restano anche libere di ottenere le informazioni individualmente.
(43) Poiché gli impatti negativi dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro gravità e probabilità e affrontati gradualmente, se non è possibile affrontare contemporaneamente e pienamente tutti gli impatti negativi individuati, la società non dovrebbe essere penalizzata a norma della direttiva (Ue) 2024/1760.
(44) Le società potrebbero trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. In particolare, qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe sospendere il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione. La sospensione dovrebbe cessare una volta risolto l'impatto negativo.
(45) Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e rendere più proporzionato il coinvolgimento dei portatori di interessi, le imprese dovrebbero essere tenute a dialogare solo con i lavoratori, i loro rappresentanti, compresi i sindacati, nonché con le persone fisiche e le Comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e che hanno un nesso con la fase specifica del processo di attuazione del dovere di diligenza in corso. Rientrano nel novero le persone fisiche o le Comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono direttamente colpite dall'inquinamento, o le popolazioni indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati direttamente dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o altrimenti utilizza terreni, foreste o acque. Inoltre, il dialogo con i portatori di interessi dovrebbe essere richiesto solo per alcune parti del processo di attuazione del dovere di diligenza, in particolare nella fase di individuazione, per lo sviluppo di piani d'azione e di piani d'azione rafforzati e al momento di elaborare misure di riparazione.
(46) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle società, la Commissione dovrebbe adottare gli orientamenti generali sul dovere di diligenza entro il 26 luglio 2027. Parallelamente, il termine per l'applicazione della direttiva (Ue) 2024/1760 a tutte le società dovrebbe essere rinviato al 26 luglio 2029. Tale intervallo di due anni dovrebbe dare loro tempo sufficiente per tenere conto delle indicazioni pratiche e delle migliori pratiche incluse negli orientamenti della Commissione in sede di attuazione delle misure relative al dovere di diligenza.
(47) Le disposizioni della direttiva (Ue) 2024/1760 sul piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici sono state ritenute sproporzionate, in particolare a causa dell'onere amministrativo che grava sulle società e sulle autorità competenti, e rischiano di comportare incertezza giuridica. È necessario abrogare tali disposizioni al fine di razionalizzare gli obblighi e favorire un'attuazione più mirata ed efficace della direttiva.
(48) L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (Ue) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che stabiliscono la gravità della violazione e di fattori aggravanti o attenuanti. L'articolo 27, paragrafo 4, di tale direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. Tuttavia, tale requisito appare superfluo e potrebbe essere interpretato erroneamente nel senso che le sanzioni pecuniarie debbano essere basate esclusivamente o principalmente sul fatturato netto mondiale. Al contrario, conformemente al requisito secondo cui le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, le autorità di controllo sono tenute a tenere adeguatamente conto del fatturato netto a livello mondiale, o, nel caso di società appartenenti a un gruppo, del fatturato netto consolidato a livello mondiale della società capogruppo, unitamente alla serie di fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva. Di conseguenza, il requisito di basare le sanzioni pecuniarie sul fatturato netto mondiale dovrebbe essere soppresso. Per contro, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione e in linea con l'obiettivo di armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fissare un limite massimo uniforme di sanzioni pecuniarie pari al 3% del fatturato netto a livello mondiale. È opportuno chiarire l'applicazione di tale limite massimo alle società appartenenti a gruppi. Inoltre, al fine di incrementare la coerenza delle prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.
(49) Per conseguire meglio il principio di sussidiarietà, è opportuno eliminare il regime specifico di responsabilità a livello dell'Unione attualmente previsto alla direttiva (Ue) 2024/1760. Allo stesso tempo, nel diritto sia internazionale che dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che chi ha subito impatti negativi abbia un accesso effettivo alla giustizia e a garantire il diritto a un ricorso effettivo, come sancito dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che, qualora una società sia ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla direttiva (Ue) 2024/1760 e qualora tale inadempimento abbia cagionato danni, le vittime possano ricevere il pieno risarcimento. Tale risarcimento dovrebbe essere concesso conformemente ai principi di efficacia e di equivalenza. In considerazione delle diverse norme e tradizioni esistenti a livello nazionale quanto alla possibilità di azioni rappresentative, è opportuno sopprimere l'obbligo specifico stabilito nella direttiva (Ue) 2024/1760. La soppressione lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale applicabile che consentono a un sindacato, a un'organizzazione non governativa per i diritti umani o l'ambiente, a un'altra organizzazione non governativa o a un'istituzione nazionale per i diritti umani di intentare azioni per far valere i diritti della presunta parte lesa o di sostenere le azioni direttamente intentate da tale parte. Inoltre, per lo stesso motivo, è opportuno sopprimere l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme in materia di responsabilità siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro. Tale soppressione non limita la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono la direttiva (Ue) 2024/1760 siano norme di applicazione necessaria ai sensi del regolamento (Ce) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio14, nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro.
(50) L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (Ue) 2024/1760 impone alla Commissione di presentare, entro il 26 luglio 2026, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità adattati alle imprese finanziarie regolamentate per quanto riguarda la fornitura di servizi finanziari e attività di investimento, nonché sulle opzioni per tali obblighi relativi al dovere di diligenza e sul loro impatto. È opportuno modificare le disposizioni sulla revisione e la rendicontazione, in quanto il termine per tale revisione non lascia il tempo sufficiente a tenere conto dell'esperienza acquisita con il nuovo quadro generale in materia di dovere di diligenza.
(51) Il termine di recepimento dovrebbe essere posticipato di un anno e le date a partire dalle quali gli Stati membri devono applicare la direttiva (Ue) 2024/1760 dovrebbero essere unificate per tutte le società che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, al fine di concedere loro più tempo per prepararsi agli obblighi di tale direttiva. Inoltre, è opportuno modificare diverse altre date previste da tale direttiva per tenere conto di tale rinvio di un anno, nonché del rinvio specificato dalla direttiva (Ue) 2025/794.
(52) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(53) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2006/43/Ce, 2013/34/Ue, (Ue) 2022/2464 e (Ue) 2024/1760,
Hanno adottato la presente direttiva:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2006/43/Ce
La direttiva 2006/43/Ce è così modificata:
1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le autorità competenti degli Stati membri possono abilitare in qualità di imprese di revisione contabile soltanto gli Enti che soddisfano le seguenti condizioni:
a) le persone fisiche che effettuano le revisioni legali dei conti per conto di un'impresa di revisione contabile devono almeno soddisfare le condizioni in materia di revisione legale di cui all'articolo 4, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e agli articoli 11 e 12 della presente direttiva e devono essere abilitate in qualità di revisori legali in quello Stato membro;
b) una maggioranza dei diritti di voto in un Ente deve essere detenuta da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni in materia di revisione legale di cui all'articolo 4, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e agli articoli 11 e 12 della presente direttiva. Gli Stati membri possono prevedere che dette persone fisiche debbano altresì essere state abilitate in un altro Stato membro. Ai fini della revisione legale dei conti delle cooperative, delle casse di risparmio e degli Enti analoghi di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/Cee, di un'impresa figlia o di un successore legale di una cooperativa, di una cassa di risparmio o di un Ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/Cee, gli Stati membri possono stabilire altre disposizioni specifiche in relazione ai diritti di voto;
c) una maggioranza — fino a un massimo del 75% — dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'Ente deve essere costituita da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni in materia di revisione legale di cui all'articolo 4, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e agli articoli 11 e 12 della presente direttiva. Gli Stati membri possono prevedere che dette persone fisiche debbano altresì essere state abilitate in un altro Stato membro. Quando tale organo non conta più di due membri, uno di loro deve soddisfare almeno le condizioni di cui alla presente lettera;
d) l'impresa soddisfa la condizione di cui all'articolo 4.
Gli stati membri possono stabilire condizioni supplementari soltanto in relazione alla lettera c), le quali devono essere proporzionate agli obiettivi prefissi e non devono andare oltre lo stretto necessario.";
2) all'articolo 24-ter, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri assicurano che, quando l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è eseguita da un'impresa di revisione contabile, detta impresa designi quanto meno un responsabile della sostenibilità che deve soddisfare almeno le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 12 e deve essere abilitato a esercitare la professione di revisore legale nello Stato membro interessato. Il responsabile della sostenibilità può essere il responsabile della revisione o uno dei responsabili della revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce al responsabile o ai responsabili della sostenibilità risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le proprie funzioni.";
3) all'articolo 26-bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Non oltre il 1° luglio 2027, la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per disporre principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori, e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.
La Commissione adotta i principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato di cui al primo comma, garantendo nel contempo che:
a) siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria;
b) contribuiscano a un livello elevato di credibilità e di qualità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità; e
c) siano nell'interesse generale dell'Unione.";
4) l'articolo 45 è così modificato:
a) al paragrafo 5, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'Ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;"
b) è inserito il paragrafo seguente:
"5-ter. Gli Stati membri non applicano i paragrafi da 1 a 5-bis per quanto riguarda le relazioni di attestazione della conformità relative alla rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità redatte per gli esercizi aventi inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2030, nei casi in cui il revisore o l'Ente di revisione contabile di un Paese terzo interessato fornisca alle autorità competenti dello Stato membro quanto segue:
a) il nominativo e indirizzo del revisore contabile di un Paese terzo ed informazioni sulla sua forma giuridica;
b) la dichiarazione secondo cui il revisore contabile di un Paese terzo che firma la relazione di attestazione della conformità ha acquisito conoscenze nel settore della rendicontazione di sostenibilità e della relativa attestazione della conformità e le informazioni sul livello di tali conoscenze;
c) una descrizione dell'eventuale rete cui il revisore o l'Ente di revisione contabile di un Paese terzo appartiene;
d) i principi di attestazione della conformità e i requisiti di indipendenza che sono stati applicati all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in questione;
e) una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell'Ente di revisione contabile di un Paese terzo che riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; e
f) un'indicazione di se e quando sia stato effettuato l'ultimo controllo della qualità del revisore o dell'Ente di revisione contabile di un Paese terzo per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e le informazioni necessarie sull'esito di tale controllo della qualità.
Una volta ricevute le informazioni elencate al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro iscrivono il revisore o l'Ente di revisione contabile del Paese terzo interessato ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e precisano che l'iscrizione è stata effettuata nell'ambito dell'iscrizione transitoria di cui al primo comma. Se una delle informazioni elencate al primo comma non è fornita dal revisore o dall'Ente di revisione contabile del Paese terzo interessato, le autorità competenti dello Stato membro non iscrivono tale revisore o ente di revisione contabile di un Paese terzo.";
5) all'articolo 48-bis, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.".
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2013/34/Ue
La direttiva 2013/34/Ue è così modificata:
1) l'articolo 1 è così modificato:
a) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19-bis, 29-bis, 29-quinquies, 30 e 33, secondo comma, lettera a-bis), dell'articolo 34, paragrafo 1, dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano imprese che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 Eur e superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio:";
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente
"4. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19-bis, 29-bis e 29-quinquies non si applicano al fondo europeo di stabilità finanziaria (Fesf) istituito dall'accordo quadro del Fesf né ai prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b) ed f), del regolamento (Ue) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (Ue) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Gu L 317 del 9.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).";"
2) all'articolo 3, il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
"13. Per tenere conto degli effetti dell'inflazione, almeno ogni cinque anni la Commissione riesamina e, se del caso, modifica per mezzo di atti delegati, conformemente all'articolo 49, le soglie di cui alle disposizioni seguenti, tenendo conto delle misure dell'inflazione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
a) i paragrafi da 1 a 7 del presente articolo;
b) l'articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, l'articolo 19-bis, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 29-bis, paragrafo 1, primo comma; e
c) l'articolo 40-bis, paragrafo 1, secondo, quarto e quinto comma.";
3) all'articolo 19, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 Eur e superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.";
4) l'articolo 19-bis è così modificato:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 Eur e superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";
b) il paragrafo 3 è così modificato:
i) dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:
"Ai fini del terzo, quarto e quinto comma si applicano le seguenti definizioni:
a) "impresa che comunica informazioni": un'impresa tenuta alla comunicazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo;
b) "impresa protetta": un'impresa che:
i) alla data di chiusura del bilancio, non supera un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedente; e
ii) si trova nella catena del valore di un'impresa che comunica informazioni;
c) "principi volontari": i principi ad uso volontario di cui all'articolo 29-quater-bis.
Le imprese che comunicano informazioni possono basarsi su un'autodichiarazione delle imprese nella loro catena del valore per determinare se sono imprese protette. Le imprese che comunicano informazioni non sono tenute ad adottare misure per verificare le informazioni contenute in tale autodichiarazione. Tuttavia, esse non si devono basare sull'autodichiarazione se sanno, o si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza, che la dichiarazione è manifestamente errata.
Le imprese protette hanno il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari in risposta a una richiesta presentata ai fini della rendicontazione di sostenibilità come previsto dalla presente direttiva. Inoltre:
a) nello stabilire accordi contrattuali e di altro tipo al fine di soddisfare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla presente direttiva, le imprese che comunicano informazioni non impongono alle imprese protette di fornire informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari;
b) qualsiasi disposizione contrattuale contraria alla lettera a) non è vincolante, senza tuttavia pregiudicare la natura vincolante delle restanti disposizioni del contratto;
c) se un'impresa che comunica informazioni chiede informazioni, direttamente o indirettamente, a imprese protette ai fini della rendicontazione di sostenibilità, come previsto dalla presente direttiva, e alcune o tutte le informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari, tale impresa che comunica informazioni garantisce che le imprese protette siano informate in merito:
i) alle informazioni che vanno al di là di quelle specificate nei principi volontari; e
ii) al diritto legale delle imprese protette di rifiutarsi di fornire le informazioni;
d) L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al primo comma è considerato rispettato dalle imprese che comunicano informazioni che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese protette, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari.
Nessuna disposizione del quarto comma:
a) incide sulle richieste di informazioni per scopi diversi dalla comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, comprese le richieste aventi lo scopo di conformarsi agli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza; o
b) impone o implica l'obbligo per qualsiasi impresa nella catena del valore di fornire informazioni sulla sostenibilità.
Durante i primi tre anni in cui è soggetta agli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità in conformità del paragrafo 1 e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro. Dopo tale periodo transitorio di tre anni, l'impresa soddisfa gli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla catena del valore utilizzando le informazioni ottenute direttamente dalle imprese nella sua catena del valore o stime di tali informazioni, a seconda dei casi.";
ii) il secondo comma è soppresso;
iii) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Quando comunicano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le imprese possono omettere le seguenti informazioni:
a) in casi eccezionali, le informazioni la cui divulgazione recherebbe grave pregiudizio alla posizione commerciale dell'impresa, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) tale omissione non pregiudica la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, o dei suoi rischi principali o dei suoi principali impatti;
ii) l'impresa ha stabilito che è impossibile divulgare le informazioni in un modo che le consenta di soddisfare gli obiettivi dell'obbligo di divulgazione senza recare grave pregiudizio alla sua posizione commerciale, per esempio a livello aggregato;
iii) l'impresa comunica di essersi avvalsa dell'esenzione di cui al presente comma; e
iv) l'impresa rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse;
b) le informazioni che si configurano come capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how, informazioni tecnologiche o risultati delle attività innovative che si qualificherebbero come segreti commerciali quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva (Ue) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) l'impresa comunica di essersi avvalsa dell'esenzione di cui al presente comma; e
ii) l'impresa rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse;
c) le informazioni classificate quali definite all'articolo 2, punto 7), del regolamento (Ue) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) l'impresa comunica di essersi avvalsa dell'esenzione di cui al presente comma; e
ii) l'impresa rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse;
d) altre informazioni che devono essere protette da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti in altri atti giuridici dell'Unione o nel diritto nazionale, o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o la sicurezza di una persona giuridica, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) l'impresa comunica di essersi avvalsa dell'esenzione di cui al presente comma; e
ii) l'impresa rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse.
(*2) Direttiva (Ue) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (Gu L 157 del 15.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj)."
(*3) Regolamento (Ue) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (Edirpa) (Gu L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).";"
c) i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;
d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
"10. L'esenzione di cui al paragrafo 9 si applica anche agli Enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo.";
5) l'articolo 29-bis è così modificato:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, su base consolidata, presenta ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 Eur e supera un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";
b) il paragrafo 3 è così modificato:
i) dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:
"Ai fini del terzo, quarto e quinto comma si applicano le definizioni seguenti:
a) "impresa che comunica informazioni": un'impresa tenuta alla comunicazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo;
b) "impresa protetta": un'impresa che:
i) alla data di chiusura del bilancio, non supera un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedente; e
ii) si trova nella catena del valore di un'impresa che comunica informazioni;
c) "principi volontari": i principi ad uso volontario di cui all'articolo 29-quater-bis.
Le imprese che comunicano informazioni possono basarsi su un'autodichiarazione delle imprese nella loro catena del valore per determinare se sono imprese protette. Le imprese che comunicano informazioni non sono tenute ad adottare misure per verificare le informazioni contenute in tale autodichiarazione. Tuttavia, esse non si devono basare sull'autodichiarazione se sanno, o possono ragionevolmente presumere di sapere, che la dichiarazione è manifestamente errata.
Le imprese protette hanno il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari in risposta a una richiesta presentata ai fini della rendicontazione di sostenibilità, come previsto dalla presente direttiva. Inoltre:
a) nello stabilire accordi contrattuali e di altro tipo al fine di soddisfare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla presente direttiva, le imprese che comunicano informazioni non impongono alle imprese protette di fornire informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari;
b) qualsiasi disposizione contrattuale contraria alla lettera a) non è vincolante, senza che ciò pregiudichi tuttavia la natura vincolante delle restanti disposizioni del contratto;
c) se un'impresa che comunica informazioni chiede informazioni, direttamente o indirettamente, a imprese protette ai fini della rendicontazione di sostenibilità, come previsto dalla presente direttiva, e una parte o la totalità di tali informazioni va al di là di quelle specificate nei principi volontari, tale impresa che comunica informazioni garantisce che le imprese protette siano informate in merito:
i) alle informazioni che vanno al di là di quelle specificate nei principi volontari; e
ii) al diritto legale delle imprese protette di rifiutarsi di fornire le informazioni;
d) l'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al primo comma è considerato rispettato dalle imprese che comunicano informazioni che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese protette, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari.
Nessuna disposizione del quarto comma:
a) incide sulle richieste di informazioni per scopi diversi da quello di rendicontazione di sostenibilità previsto dalla presente direttiva, comprese le richieste presentate a fini di conformità agli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza; o
b) impone o implica l'obbligo per qualsiasi impresa nella catena del valore di fornire informazioni sulla sostenibilità.
Durante i primi tre anni in cui è soggetta agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità in conformità del paragrafo 1 e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa madre spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro. Dopo tale periodo transitorio di tre anni, l'impresa madre soddisfa gli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla catena del valore utilizzando le informazioni ottenute direttamente dalle imprese nella sua catena del valore o stime di tali informazioni, a seconda dei casi.";
ii) il secondo comma è soppresso;
iii) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Quando comunicano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le imprese madri possono omettere le seguenti informazioni:
a) in casi eccezionali, le informazioni la cui divulgazione recherebbe grave pregiudizio alla posizione commerciale del gruppo, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) tale omissione non pregiudica la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione, o dei suoi rischi principali o dei suoi principali impatti;
ii) l'impresa madre ha stabilito che è impossibile comunicare le informazioni in un modo che le consenta di conseguire gli obiettivi dell'obbligo di comunicazione senza recare grave pregiudizio alla posizione commerciale del gruppo, per esempio a livello aggregato;
iii) l'impresa madre comunica di essersi avvalsa dell'esenzione di cui al presente comma; e
iv) l'impresa madre rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse;
b) le informazioni che si configurano come capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how, informazioni tecnologiche o risultati delle attività innovative, che possono essere considerate segreti commerciali quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva (Ue) 2016/943, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i) l'impresa madre comunica di essersi avvalsa dell'esenzione di cui al presente comma; e
ii) l'impresa madre rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse;
c) le informazioni classificate quali definite all'articolo 2, punto 7), del regolamento (Ue) 2023/2418, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) l'impresa madre comunica di essersi avvalsa dell'esenzione di cui al presente comma; e
ii) l'impresa madre rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse;
d) altre informazioni che devono essere protette da un accesso o da una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti da altri atti giuridici dell'Unione o dal diritto nazionale, o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o la sicurezza di una persona giuridica, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) l'impresa madre comunica di essersi avvalsa dell'esenzione di cui al presente comma; e
ii) l'impresa madre rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse.";
c) è inserito il paragrafo seguente:
"4-bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi in cui la composizione del gruppo sia cambiata nel corso dell'esercizio a causa di acquisizioni o di fusioni di imprese, l'impresa madre può decidere di non includere nella relazione sulla gestione consolidata relativa a tale esercizio le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardanti imprese soggette a un'acquisizione o una fusione.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'impresa madre può decidere di non includere nella relazione sulla gestione consolidata le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardanti le imprese figlie che abbiano abbandonato il gruppo durante l'esercizio.
L'impresa madre che si avvale delle opzioni di cui al primo o al secondo comma indica qualsiasi evento significativo che ha interessato l'impresa figlia durante l'esercizio e che incide sugli impatti, o sui rischi o sulle opportunità del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità.";
d) è inserito il paragrafo seguente:
"7-bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le imprese madri che sono imprese di partecipazione finanziaria le cui imprese figlie hanno modelli aziendali e attività indipendenti tra loro possano scegliere di non includere nella loro relazione sulla gestione consolidata le informazioni di cui al paragrafo 1.";
e) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
"9. L'esenzione di cui al paragrafo 8 si applica anche agli Enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo.";
6) l'articolo 29-ter è così modificato:
a) al paragrafo 1, il terzo, il quarto e il sesto comma sono soppressi;
b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo o finanziario sproporzionato, anche tenendo conto, nella misura più ampia possibile, dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a), e garantendo la massima coerenza possibile con gli obblighi stabiliti da altre normative dell'Unione. I principi di rendicontazione di sostenibilità privilegiano, nella misura del possibile, la comunicazione di informazioni quantitative, tenendo conto dell'onere a carico delle imprese, nonché delle esigenze dei fruitori.";
c) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I principi di rendicontazione di sostenibilità tengono conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti all'articolo 19-bis o all'articolo 29-bis e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti. I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni relative alle catene del valore che sono proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene del valore e alla portata e alla complessità delle loro attività, in particolare per quelle imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19-bis o all'articolo 29-bis. I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni che eccedono le informazioni da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29-quater-bis.";
7) l'articolo 29-quater è soppresso;
8) è inserito il seguente articolo 29-quater-bis:
"Articolo 29-quater-bis
Principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario
1. Al fine di agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedente, e per limitare le informazioni che possono essere richieste a tali imprese nella catena del valore ai fini della presente direttiva, alla Commissione è conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 49, principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario entro il 19 luglio 2026.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, i principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo si basano sulla raccomandazione (Ue) 2025/1710 della Commissione (*4), nella sua versione originale. Essi sono inoltre proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. I principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.
3. La Commissione riesamina i principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui al paragrafo 1 almeno ogni quattro anni dopo la loro data di applicazione e, se necessario, li modifica per tenere conto degli sviluppi pertinenti in materia di rendicontazione di sostenibilità.
4. Nel modificare i principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario a norma del paragrafo 3, la Commissione tiene conto del parere tecnico dell'Efrag.
(*4) Raccomandazione (Ue) 2025/1710 della Commissione, del 30 luglio 2025, su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese (Gu L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj).";"
9) l'articolo 29-quinquies è sostituito dal seguente:
"Articolo 29-quinquies
Formato elettronico unico di comunicazione
1. Le imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (Ue) 2019/815 della Commissione (*5) e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (Ue) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato. Fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.
2. Le imprese madri soggette agli obblighi di cui all'articolo 29 bis redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (Ue) 2019/815 e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (Ue) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato. Fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese madri non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.
(*5) Regolamento delegato (Ue) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (Gu L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).";"
10) è inserito il capo seguente:
"Capo 6-ter
Misure di sostegno digitale
Articolo 29-sexies
Portale digitale per la rendicontazione di sostenibilità
La Commissione predispone un apposito portale mediante il quale le imprese possono accedere a informazioni, orientamenti e sostegno, compresi i pertinenti modelli, per quanto riguarda il quadro vincolante e il quadro volontario in materia di rendicontazione di sostenibilità di cui alla presente direttiva. Detto portale è interconnesso con le misure di sostegno online fornite dagli Stati membri, ove disponibili, al fine di tenere conto dei contesti nazionali.
Articolo 29-septies
Relazione sulle soluzioni tecnologiche per la rendicontazione di sostenibilità
Entro il 19 marzo 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle soluzioni tecnologiche per la rendicontazione di sostenibilità, nella quale figurano le iniziative che consentiranno alle imprese di raccogliere, trattare e scambiare i dati in maniera sicura, continuativa e automatizzata.";
11) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che i documenti in appresso siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (Ce) n. 1606/2002, del regolamento delegato (Ue) 2019/815, dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29-ter della presente direttiva e delle prescrizioni dell'articolo 29-quinquies della presente direttiva:
a) i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione e la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente; e
b) i bilanci consolidati, la relazione sulla gestione consolidata e la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono prevedere che non incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che la relazione sulla gestione o, se del caso, la relazione sulla gestione consolidata sia redatta conformemente all'articolo 29-quinquies.";
12) l'articolo 34 è così modificato:
a) al paragrafo 1, secondo comma, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:
"a-bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter e le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29-quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (Ue) 2020/852;";
b) è inserito il seguente paragrafo:
"2-bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte in modo da rispettare pienamente il diritto delle imprese nella catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedente di rifiutarsi di fornire all'impresa che comunica informazioni qualsiasi informazione in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29-quater-bis .";
13) all'articolo 40-bis, il paragrafo 1 è così modificato:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il primo comma si applica unicamente alle imprese figlie che, alla data di chiusura del bilancio, hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 200.000.000 Eur nell'esercizio precedente.";
b) il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:
"La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del Paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se nell'esercizio precedente la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 200.000.000 Eur.
Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del Paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 Eur per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.";
c) è aggiunto il comma seguente:
"In deroga al primo e al terzo comma, se l'impresa del Paese terzo è un'impresa di partecipazione finanziaria le cui imprese figlie hanno modelli aziendali e attività indipendenti tra loro, gli Stati membri provvedono affinché le imprese figlie e le succursali possano decidere di non pubblicare e rendere accessibile la relazione sulla sostenibilità di cui al primo e al terzo comma.";
14) l'articolo 49 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, lettera a), agli articoli 29-ter e 40-ter e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 gennaio 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";
b) è inserito il paragrafo seguente:
"2-bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 13, lettere b) e c), e all'articolo 29 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 18 marzo 2026.";
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, agli articoli 29-ter, 29 quater bis e 40-ter e all'articolo 46, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o ad una data successiva ivi specificata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.";
d) il paragrafo 3-ter è così modificato:
i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Nell'adottare atti delegati a norma dell'articolo 29-ter, la Commissione prende in considerazione il parere tecnico dell'Efrag, a condizione che:";
ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (Ue) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (Ce) n. 1606/2002 in merito al progetto di atti delegati prima dell'adozione degli stessi a norma degli articoli 29-ter della presente direttiva.";
iii) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione consulta inoltre l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (Ue) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'Efrag prima dell'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 29-ter della presente direttiva. Laddove decida di formulare un parere, ciascuno di tali organismi provvede in tal senso entro due mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione.";
e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 29-ter, 29 quater bis o 40-ter o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".
Articolo 3
Modifiche della direttiva (Ue) 2022/2464
La direttiva (Ue) 2022/2464 è così modificata:
1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è così modificato:
a) il primo comma è così modificato:
i) alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026:";
ii) la lettera b) è così modificata:
1) il punto i) è sostituito dal seguente:
"i) alle imprese che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 Eur e superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio;";
2) il punto ii) è sostituito dal seguente:
"ii) alle imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, su base consolidata, presenta ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 Eur e supera un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio;";
iii) la lettera c) è soppressa;
b) il terzo comma è così modificato:
i) alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026:";
ii) la lettera b) è così modificata:
1) il punto i) è sostituito dal seguente:
"i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/Ce che costituiscono imprese e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 Eur e superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio;";
2) il punto ii) è sostituito dal seguente:
"ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/Ce che costituiscono imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, su base consolidata, presenta ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000 Eur e supera un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio;";
iii) la lettera c) è soppressa.
c) è aggiunto il comma seguente:
"In deroga al primo comma, lettera a), e al terzo comma, lettera a), gli Stati membri possono esentare, se del caso, le imprese o gli emittenti che, su base consolidata, non presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 Eur o non superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio dall'obbligo di rispettare le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1, ad eccezione del punto 14), e all'articolo 2, per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026." ;
2) all'articolo 6, il paragrafo 1 è così modificato:
a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) una valutazione del numero di imprese che utilizzano su base volontaria i principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29-quater-bis della direttiva 2013/34/Ue;
c) una valutazione volta a stabilire se e in che modo sia opportuno estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni modificate dalla presente direttiva modificativa, in particolare in relazione alle grandi imprese che presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450.000.000 Eur e che non superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio, nonché alle imprese di Paesi terzi che operano direttamente sul mercato interno dell'Unione senza disporre di un'impresa figlia o di una succursale nel territorio dell'Unione;";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La relazione concernente il primo comma, lettere a), b), d) ed e) è pubblicata entro il 30 aprile 2029 e successivamente ogni tre anni ed è corredata, se del caso, di proposte legislative. La relazione concernente il primo comma, lettera c) è pubblicata entro il 30 aprile 2031 e successivamente ogni tre anni ed è corredata, se del caso, di proposte legislative.".
Articolo 4
Modifiche della direttiva (Ue) 2024/1760
La direttiva (Ue) 2024/1760 è così modificata:
1) l'articolo 1 è così modificato;
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di:
a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società; e
b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi di cui alla lettera a);";
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La presente direttiva non può essere addotta per ridurre il livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali o di protezione dell'ambiente o del clima previsto dal diritto nazionale degli Stati membri o da contratti collettivi applicabili al momento della sua adozione. Tuttavia, la prima frase del presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di adeguare qualsiasi normativa nazionale in materia di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità applicabile al momento dell'adozione della presente direttiva, in particolare il relativo ambito di applicazione, al fine di allinearla alla presente direttiva.";
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto dell'Unione o nazionale relativo a questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1. In particolare, le norme di cui al paragrafo 1, lettera a), lasciano impregiudicato il diritto dell'Unione o nazionale in materia di diritti umani, occupazionali o sociali, o di protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici, diversi dagli obblighi generali in materia di dovere di diligenza.";
2) l'articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) avere avuto, in media, più di 5.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1.500.000.000 Eur nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio;";
ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 75.000.000 Eur nell'ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 275.000.000 Eur nell'ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale.";
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) avere generato un fatturato netto superiore a 1.500.000.000 Eur nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio;";
ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 75.000.000 Eur nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio; e a condizione di avere generato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha generato un fatturato netto superiore a 275.000.000 Eur nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio.";
c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"3. Se la società capogruppo ha come attività principale la detenzione di azioni in filiazioni operative e non è coinvolta nell'adozione di decisioni gestionali, operative o finanziarie che interessano il gruppo o una o più delle sue filiazioni, può essere esentata dall'adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva. Tale esenzione è subordinata alla condizione che una delle filiazioni della società capogruppo stabilite nell'Unione sia designata per adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 6 a 16 per conto della società capogruppo, compresi gli obblighi della società capogruppo in relazione alle attività delle sue filiazioni. In tal caso alla filiazione designata sono forniti tutti i mezzi e l'autorità giuridica necessari per adempiere efficacemente tali obblighi, in particolare per garantire che la filiazione designata ottenga dalle società del gruppo le informazioni e i documenti pertinenti per adempiere gli obblighi della società capogruppo a norma della presente direttiva.";
3) l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:
a) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
"n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o Comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o Comunità;";
b) la lettera u) è sostituita dalla seguente:
"u) "fattori di rischio": fatti, situazioni o circostanze connessi alla gravità e alla probabilità di un impatto negativo, compresi i fatti, le situazioni o le circostanze a livello di partner commerciale, ad esempio se il partner commerciale non è una società soggetta alla presente direttiva o ad altri atti giuridici comparabili in materia di dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, a livello geografico e contestuale, come il livello di applicazione della legge in relazione al tipo di impatto negativo, e a livello di settori, di attività commerciali e di prodotti e servizi;";
4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
Livello di armonizzazione
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito agli articoli 6, 8 e 9, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e agli articoli da 14 a 16.
2. Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni più rigorose che divergono da quanto stabilito in disposizioni diverse dagli articoli 6, 8 e 9, dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e dagli articoli da 14 a 16, o disposizioni più specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato, anche disciplinando specifici prodotti, servizi e situazioni, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell'ambiente o del clima.";
5) l'articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri provvedono a che le società madri che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano autorizzate ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 7 a 16 per conto di società che sono filiazioni di tali società madri e che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, se ciò garantisce l'effettiva conformità. Questo non pregiudica il fatto che tali filiazioni siano assoggettate all'esercizio dei poteri dell'autorità di controllo in conformità dell'articolo 25 e alla loro responsabilità civile in conformità dell'articolo 29.";
b) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) se del caso, la filiazione chiede a un partner commerciale diretto garanzie contrattuali conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), o all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), chiede garanzie contrattuali a un partner commerciale indiretto conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, o all'articolo 11, paragrafo 5, e sospende il rapporto d'affari conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, o all'articolo 11, paragrafo 7.";
c) il paragrafo 3 è soppresso;
6) l'articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito dell'obbligo previsto al paragrafo 1, le società adottano misure adeguate per fare quanto segue, tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti, compresi i fatti, le situazioni o le circostanze a livello di partner commerciale, ad esempio se il partner commerciale non è una società soggetta alla presente direttiva o ad altre normative obbligatorie comparabili in materia di dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, a livello di geografia e contesto, come il livello di applicazione della legge in relazione al tipo di impatto negativo, e a livello di settori, di attività commerciali e di prodotti e servizi:
a) procedere a un esercizio esplorativo, sulla base unicamente delle informazioni ragionevolmente disponibili, per individuare i settori generali delle proprie attività e di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, dei loro partner commerciali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità;
b) sulla base dei risultati dell'esercizio esplorativo di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità".
b) è inserito il paragrafo seguente;
"2-bis. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della valutazione approfondita di cui al paragrafo 2, lettera b):
a) le società possano chiedere informazioni ai partner commerciali soltanto qualora tali informazioni siano necessarie, e nel caso di partner commerciali con meno di 5.000 dipendenti soltanto qualora le informazioni non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi;
b) qualora le informazioni necessarie possano essere ottenute da diversi partner commerciali, le società le chiedano in via prioritaria, ove ragionevole, direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi;
c) qualora siano individuati impatti negativi ugualmente probabili o ugualmente gravi in vari settori, le società possano attribuire priorità alla valutazione dei settori che coinvolgono partner commerciali diretti.";
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti, soluzioni digitali, iniziative di settore e multipartecipative e informazioni raccolte con il meccanismo di notifica e la procedura di reclamo di cui all'articolo 14, al fine di individuare e valutare gli impatti negativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative.";
d)il paragrafo 4 è soppresso;
7) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Qualora siano adottate decisioni di attribuzione di priorità conformemente al presente articolo, il semplice fatto di non aver affrontato un impatto negativo meno significativo non espone la società alle sanzioni di cui all'articolo 27.";
8) all'articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 2, 4 e 5, come opzione ultima e fino a quando l'impatto non sia stato affrontato la società:
a) si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare i rapporti esistenti con un partner commerciale in collegamento con il quale o nella cui catena di attività è emerso l'impatto;
b) se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, sospende il rapporto d'affari per le attività in questione, anche al fine di utilizzarne o aumentarne l'effetto leva; e
c) adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione rafforzato in materia di prevenzione per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine.
Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di prevenzione vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non espone la società alle sanzioni di cui all'articolo 27 né alla responsabilità di cui all'articolo 29.
Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di una tale decisione.
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.
Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.
Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.";
9) all'articolo 11, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile arrestare o minimizzare nell'entità con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, come opzione ultima e fino a quando l'impatto non sia stato affrontato la società:
a) si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con un partner commerciale in collegamento con il quale o nella cui catena di attività è emerso l'impatto;
b) se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, sospende il rapporto d'affari per le attività in questione, anche al fine di utilizzarne o aumentarne l'effetto leva; e
c) adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione correttivo rafforzato per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine.
Finché è ragionevole attendersi che il piano d'azione correttivo rafforzato vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non espone la società alle sanzioni di cui all'articolo 27 né alla responsabilità di cui all'articolo 29.
Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile arrestare o di cui non era possibile minimizzare sufficientemente l'entità. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di una tale decisione.
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.
Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.
Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo effettivo e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.";
10) all'articolo 13, il paragrafo 3 è modificato come segue:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"La consultazione dei pertinenti portatori di interessi avviene nelle fasi del processo di attuazione del dovere di diligenza che seguono:";
b) le lettere c) ed e) sono soppresse;
11) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"Articolo 15
Monitoraggio
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società effettui periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alla catena di attività della società stessa, di quelle dei suoi partner commerciali, per valutare l'attuazione e per monitorare l'adeguatezza e l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi. La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni 5 anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che si siano presentati o possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi. Ove opportuno, la politica relativa al dovere di diligenza, gli impatti negativi individuati e le misure adeguate che ne sono derivate sono aggiornati in base all'esito di tali valutazioni e tenendo debitamente conto delle informazioni pertinenti fornite dai portatori di interessi.";
12) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"Entro il 31 marzo 2029 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 34 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo il contenuto e i criteri della rendicontazione di cui al paragrafo 1, indicando, in particolare, informazioni sufficientemente dettagliate da fornire per illustrare il dovere di diligenza, gli impatti negativi effettivi e potenziali individuati e le misure adeguate adottate riguardo a tali impatti. Nell'elaborare tali atti delegati, la Commissione tiene debitamente conto dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma degli articoli 29 ter e 40 ter della direttiva 2013/34/Ue e allinea, se del caso, gli atti delegati a tali principi.
Nell'adottare gli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione garantisce che non vi sia alcuna duplicazione degli obblighi di rendicontazione per le società di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), che sono soggette a obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (Ue) 2019/2088, pur mantenendo pienamente gli obblighi minimi stabiliti nella presente direttiva.";
13) l'articolo 17 è così modificato;
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1° gennaio 2031 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubblica la dichiarazione annuale di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della presente direttiva, le società trasmettano contemporaneamente tale dichiarazione all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché sia resa accessibile tramite il punto di accesso unico europeo (Esap), istituito dal regolamento (Ue) 2023/2859.";
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Entro il 31 dicembre 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'Esap, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (Ue) 2023/2859 e ne danno notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.";
14) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Articolo 18
Clausole contrattuali tipo
La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, adotta orientamenti su clausole contrattuali tipo d'uso volontario entro il 26 luglio 2027 al fine di agevolare le società nel conformarsi all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c).";
15) l'articolo 19 è così modificato:
a) il paragrafo 2, lettera b), è soppresso;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli orientamenti di cui al paragrafo 2, lettere a), d) ed e), sono adottati entro il 26 luglio 2027. Gli orientamenti di cui al paragrafo 2, lettere f) e g), sono adottati entro il 26 luglio 2028.";
16) l'articolo 22 è soppresso;
17) l'articolo 24 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma degli articoli da 7 a 16.";
b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Entro il 26 luglio 2028 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione nome ed estremi di contatto di ciascuna autorità di controllo designata a norma del presente articolo, indicando le rispettive competenze qualora designi più di una autorità. Lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi modifica dei dati comunicati.";
18) all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri e risorse adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compresi il potere di imporre alle società di fornire informazioni e il potere di svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli da 7 a 16.";
19) all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo. Gli Stati membri provvedono a che il limite massimo delle sanzioni pecuniarie sia fissato al 3% del fatturato netto mondiale della società nell'esercizio precedente quello della decisione di irrogare una sanzione pecuniaria o, nel caso delle società capogruppo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), al 3% del fatturato netto consolidato a livello mondiale calcolato a livello della società capogruppo, nell'esercizio precedente a quello della decisione che impone la sanzione pecuniaria.";
20) l'articolo 29 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è soppresso;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura.";
c) al paragrafo 3, la lettera d) è soppressa;
d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comunque essere ritenute responsabili a norma del diritto nazionale.";
e) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La responsabilità civile della società di cui al presente articolo lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella sua catena di attività.";
f) il paragrafo 7 è soppresso;
21) l'articolo 36 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è soppresso;
b) il paragrafo 2 è così modificato;
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Entro il 26 luglio 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sulla sua efficacia ed efficienza nel conseguirne gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la risposta agli impatti negativi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima relazione valuta, tra l'altro, gli aspetti seguenti:";
ii) alla lettera b), il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"– rivedere i limiti minimi relativi al pertinente fatturato e, per le società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro, al numero di dipendenti di cui all'articolo 2 e introdurre un approccio settoriale nei settori ad alto rischio, e, in particolare, se le società con un pertinente fatturato superiore a 450.000.000 Eur e, per le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro, con un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio maggiore di 1.000 e, inoltre, le società che operano in settori ad alto rischio, debbano essere contemplate dalla presente direttiva;";
iii) la lettera e) è soppressa;
iv) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) l'efficacia dei meccanismi di applicazione della presente direttiva istituiti a livello nazionale, compresi i loro effetti protettivi sui titolari dei diritti.":
22) all'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 26 luglio 2028, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 26 luglio 2029, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2030 o successivamente a tale data.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.".
Articolo 5
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3 entro il 19 marzo 2027. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri mettono in vigore, entro e non oltre il 26 luglio 2028, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2026
Note ufficiali
Gu C, C/2025/4212, 20.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4212/oj.
Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 febbraio 2026.
Direttiva 2006/43/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/Cee e 83/349/Cee del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/Cee del Consiglio (Gu L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).
Direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/Cee e 83/349/Cee del Consiglio (Gu L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
Direttiva (Ue) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (Ue) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/Ce, la direttiva 2006/43/Ce e la direttiva 2013/34/Ue per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (Gu L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).
Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (Ue) 2019/1937 e il regolamento (Ue) 2023/2859 (Gu L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).
Direttiva 2004/109/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/Ce (Gu L 390 del 31.12.2004, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).
Direttiva (Ue) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (Gu L 157 del 15.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj).
Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che abroga il regolamento (Ce) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce (Gu L 342 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/oj).
Raccomandazione (Ue) 2025/1710 della Commissione, del 30 luglio 2025, su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese (Gu L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj).
Regolamento delegato (Ue) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (Gu L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).
Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088 (Gu L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).
Gu L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Regolamento (Ce) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (Gu L 199 del 31.7.2007, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/864/oj).