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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 4 marzo 2025, n. 1857

Appalti - Bando di gara - Contenuto del bando di gara ai sensi dell'articolo 71 del Dlgs 50/2016 (ora articolo 83 del Dlgs 36/2023) - Inserimento dei criteri ambientali minimi (Cam) ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs 50/2016 (ora articolo 57, comma 2, del Dlgs 36/2023) - Obbligatorietà - Sussistenza - Criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia di cui al Dm 29 gennaio 2021, allegato 2 - Specifica tecnica dei criteri ambientali minimi indicata nel bando di gara come misura premiante - Verifica del possesso da parte dell'impresa partecipante in sede di valutazione dell'offerta al fine di determinare il punteggio aggiuntivo - Necessità - Sussistenza - Specifica tecnica dei criteri ambientali minimi risultante quale requisito essenziale dell'offerta - Impegno dell'impresa partecipante a soddisfare tale specifica tecnica - Obbligatorietà - Sussistenza - Verifica del rispetto dell'impegno da parte dell'impresa necessariamente nella fase post aggiudicazione dell'appalto, quindi anche in sede di esecuzione del contratto - Sussistenza

Il possesso da parte dell'impresa dei requisiti "premianti" previsti dai Criteri ambientali minimi (Cam) inseriti nel bando della gara ad evidenza pubblica e va verificato dall'Amministrazione pubblica in sede di valutazione dell'offerta.
Ad affermarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 4 marzo 2025, n. 1857. Le condizioni "premianti" contenute nei Criteri ambientali minimi sono indicazioni tecniche che se rispettate dall'impresa che partecipa alla gara le consentono di avere punti aggiuntivi e quindi maggiori chance di vedersi aggiudicato l'appalto. La verifica che l'impresa rispetti i "criteri premianti", secondo i Giudici, va fatta in sede di valutazione dell'offerta in modo da attribuirle il relativo bonus.
Nel caso in cui, invece, l'indicazione contenuta nei Criteri ambientali minimi sia requisito essenziale dell'offerta, il controllo sarà fatto nella fase post aggiudicazione, quindi anche in fase di esecuzione del contratto. Naturalmente, precisa il Consiglio di Stato, l'impresa in sede di presentazione dell'offerta si deve impegnare a soddisfare tale specifica tecnica contenuta nei Criteri ambientali minimi.
L'articolo 57 del Codice degli appalti (Dlgs 36/2023) stabilisce che è obbligatorio inserire i Criteri ambientali minimi nella documentazione della gara (bando, disciplinare, capitolato) predisposta dalla pubblica Amministrazione. L'obbligo sussiste, naturalmente, solo se in relazione a beni, servizi o forniture che servono all'Ente pubblico esistono specifici "Cam" approvati da appositi decreti ministeriali. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 4 marzo 2025, n. 1857