Dm Imprese 23 gennaio 2025
Contratti di sviluppo - Transizione ecologica, tecnologie a zero emissioni e catene di approvvigionamento strategiche - Modalità di accesso ai finanziamenti per lo sviluppo - Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del Pnrr - Modifiche al decreto 6 novembre 2024
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero delle imprese e del Made in Italy
Decreto 23 gennaio 2025
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero delle imprese e del Made in Italy il 23 gennaio 2025 - Comunicato pubblicato in Guri 1 marzo 2025 n. 50)
Il Ministro delle imprese e del made in Italy
Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;
Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, Pnrr) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, come modificato da ultimo con decisione del Consiglio Ecofin del 18 novembre 2024;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Pnrr con riferimento alla Missione 1 – Componente 2 – Investimento 7, M1C2-30 in scadenza al T4/2024, M1C2-31 in scadenza al T4/2024 e M1C2-32 in scadenza al T2/2026;
Vista la Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo", Investimento 7 "Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche" del Pnrr;
Considerato che il sottoinvestimento 2 della predetta misura M1C2, con una dotazione di 500 milioni di euro, è volto a favorire la competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per rafforzare le catene di approvvigionamento industriali;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2025, con il quale è stata data attuazione al predetto sottoinvestimento 2 attraverso lo strumento dei Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e la definizione di uno specifico sportello agevolativo operante mediante una procedura valutativa a graduatoria;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del richiamato decreto che inserisce, tra le filiere strategiche oggetto di sostegno, quella del design, moda e arredo;
Considerata la necessità di prevedere, nell'ambito del predetto sportello agevolativo, un più tangibile sostegno alla predetta filiera, al fine di supportare le imprese nell'adozione di percorsi di sviluppo in grado di garantire una adeguata competitività nell'attuale contesto operativo;
Ritenuto, per quanto esposto, necessario riservare alle imprese della filiera in argomento una quota di risorse pari a 100 milioni di euro;
Decreta
Articolo 1
Modifiche al decreto 6 novembre 2024
1. All'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2025, richiamato in premessa, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Ai programmi di sviluppo relativi alla filiera strategica di cui al comma 2, lettera b), sono riservate risorse per un importo pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3. Le risorse eventualmente non utilizzate sono destinate al finanziamento delle domande concernenti le restanti filiere strategiche previste dal presente decreto.".
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato dal presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.