Energia
Normativa Vigente

Decreto direttoriale MinAmbiente 11 marzo 2025, n. 104

Selezione proposte di attività di ricerca e sviluppo, connesse a nuove progettualità, da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull’idrogeno" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto direttoriale 11 marzo 2025, n. 104

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'11 marzo 2025 - Comunicato pubblicato in Guri 20 marzo 2025 n. 66)

Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti ad attività di ricerca e sviluppo, connesse a nuove progettualità, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull’idrogeno", in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 dicembre 2024, n. 438

Il Direttore generale

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128" e, in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera t), punto 2.1), che sostituisce, all'articolo 15 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, la Direzione generale incentivi energia con la Direzione generale programmi e incentivi finanziari (di seguito "Dg Pif");

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare l'articolo 18 che individua le competenze esercitate dalla Dg Pif, richiamando il predetto articolo 15 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024, n. 183, registrato dalla Corte dei conti in data 19 giugno 2024, n. 2285, recante la graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 con n. 2464, con il quale è stato conferito all'Ing. Stefania Crotta l'incarico di Direttore della Dg Pif;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue, 2007) — versione consolidata (Gu 2016/C 202/1 del 07/06/2016);

Visto il regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (Ue) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (Ue) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (Ue) 1303/2013, (Ue) 2021/1060 e (Ue) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/Ce;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 12 settembre 2023, n. 12259, che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Pnrr dell'Italia;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 al fine, tra l'altro, di dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (Ue) 2023/435 includendo nel Pnrr italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEU;

Viste, altresì, le decisioni di esecuzione del Consiglio Ecofin del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024, che modificano ulteriormente la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021;

Visto l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo Pnrr e, in particolare, l'Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (nel seguito anche "M2C2 I 3.5"), volto a sostenere le attività di ricerca e sviluppo incentrate sull'idrogeno nei seguenti filoni: produzione di idrogeno verde e pulito; tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno;

Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio e, in particolare, il seguente target associato al predetto investimento M2C2 I 3.5:

a) milestone M2C2-18, da raggiungere entro il 30 giugno 2022: "Notifica dell'aggiudicazione di contratti di ricerca e sviluppo volti a migliorare le conoscenze circa l'uso dell'idrogeno come vettore nelle fasi di produzione, stoccaggio e distribuzione. I contratti devono perseguire almeno quattro filoni di ricerca: a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.

Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (Ue) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% per l'idrogeno che si traduce in 3 t CO2eq/t H2 e del 70% per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (Ue) 2018/2001.";

b) target M2C2-19, da conseguire entro il 30 giugno 2026: "Svolgimento di almeno dieci progetti di ricerca e sviluppo (uno per ogni filone elencato di seguito) e ottenimento di un certificato di collaudo o pubblicazione. Devono essere perseguiti quattro filoni di attività di ricerca e sviluppo: a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.

Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (Ue) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% per l'idrogeno che si traduce in 3 t CO2eq/t H2 e del 70% per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (Ue) 2018/2001.";

Visti gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 23 dicembre 2021, che associano ai suddetti traguardi e obiettivi specifici meccanismi di verifica;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do no significant harm"), e la comunicazione della Commissione Ue C/2023/111 recante l'aggiornamento degli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento delegato (Ue) 2023/2485 del 27 giugno 2023, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche del richiamato regolamento delegato (Ue) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'Ue che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (Ue) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

Vista la direttiva 2018/2001/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;

Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Tue, 8, 10, 19 e 157 del Tfue, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli allegati VI e VII al regolamento (Ue) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Vista la direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (Ue, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2024/2509 e nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241;

Visto l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Viste le Linee guida per la strategia di audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

Vista la nota Egesif 14-0021-00 del 16 giugno 2014, "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate";

Vista la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) – Carta della governance multilivello in Europa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" e, in particolare, l'articolo 7, relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;

Visto la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52, comma 1 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e successive modifiche e integrazioni, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (Cig) e del Codice unico di progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (Sie) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il Pnrr;

Visto l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 e successive modifiche e integrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

Visto l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti Cup che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera del Cipe del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (Cup);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (Cup) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", e in particolare i commi 2 e 3 dell'articolo 8 recanti misure di semplificazione degli oneri pubblicitari e di trasparenza previsti in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dall'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", e in particolare l'articolo 1, comma 101 e seguenti, che prevedono l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali e che dell'eventuale inadempimento di tale obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al predetto comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 gennaio 2025, n. 18 recante "Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (Ue) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce";

Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;

Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation Eu, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della predetta legge n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modifiche e integrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";

Visto l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale "per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto— legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del Pnrr e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito, Pnrr) ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel Pnrr e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.5, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di euro 160.000.000,00;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", ed in particolare l'articolo 10, comma 3;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 e successive modifiche e integrazioni, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l'Unità di missione per il Pnrr presso il Mite, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)";

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024 e successive modifiche e integrazioni, recante "Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" che, per l'attuazione del citato Investimento 3.5, destina al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche "Mase") ulteriori euro 140.000.000,00;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, recante "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse Pnrr";

Viste le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle Amministrazioni centrali titolari di interventi e ai Soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel Pnrr, nonché all'esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione e, in particolare:

a) la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh)";

b) la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. Dnsh)";

c) la circolare del 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. Dnsh)";

d) la circolare dell'8 gennaio 2025, n. 1, recante "Circolare in materia di apposizione del codice unico progetto (Cup) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41";

Visto il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il Pnrr presso il Mase recante adozione dello strumento denominato "Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure Pnrr di competenza" e della relativa manualistica allegata;

Viste, in particolare, le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al predetto documento;

Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Pnrr del Mase, prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante "Pnrr – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure";

Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Pnrr del Mase prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante "Pnrr — Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento

– Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti";

Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Pnrr del Mase prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante "Pnrr – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al Pnrr delle iniziative Mite finanziate dal Piano";

Visto il regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come da ultimo modificato dal regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

Visto, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 1, del predetto regolamento (Ue) 651/2014 come integrato e modificato, il quale prevede che per i progetti attuati in linea con i piani per la ripresa e la resilienza approvati dal Consiglio a norma del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che siano utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (Ue) 1303/2013 ovvero al regolamento (Ue) 2021/1060 e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione;

Visto l'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che stabilisce che, laddove non diversamente previsto nel Pnrr, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le "opzioni di costo semplificate" previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

Visto, in particolare, l'articolo 53 del predetto regolamento (Ue) 2021/1060 che, al paragrafo 1, lettera e), stabilisce che le sovvenzioni possono assumersi come combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;

Visto altresì il paragrafo 3, lettera c) del predetto articolo 53 del regolamento (Ue) 2021/1060, il quale prevede la possibilità di ricorso ai costi unitari, alle somme forfettarie e ai tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni per stabilire l'importo delle sovvenzioni;

Visto il regolamento (Ue) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (Ue) 1290/2013 e (Ue) 1291/2013;

Visto, in particolare, l'articolo 35 del predetto regolamento (Ue) 2021/695 che, al paragrafo 1, stabilisce che i costi indiretti ammissibili sono pari al 25 (venticinque) per cento del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti;

Visto altresì il paragrafo 3, lettera d) del predetto articolo 53 del regolamento (Ue) 2021/1060, il quale prevede la possibilità di ricorso alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

Visto il decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 116 del 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, relativo alla "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi Fesr 2014— 2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2018 al n. 69 e dalla Corte dei Conti in data 9 marzo 2018, al n. 1— 465;

Visto il decreto del Direttore generale per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, del 4 gennaio 2024 recante l'approvazione della nota metodologica di aggiornamento delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

Vista la "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" di cui alla Comunicazione (2022/C 414/01) del 28 ottobre 2022;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545 di attuazione dell'Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (M2C2 — I3.5) del Pnrr e, in particolare:

a) l'articolo 1, comma 1, in base al quale è predisposto un Accordo di programma con Enea affinché svolga nelle annualità 2022-2025 le attività di ricerca dettagliate nel "Piano operativo di ricerca" (Por);

b) l'articolo 1, comma 5, in base al quale è predisposto un bando di gara rivolto a enti di ricerca e università ed un bando rivolto a soggetti privati, per attività di ricerca in linea con le finalità del predetto Investimento 3.5;

c) l'articolo 2, in base al quale il Ministero della transizione ecologica si avvale di Invitalia per la gestione delle attività connesse all'Accordo di programma e ai bandi di gara;

Visto l'Avviso pubblico adottato con decreto della Direzione generale incentivi energia del Mite 23 marzo 2022, n. 4 (di seguito "Bando A"), in attuazione dell'articolo 1, comma 5, lettera a) del succitato decreto del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545;

Visto il decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del Mite 27 giugno 2022, n. 126, di approvazione delle graduatorie del sopra citato Bando A;

Visto l'Avviso pubblico adottato con decreto della Direzione generale incentivi energia del Mite 23 marzo 2022, n. 5 (di seguito "Bando B"), in attuazione dell'articolo 1, comma 5, lettera b) del succitato decreto del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545;

Visto il decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del Mite 27 giugno 2022, n. 127, di approvazione delle graduatorie del sopra citato Bando B;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 dicembre 2024, n. 438 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 febbraio 2025, n. 29, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le risorse integrative assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, destinate all'attuazione dell'Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" del Pnrr, pari a euro 140.000.000,00 nonché le ulteriori risorse residue derivanti dalle effettive concessioni disposte a valle delle graduatorie pubblicate con il decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del Mite 27 giugno 2022, n. 127, pari ad euro 2.975.932,34, sono state complessivamente ripartite come di seguito:

a) euro 10.000.000,00 per il Piano operativo di ricerca (Por) di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545;

b) euro 93.404.675,13 per il finanziamento dei progetti di cui nell'Allegato 2 al decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del Mite 27 giugno 2022, n. 126 di approvazione delle graduatorie del sopra citato Bando A, nonché per il finanziamento del progetto RSH2A_000036, ammesso parzialmente per esaurimento delle risorse;

c) euro 18.408.088,99 per il finanziamento dei progetti di cui all'Allegato 2 del decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del Mite 27 giugno 2022, n. 127 — di approvazione delle graduatorie del sopra citato Bando B;

d) euro 19.747.564,93 per il finanziamento, in favore di imprese ed Enti di ricerca, di iniziative compatibili con il predetto Investimento 3.5, connesse a nuove progettualità;

e) fino al massimo dell'1% delle risorse di cui alle lettere a), b), c) e d) per gli oneri connessi alle attività di supporto tecnico-operativo di Invitalia Spa;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 3 del predetto decreto ministeriale del 13 dicembre 2024, n. 438, che prevede che con uno o più decreti del Direttore della Dg Pif si provvede all'attuazione di quanto disposto alle sopra richiamate lettere da a) a d);

Ritenuto opportuno procedere con l'adozione del presente Avviso, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla sopra menzionata lettera d) del richiamato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 dicembre 2024, n. 438;

Vista la nota prot. n. 444653 del 10 marzo 2025 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (Gefim) del Mase, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

Decreta

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) collaborazione effettiva: ai sensi dell'articolo 2, punto 90 del regolamento Gber, si intende "la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione";

b) contratto di rete: il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

c) corruzione: la fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

d) Cup: il Codice unico di progetto (Cup), che identifica un progetto d'investimento pubblico e che rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;

e) Dg Pif: la Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

f) Dg Gefim: la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione del Dipartimento dell'Unità di missione per il Pnrr presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

g) Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione: la Comunicazione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01) del 28 ottobre 2022;

h) Dnsh: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do Not Significant Harm"), sancito dall'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla comunicazione della Commissione Ue 2023/C 111 recante l'aggiornamento degli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

i) frode sospetta: irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

j) frode: il comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

k) impresa in difficoltà: ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento Gber, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle Pmi costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle Pmi che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del regolamento Gber, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle Pmi costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle Pmi che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del regolamento Gber, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/Ue;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5) nel caso di un'impresa diversa da una Pmi, qualora, negli ultimi 2 (due) anni:

i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 (sette virgola cinque); e

ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (Ebitda/interessi) sia stato inferiore a 1,0 (uno);

l) Ispettorato generale per il Pnrr: ufficio centrale di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio per il Pnrr, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea e ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (Ue) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità, anche raccordandosi con la Struttura di missione Pnrr istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

m) Linee guida per i Soggetti attuatori: documento allegato al Si.Ge.Co. tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi Pnrr, nell'ambito delle misure assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;

n) milestone: il traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del Pnrr (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale;

o) Ministero: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

p) Olaf: l'Ufficio europeo per la lotta antifrode;

q) organismo di ricerca: "entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da essa generati";

r) Pmi: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella Guue n. L 124 del 20 maggio 2003, e nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Guri n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché nell'allegato 1 al regolamento Gber;

s) Pnrr: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del regolamento (Ue) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, come da ultimo modificato il 12 novembre 2024 e successive modifiche e integrazioni;

t) Registro nazionale degli aiuti: la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

u) regolamento Gber: il regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria), come da ultimo modificato dal regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

v) ricerca industriale: ai sensi dell'articolo 2, punto 85 del regolamento Gber, si intende "una ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche";

w) Si.Ge.Co.: la descrizione del Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per le misure Pnrr di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il Pnrr. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell'attuazione degli interventi Pnrr di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come richiamati dal regolamento finanziario e dal regolamento (Ue) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;

x) sistema informativo ReGiS: sistema informativo di cui all'articolo l, comma 1043, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Pnrr e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nelle governance del Piano;

y) Soggetto beneficiario/attuatore: soggetto beneficiario degli incentivi di cui al presente Avviso e responsabile dell'avvio, dell'attuazione della funzionalità della progettualità ammessa a finanziamento. Il Soggetto beneficiario/attuatore assicura, altresì, lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali riferiti alla medesima progettualità;

z) sviluppo sperimentale: ai sensi dell'articolo 2, punto 86 del regolamento Gber, si intende "l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti";

aa) target: il traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del Pnrr;

bb) Tfue: il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

cc) unità produttiva: la struttura produttiva oggetto del progetto, come risultante sui sistemi camerali, ubicata in Italia e dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

Articolo 2

Ambito e finalità

1. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali inerenti ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito dell'Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno", previsto nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" del Pnrr, connesse a nuove progettualità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 dicembre 2024, n. 438.

2. L'Avviso stabilisce la dotazione finanziaria, i Soggetti beneficiari/attuatori, i progetti ammissibili, i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili. Il presente Avviso definisce, altresì, la procedura e le tempistiche per la presentazione delle domande di agevolazione, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, gli obblighi in capo ai medesimi Soggetti beneficiari/attuatori, le cause di revoca delle agevolazioni concesse e ogni altro elemento utile e necessario per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 dicembre 2024, n. 438 nell'ambito del predetto Investimento 3.5.

3. La gestione delle attività connesse al presente Avviso è effettuata dalla Dg Pif, la quale, ai fini dell'attuazione dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 dicembre 2024, n. 438, si avvale del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia Spa, conformemente all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, e sue successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

Risorse disponibili

1. Le risorse destinate all'attuazione della misura agevolativa di cui all'articolo 2, sono pari a complessivi euro 19.747.564,93 a valere sulle risorse assegnate al Ministero, per il tramite del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, destinate all'attuazione dell'Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno" previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 2 del Pnrr.

2. Nell'ambito della dotazione di cui al comma 1:

a) una quota pari ad almeno il 40 (quaranta) per cento delle risorse è destinata al finanziamento di progetti da realizzarsi integralmente o per la quota maggioritaria presso sedi, filiali, stabilimenti o laboratori ubicati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ai fini della determinazione della localizzazione delle attività progettuali rilevano i costi ammessi del progetto, quantificati sulla base del quadro economico riportato nel piano di sviluppo allegato alla domanda di agevolazione;

b) una quota pari al 60 (sessanta) per cento è riservata ai progetti proposti da Pmi e da reti di imprese. Ai fini dell'accesso alla predetta riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle Pmi, ad eccezione degli organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Nell'ambito della predetta riserva, una sottoriserva pari al 25 (venticinque) per cento della stessa è destinata alle micro e piccole imprese.

3. Qualora al termine delle attività istruttorie di concessione delle agevolazioni di cui al successivo articolo 9, le risorse destinate alle riserve di cui al comma 2 del presente articolo non dovessero essere pienamente assorbite, le stesse sono rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite, rispettivamente, ai restanti territori ovvero alle imprese diverse dalle Pmi.

4. La Dg Pif si riserva di ampliare, con successivo provvedimento, la dotazione finanziaria di cui al comma 1, alla luce di eventuali risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 dicembre 2024, n. 438.

Articolo 4

Soggetti beneficiari/attuatori

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese, operanti sull'intero territorio nazionale, che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti, anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un numero massimo di 3 (tre) soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso. Gli organismi di ricerca possono partecipare alla realizzazione dei progetti e beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso unicamente in qualità di co-proponenti.

3. I progetti congiunti di cui al comma 2 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.

4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilità dell'unità produttiva sul territorio italiano;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione e non essere comunque sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

c) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà come da definizione stabilita all'articolo 2, punto 18, del regolamento Gber;

e) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;

f) essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;

g) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;

h) aver adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali previsto dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, solo in caso di domanda di agevolazione presentata oltre il termine ultimo previsto dalla predetta legge per l'adempimento di tale obbligo di assicurazione.

5. Gli organismi di ricerca, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i requisiti di cui al comma 4, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica e devono rientrare nella definizione di organismo di ricerca prevista dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e integralmente trascritta e riportata all'articolo 1, comma unico, lettera q) del presente Avviso.

6. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Articolo 5

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti ed essere relative a una delle seguenti tematiche:

a) produzione di idrogeno verde e pulito;

b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti;

c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;

d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.

2. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere realizzati dai Soggetti beneficiari/attuatori di cui all'articolo 4 nell'ambito di una o più delle proprie unità produttive ubicate nel territorio nazionale;

b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 1 (uno) milione e non superiori a euro 4 (quattro) milioni;

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del decreto di concessione di cui all'articolo 10. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere comunicata al Ministero, per il tramite del capofila in caso di progetti congiunti, al seguente indirizzo Pec pif@pec.mase.gov.it, indicando in oggetto "M2C2-I3.5 Bando C – comunicazione data di avvio" entro 30 (trenta) giorni dalla stessa, mediante una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) risultare conclusi improrogabilmente entro il 30 giugno 2026;

e) rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" (Dnsh), con riferimento agli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852, secondo le indicazioni contenute nella circolare Rgs-Mef n. 22 del 14 maggio 2024 e, in particolare, nelle relative schede tecniche applicabili alle attività di progetto: scheda n. 26 "Finanziamenti a imprese e ricerca" per la parte relativa a "Attività e finanziamenti destinati a ricerca innovazione e sviluppo" e, ove pertinenti, scheda n. 3 "Acquisto, leasing o noleggio di computer e apparecchiature elettriche e elettroniche", scheda n. 6 "Servizi informatici di hosting e cloud" e scheda n. 8 "Data center";

f) essere conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale applicabile;

g) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241;

h) prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale dirette a sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (Ue) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2] e del 70% per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (Ue) 2018/2001.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Le spese e i costi ammissibili, determinati secondo i criteri di cui all'allegato n. 2, sono quelli relativi a:

a) personale impegnato nel progetto limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto dell'iniziativa. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale contenute nel decreto interministeriale citato nelle premesse al presente Avviso;

b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscale ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione di ammissione della spesa; servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, nonché l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

c) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo ammissibile è quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali;

d) spese generali relative al progetto.

2. Per ciascun Soggetto beneficiario/attuatore, l'importo complessivo delle spese di cui alla lettera e) del comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (Ue) 2021/695, su base forfettaria, pari al 25 (venticinque) per cento del totale dei costi diretti ammissibili del progetto di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d), secondo quanto indicato nell'allegato n. 2.

3. Le spese e i costi ammissibili di cui al comma 1, determinati secondo i criteri riportati nell'allegato n. 2, sono indicati nel decreto di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 10 del presente Avviso, suddivisi per Soggetto beneficiario/attuatore e per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

4. Il Soggetto beneficiario/attuatore deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile informatizzata atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato e a garantirne la piena tracciabilità. Inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di ricerca industriale.

5. Ai fini dell'ammissibilità, le spese e i costi di cui al comma 1 devono:

a) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal Pnrr, nonché conformi ai criteri vigenti sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (Sie);

b) essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8;

c) riferirsi a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento, ad eccezione di quanto previsto per le spese del personale dipendente e per le spese generali.

6. Non sono in nessun caso ammesse le spese:

a) relative a strumenti e attrezzature usati;

b) imputabili a imposte e tasse;

c) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di Iva;

d) non conformi al principio "non arrecare un danno significativo" (Dnsh), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e) del presente Avviso;

e) non conformi al principio di assenza del cd. "doppio finanziamento" come richiamato dall'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

7. L'eventuale prototipo o prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

Articolo 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 25 del regolamento Gber, nella forma del contributo alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

a) 50 (cinquanta) per cento dei costi e delle spese ammissibili per la ricerca industriale;

b) 25 (venticinque) per cento dei costi e delle spese ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

2. Le intensità di cui al comma 1 sono maggiorate, fino a un'intensità massima complessiva dell'80 (ottanta) per cento:

a) di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese e di 20 (venti) punti percentuali per le piccole imprese, ivi comprese le microimprese. Di tali maggiorazioni potrà beneficiare solo la quota parte di costi ammissibili sostenuti dalle singole piccole e medie imprese e non l'intero progetto;

b) di 15 (quindici) punti percentuali se il progetto:

i. comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca, purché gli organismi di ricerca sostengano almeno il 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili del progetto, come esposti in sede di consuntivo e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca, o

ii. prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una Pmi e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 (settanta) per cento dei costi ammissibili.

3. Le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non si applicano per gli organismi di ricerca, ove ricorrano le condizioni per la concessione di agevolazioni non sottoposte alla normativa sugli aiuti di Stato in accordo con la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; a tali soggetti è riconosciuto un contributo alla spesa in misura pari al 75 (settantacinque) per cento dei costi ammissibili, e deve essere garantita l'insussistenza di aiuti indiretti alle imprese per il tramite degli organismi di ricerca, ai sensi della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Gli organismi di ricerca sono comunque tenuti a specificare quali attività da loro svolte sono classificabili come ricerca industriale e quali come sviluppo sperimentale, e a rispettare le condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso.

4. Nel rispetto delle disposizioni sul divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241 richiamato in premessa il medesimo costo progettuale non può essere, in ogni caso, rimborsato anche con altre fonti di finanziamento pubblico, sia esso di derivazione nazionale che imputabile a Fondi Ue. Parimenti, nel rispetto delle indicazioni applicative della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2024, n. 13, non possono concorrere al finanziamento dei risultati progettuali altri programmi e strumenti dell'Unione.

Articolo 8

Fase di accesso e concessione delle agevolazioni

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:

a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto:

i. domanda di agevolazione, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 3, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente o da un suo procuratore speciale;

ii. scheda tecnica, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 4;

iii. piano di sviluppo, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 5;

iv. i prospetti recanti i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatti secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" di cui all'allegato n. 6;

v. dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando gli schemi di cui agli allegati n. 10a e 10b;

vi. dichiarazione recante le informazioni minime per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 relativamente al titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della Direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 13;

vii. dichiarazione relativa ai dati utili per il calcolo del criterio di valutazione "Caratteristiche del soggetto proponente" di cui all'allegato n. 11a, secondo il format di cui all'allegato n. 12. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi all'ultimo esercizio il cui bilancio risulta approvato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, all'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla stessa data ed al relativo bilancio redatto secondo la IV direttiva Cee in conformità alle scritture contabili aziendali;

viii. dichiarazione in merito al principio "non arrecare un danno significativo" – Dnsh di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del presente Avviso, secondo il format di cui all'allegato n. 15, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente o da un suo procuratore speciale. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata la check list, compilata per la parte ex ante, relativa alla scheda tecnica n. 26 "Finanziamenti a imprese e ricerca/Attività e finanziamenti destinati a ricerca innovazione e sviluppo"; ove pertinenti, dovranno essere allegate le ulteriori check list, compilate per la parte ex ante, relative alle schede tecniche n. 3 "Acquisto, leasing o noleggio di computer e apparecchiature elettriche e elettroniche", n. 6 "Servizi informatici di hosting e cloud" e n. 8 "Data center";

ix. copia del contratto assicurativo a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, previsto dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, solo in caso di domanda di agevolazione presentata oltre il termine ultimo previsto dalla predetta legge per l'adempimento di tale obbligo di assicurazione;

x. dichiarazione relativa al rispetto dell'assenza della duplicazione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 16;

b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da più soggetti:

i. domanda di agevolazione, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 7, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale;

ii. scheda tecnica, una per ciascuno dei soggetti proponenti, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 4, in quanto compatibili con la natura dell'ente co-proponente nel caso degli organismi di ricerca;

iii. piano di sviluppo, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 5;

iv. per ciascuno dei soggetti proponenti, ad eccezione degli organismi di ricerca non soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato, i prospetti recanti i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatti secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" di cui all'allegato n. 6;

v. dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, relativa ai requisiti di accesso previsti dall'articolo 4 del presente Avviso, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 8 ovvero, per gli organismi di ricerca, lo schema di cui all'allegato n. 9;

vi. dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando gli schemi di cui agli allegati n. 10a e 10b;

vi. dichiarazione, una per ciascuno dei soggetti proponenti, recante le informazioni minime per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 relativamente al titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 13, ovvero lo schema di cui all'allegato n. 14 in caso di soggetti pubblici;

vii. dichiarazione, una per ciascuno dei soggetti proponenti, ad eccezione degli organismi di ricerca, relativa ai dati utili per il calcolo del criterio di valutazione "Caratteristiche del soggetto proponente" di cui all'allegato n. 11a, secondo il format di cui all'allegato n. 12. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi all'ultimo esercizio il cui bilancio risulta approvato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, all'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla stessa data ed al relativo bilancio redatto secondo la IV direttiva Cee in conformità alle scritture contabili aziendali;

viii. dichiarazione in merito al principio "non arrecare un danno significativo" – Dnsh di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del presente Avviso, secondo il format di cui all'allegato n. 15, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata la check list, compilata per la parte ex ante, relativa alla scheda tecnica n. 26 "Finanziamenti a imprese e ricerca/Attività e finanziamenti destinati a ricerca innovazione e sviluppo"; ove pertinenti, dovranno essere allegate le ulteriori check list, compilate per la parte ex ante, relative alle schede tecniche n. 3 "Acquisto, leasing o noleggio di computer e apparecchiature elettriche e elettroniche", n. 6 "Servizi informatici di hosting e cloud" e n. 8 "Data center";

viii. copia del contratto di rete o di altra forma contrattuale di collaborazione volta a definire una collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti proponenti, che deve:

a) essere definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;

b) essere stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di atto prescelto;

c) essere firmato dai soggetti contraenti. Se il contratto allegato alla domanda di agevolazioni è stipulato in forma digitale, è obbligatoria la presenza della firma digitale di tutti i contraenti; se il contratto allegato alla domanda è la copia digitalizzata di un documento originale cartaceo, in cui devono essere presenti tutte le firme originali dei contraenti, è obbligatoria la firma digitale del capofila e l'accompagnamento del documento con dichiarazione di conformità all'originale a firma digitale del capofila;

d) essere redatto con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nel caso in cui il medesimo contratto includa il conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c). In alternativa, l'atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila può essere presentato in sede di perfezionamento della concessione dell'agevolazione; in tale caso, non è richiesta al contratto allegato alla domanda di agevolazioni la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, fermo restando che l'autenticazione sarà richiesta ai fini del perfezionamento del procedimento agevolativo a seguito dell'ammissione;

xi. per ciascuna impresa proponente, copia del contratto assicurativo a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, previsto dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, solo in caso di domanda di agevolazione presentata oltre il termine ultimo previsto dalla predetta legge per l'adempimento di tale obbligo di assicurazione;

xii. dichiarazione, una per ciascuno dei soggetti proponenti, relativa al rispetto dell'assenza della duplicazione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 16.

2. La domanda di agevolazione e la documentazione indicata al comma 2 devono essere presentate, pena l'invalidità e l'irricevibilità, dall'indirizzo Pec del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel caso di progetto realizzato congiuntamente, al seguente indirizzo Pec pif@pec.mase.gov.it, indicando in oggetto "M2C2-I3.5 Bando C – presentazione domanda" dalle ore 10.00 del 31 marzo 2025 alle ore 10.00 del 15 maggio 2025.

3. Il soggetto che presenta domanda assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica. L'annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del Dpr n. 642/1972, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

4. Eventuali domande di agevolazione presentate con modalità e/o tempistiche difformi da quelle previste nel presente articolo non saranno prese in considerazione.

5. Ciascuna impresa proponente può presentare, singolarmente o come co-proponente, al massimo 2 (due) proposte progettuali con riferimento alla medesima tematica di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, a condizione che le attività e gli obiettivi, anche parziali, perseguiti nell'ambito delle diverse proposte di progetto siano diversi e chiaramente distinguibili. Le proposte progettuali devono, altresì, perseguire obiettivi diversi e chiaramente distinguibili anche rispetto ad analoghe progettualità già finanziate, ai medesimi soggetti proponenti, a valere sull'Investimento 3.5.

6. Gli organismi di ricerca possono partecipare, in qualità di co-proponenti, ad un massimo di 2 (due) proposte di progetto afferenti alla medesima tematica di ricerca mediante diversi istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotate di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, a condizione che le attività che l'organismo di ricerca intende svolgere e gli obiettivi, anche parziali, che intende perseguire nell'ambito delle diverse proposte di progetto siano diversi e chiaramente distinguibili. Le proposte progettuali devono, altresì, perseguire obiettivi diversi e chiaramente distinguibili anche rispetto ad analoghe progettualità già finanziate, ai medesimi soggetti proponenti, a valere sull'Investimento 3.5.

7. Le imprese e gli organismi di ricerca hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dall'articolo 3, comma 1, del presente Avviso, tenuto conto delle riserve di cui al comma 2 del medesimo articolo.

8. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa articolata secondo quanto previsto dal successivo articolo 9. Resta fermo che le domande presentate nell'arco temporale di apertura dello sportello i cui termini sono fissati al comma 2 sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

Articolo 9

Istruttoria e valutazione delle domande

1. Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 8, comma 2, per le domande di agevolazione validamente trasmesse, la Dg Pif con il supporto di Invitalia, procede alla definizione dell'ordine di accesso all'istruttoria sulla base della posizione assunta da ciascuna domanda di agevolazione nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2.

2. L'elenco dell'ordine di accesso all'istruttoria è formato, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito con riferimento ai criteri di valutazione "Caratteristiche del soggetto proponente" e "Grado di maturità tecnologica" di cui all'allegato n. 11a secondo le modalità di attribuzione previste nello stesso allegato, utilizzando rispettivamente i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione di cui all'allegato n. 12 e nella domanda di agevolazione redatta secondo il format di cui all'allegato n. 3, ovvero, di cui all'allegato n. 7 in caso di progetti congiunti. Il predetto elenco è pubblicato sul sito web del Ministero nella sezione dedicata alla misura agevolativa e riporta il punteggio attribuito e il costo indicato in domanda di agevolazione per il progetto. Qualora nel corso delle attività istruttorie di cui al successivo comma 3, emergano dei dati utili alla formazione del predetto elenco, difformi rispetto a quelli dichiarati in sede di presentazione della domanda di agevolazione in relazione al criterio "Caratteristiche del soggetto proponente", la posizione nell'elenco viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo indicato in domanda di agevolazione.

3. A seguito della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, secondo l'ordine definito nel predetto elenco, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 3 del presente Avviso e tenuto conto delle riserve previste dal medesimo articolo 3, la Dg Pif, con il supporto di Invitalia, svolge le attività istruttorie articolate nelle seguenti due fasi:

a) fase 1: istruttoria amministrativa di ammissibilità della domanda, finalizzata a verificare la completezza della domanda e della documentazione allegata nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità formale alle agevolazioni;

b) fase 2: per le domande per le quali l'istruttoria amministrativa di ammissibilità si è conclusa con esito positivo, valutazione tecnica delle stesse sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 11b, attribuendo a ciascuna proposta progettuale un punteggio complessivo, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti al progetto per ciascun criterio di valutazione di cui al predetto allegato n. 11b.

4. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 3, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, la Dg Pif, può richiederli, una sola volta per ciascuna delle due fasi di cui al comma 3, mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto proponente, per il tramite del capofila in caso di progetti congiunti, è tenuto a riscontrare nei termini indicati nella comunicazione stessa, pari al massimo a 30 (trenta) giorni e senza richiesta di possibili proroghe.

5. Terminate le attività di cui al comma 3, la Dg Pif:

a) per le domande di agevolazione ammissibili adotta i provvedimenti di concessione di cui all'articolo 10, ove nulla osti rispetto agli adempimenti richiamati nel medesimo articolo;

b) per le domande di agevolazione inammissibili, comunica ai proponenti, ovvero al capofila nel caso di progetti congiunti, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per insussistenza dei requisiti di ammissibilità, ovvero per il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'allegato n. 11b.

6. Nel caso di variazioni intervenute, a seguito dalla presentazione della domanda di agevolazione, rispetto ai dati dichiarati in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia, i soggetti proponenti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Dg Pif ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 10.

7. Per le eventuali domande di agevolazione non istruite per intervenuto esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, tenuto conto delle riserve previste dal medesimo articolo 3, la Dg Pif comunica ai proponenti, ovvero al capofila nel caso di progetti congiunti, che le istanze non vengono istruite per via dell'insufficienza delle risorse disponili per il bando.

8. Nel caso di variazioni intervenute, a seguito dalla presentazione della domanda di agevolazione, rispetto ai dati dichiarati per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 relativamente al titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, i soggetti proponenti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Dg Pif ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Concessione delle agevolazioni

1. Per le domande di agevolazione ammissibili, la Dg Pif provvede a:

a) verificare la vigenza della regolarità contributiva del soggetto proponente nonché, ove previsto, l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

b) acquisire, nel caso dei progetti congiunti, il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e del contratto di collaborazione registrato, ove non presentati unitamente alla domanda di agevolazione;

c) richiedere alla Dg Gefim l'esecuzione dei controlli preliminari sull'assenza di doppio finanziamento e conflitto d'interessi, in coerenza con le procedure previste dalla circolare DiPNRR 62711 del 19 maggio 2022;

d) a generare il Cup per ciascun progetto nonché a registrare l'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti nei casi previsti, generando il relativo Codice Concessione Rna (Cor).

2. Ultimati gli adempimenti di cui al comma 1, ove nulla osti, la Dg Pif procede tempestivamente:

a) con l'adozione e successiva trasmissione al soggetto proponente del provvedimento di concessione delle agevolazioni, recante:

1. l'indicazione dell'importo ammesso disaggregato per l'ammontare imputabile alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale;

2. l'ammontare dell'agevolazione concessa, con evidenza della quota parte afferente alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale;

3. il codice Cup e il codice Cor, ove previsto;

b) con la sottoscrizione dell'accordo di concessione di finanziamento, recante individuazione degli obblighi e degli adempimenti connessi all'accettazione dei contributi concessi, all'attuazione dei progetti oggetto di agevolazione a valere sul Pnrr e all'applicazione della normativa pertinente richiamata nella premessa. L'accordo, il cui format è allegato al provvedimento di concessione di cui alla lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale, è redatto secondo il modello di cui all'Allegato 6 della circolare prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "Pnrr – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure".

3. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili previsti dall'ultima domanda di agevolazione ritenuta ammissibile, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all'importo richiesto, fatta salva la facoltà per il soggetto proponente di rinunciare alla concessione parziale, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, del presente Avviso.

Articolo 11

Erogazione delle agevolazioni e procedure di controllo

1. I Soggetti beneficiari/attuatori del contributo possono richiedere, a seguito della registrazione dell'accordo di concessione di finanziamento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) del presente Avviso, da parte della Corte dei conti, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, l'erogazione di un'anticipazione fino ad un massimo del 30 (trenta) per cento del contributo concesso per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni. L'anticipazione richiesta deve essere garantita, per il suo intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026, rilasciata nell'interesse di ciascun Soggetto beneficiario/attuatore e a favore del Ministero – Dipartimento energia – Direzione generale programmi e incentivi finanziari da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di prefinanziamento, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del Tur vigente al momento dell'erogazione. Tale anticipazione deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, oggetto delle richieste di erogazione di cui ai successivi commi. Ciascun Soggetto beneficiario/attuatore potrà richiedere lo svincolo della polizza a garanzia alla presentazione della richiesta di erogazione del saldo ovvero in sede di richiesta di erogazione intermedia di importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione erogata.

2. Per le erogazioni delle successive quote di contributo, i Soggetti beneficiari/attuatori possono richiedere, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90 (novanta) per cento del contributo concesso, inclusa l'eventuale anticipazione di cui al precedente comma 1.

3. La richiesta di erogazione del saldo, pari al 10 (dieci) per cento del contributo concesso, dovrà essere presentata dai Soggetti beneficiari/attuatori, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, entro la data del 30 ottobre 2026.

4. In via preliminare e prodromica alla richiesta di erogazione del saldo, e comunque entro la data del 30 giugno 2026, i Soggetti beneficiari/attuatori trasmettono, inoltre, la seguente documentazione:

a) la relazione finale di progetto avvalendosi dell'apposito format accluso alle Linee guida per i Soggetti attuatori;

b) la documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi entro la data di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d);

c) la dichiarazione in merito al principio "non arrecare un danno significativo" – Dnsh di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del presente Avviso, secondo il format di cui all'allegato n. 15, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del Soggetto beneficiario/attuatore, ovvero, dal legale rappresentante/procuratore speciale del capofila in caso di progetti congiunti. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata la check list, compilata anche per la parte ex post, relativa alla scheda tecnica n. 26 "Finanziamenti a imprese e ricerca/Attività e finanziamenti destinati a ricerca innovazione e sviluppo"; ove pertinenti, dovranno essere allegate le ulteriori check list, compilate anche per la parte ex post, relative alle schede tecniche n. 3 "Acquisto, leasing o noleggio di computer e apparecchiature elettriche e elettroniche", n. 6 "Servizi informatici di hosting e cloud" e n. 8 "Data center";

d) la dichiarazione del legale rappresentante/procuratore speciale di ciascun Soggetto beneficiario/attuatore di assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241.

5. Le richieste a titolo di anticipazione, quote intermedie e saldo di cui ai precedenti commi del presente articolo, sono presentate secondo le modalità indicate dalla circolare Mase-Dggefim n. 32927 del 20 febbraio 2025, le procedure previste nel Manuale del Sistema di gestione e controllo adottato dal Ministero per l'attuazione delle misure Pnrr di competenza ed in particolare nelle Linee guida per i Soggetti attuatori pubblicate sulla dedicata pagina del sito istituzionale del Ministero.

6. Oltre alle indicazioni fornite nei precedenti commi e a quanto previsto nella circolare Rgs-Mef dell'8 gennaio 2025, n. 1, i documenti giustificativi delle spese oggetto delle richieste di erogazione intermedie e del saldo, da conservare a cura del Soggetto beneficiario/attuatore e produrre su richiesta del Ministero o degli altri organismi di controllo nazionali ed europei:

a) dovranno essere annullati in modo indelebile dalla dicitura "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU — Pnrr, M2C2.3.5 – Dm 13 dicembre 2024 n. 438, articolo 1, comma 1, lettera d) — Ammesso per l'intero importo (o per l'importo di euro )";

b) dovranno essere corredati dai documenti giustificativi di pagamento nei quali, laddove previsto dalla normativa applicabile, dovrà essere indicato il Codice unico di progetto (Cup) e il Codice identificativo di gara (Cig);

7. Tutte le spese dichiarate dai Soggetti beneficiari/attuatori sono sottoposte alle verifiche amministrative da parte del Ministero, che potranno essere svolte anche in conformità a quanto previsto dalla Linee guida per gli stati membri sulle verifiche di gestione EGESIF_14-0012_02 final, al fine di accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa oggetto di attestazione.

8. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata, ove pertinente, all'accertamento dell'assenza del Soggetto beneficiario/attuatore dall'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita "visura Deggendorf" rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti.

9. Il Ministero potrà, in qualsiasi momento, eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa dei Soggetti beneficiari/attuatori per verificare la veridicità delle spese dichiarate e dei costi attestati, lo stato di avanzamento del progetto e la presenza dei beni rendicontati.

Articolo 12

Variazioni

1. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al progetto ammesso alle agevolazioni. Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione della proposta progettuale ammessa e del relativo cronoprogramma devono essere preventivamente comunicate e sono ammissibili a condizione che sia assicurato il rispetto del termine ultimo di realizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) del presente Avviso.

2. Non sono ammesse variazioni che prevedano la sostituzione dei Soggetti beneficiari/attuatori ammessi alle agevolazioni. Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda.

3. Le variazioni, comprese eventuali rimodulazioni degli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse a ciascun Soggetto beneficiario/attuatore, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dai Soggetti beneficiari/attuatori, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, al seguente indirizzo di Pec pif@pec.mase.gov.it, indicando in oggetto "M2C2-I3.5 Bando C – variazione progettuale" affinché proceda, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione dei casi di decadenza della domanda o delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 16 del presente Avviso. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa e da idonea documentazione a supporto.

4. Le variazioni non potranno in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione già concessa.

Articolo 13

Obblighi del Soggetto beneficiario/attuatore

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente Avviso, il Soggetto beneficiario/attuatore è tenuto al rispetto degli ulteriori obblighi e impegni connessi all'utilizzo delle risorse del Pnrr e, in particolare, deve:

a) avviare tempestivamente le attività progettuali entro i termini di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) per non incorrere in ritardi attuativi e concludere gli interventi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera d) del presente Avviso, nonché sottoporre al Ministero eventuali modifiche alle iniziative agevolate, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Avviso;

b) rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa unionale e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (Ue) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche e integrazioni;

c) rispettare quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (Ue) 2021/241, fornendo il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dal predetto articolo anche in caso di ricorso a sub-appaltatori o sub-contraenti e trasmettendo i relativi dati al Ministero;

d) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del Pnrr;

e) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2024/2509 e nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241;

f) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;

g) adottare il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessaria per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera d) del regolamento (Ue) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero;

h) presentare, per il tramite del capofila in caso di progetti congiunti, le richieste di erogazione delle agevolazioni nel rispetto delle procedure e modalità di cui all'articolo 11;

i) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero;

j) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (Ue) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del Pnrr, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

k) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, inclusi quelli inerenti all'avanzamento verso il conseguimento di milestone e target associati al progetto, per la quota parte di competenza, e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa;

l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale e della documentazione giustificativa delle spese dichiarate e dei costi esposti maturati in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni — nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 — che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del Pnrr, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale per il Pnrr, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'Olaf, della Corte dei Conti europea (Eca), della Procura europea (Eppo) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'Olaf, la Corte dei conti e l'Eppo a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (Ue, Euratom, 2024/2509);

m) rispettare l'obbligo di indicazione del Cup e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (Cig), su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute — o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi — inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione di cui al presente Avviso. Nel caso di spese ammissibili ai sensi dell'Avviso che siano antecedenti all'assegnazione del Cup, il Soggetto beneficiario/attuatore adotta una delle specifiche misure correttive previste dalle Linee guida per i Soggetti attuatori;

n) assicurare che l'emissione delle fatture, ove prevista, avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'Iva;

o) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del Pnrr relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (Dnsh) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Tue, 8, 10, 19 e 157 del Tfue, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (Dnsh), il Soggetto beneficiario/attuatore è tenuto a rispettare quanto prescritto dalla circolare Rgs-Mef n. 22 del 14 maggio 2024 e, in particolare, dalle schede tecniche applicabili alle attività di progetto: scheda n. 26 "Finanziamenti a imprese e ricerca" per la parte relativa a "Attività e finanziamenti destinati a ricerca innovazione e sviluppo" e, ove pertinenti, scheda n. 3 "Acquisto, leasing o noleggio di computer e apparecchiature elettriche e elettroniche", scheda n. 6 "Servizi informatici di hosting e cloud" e scheda n. 8 "Data center";

p) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241;

q) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;

r) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dal Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;

s) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale in tema di appalti e aiuti di Stato;

t) adempiere agli obblighi di cui sopra sulle base delle procedure e delle indicazioni operative contenute nelle Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero;

u) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare prevista per l'attuazione del Pnrr, per quanto di competenza.

Articolo 14

Controlli

1. Il Ministero ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto di cui all'articolo 5 del presente Avviso, anche in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, la corretta attuazione degli interventi finanziati, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo". Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, della qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai Soggetti beneficiari/attuatori durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente Avviso.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese dichiarate e ai costi attestati — in caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – in sede di richieste di erogazione, intermedia e finale, di cui all'articolo 11 sono tenuti a disposizione dal Soggetto beneficiario/attuatore nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il Soggetto beneficiario/attuatore consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi.

Articolo 15

Cumulo delle agevolazioni

1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso:

a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (Ue) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023;

b) possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni e che le stesse non siano finanziate da programmi e strumenti dell'Unione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 del presente Avviso, e nei limiti delle indicazioni fornite dalla circolare Mef-Rgs del 28 marzo 2024, n. 13.

Articolo 16

Revoca e rinuncia dell'agevolazione

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento della Dg Pif, in caso di:

a) verifica, nelle fasi successive all'ammissione alle agevolazioni, dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario/attuatore e non sanabili;

b) fallimento del Soggetto beneficiario/attuatore, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5;

c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

d) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'articolo 5, comma 2, lettera c);

e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

f) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera d), per la realizzazione del progetto;

g) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro la data di cui all'articolo 11, comma 4;

h) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.

2. Nei casi di revoca totale delle agevolazioni, il Soggetto beneficiario/attuatore non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni al Soggetto beneficiario/attuatore è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.

4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera h), la revoca è parziale o totale a seconda della fattispecie riscontrata.

5. Nel caso di apertura nei confronti del Soggetto beneficiario/attuatore di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la Dg Pif valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata alla Dg Pif che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

6. Ciascun Soggetto beneficiario/attuatore può rinunciare alle agevolazioni assegnate a valere sul presente Avviso dandone comunicazione alla Dg Pif con comunicazione da trasmettersi al seguente indirizzo Pec pif@pec.mase.gov.it, indicando in oggetto "M2C2-I3.5 Bando C – rinuncia". La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi dai soggetti proponenti nonché dai Soggetti beneficiari/attuatori nel corso del procedimento sono trattati dal Ministero ai sensi della disciplina di cui al regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation — Gdpr) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241. I soggetti proponenti nonché i soggetti terzi i cui dati personali sono trasmessi al Ministero per le finalità del presente Avviso, sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile nell'apposita sezione dedicata alla misura agevolativa del sito web del Ministero (www.mase.gov.it).

Articolo 18

Risoluzione di controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.

2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale amministrativo regionale.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e nella piattaforma telematica "incentivi.gov.it". Dell'avvenuta pubblicazione viene data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Gli interventi di cui al presente Avviso sono attuati nel rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione europea previste per gli aiuti riconosciuti ai sensi del regolamento Gber.

3. La registrazione del regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, è effettuata dalla Dg Pif. La Dg Pif provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. La registrazione effettuata ai sensi del presente comma assolve, in conformità all'articolo 16, comma 1, del citato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'articolo 9 del regolamento Gber.

5. In ottemperanza all'articolo 7 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, nell'Allegato n. 1 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente Avviso.

6. Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso possono essere richiesti entro la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione stabilita all'articolo 8, comma 2, unicamente al seguente indirizzo Pec pif@pec.mase.gov.it, indicando in oggetto "M2C2-I3.5 Bando C – richiesta chiarimento". Alle richieste pervenute potrà essere data risposta mediante la pubblicazione di Faq nell'apposita sezione dedicata alla misura nel sito web del Ministero.

8. Il responsabile del presente Avviso è il Dirigente pro tempore della divisione III della Dg Pif del Ministero.

9. Gli allegati di seguito elencati sono pubblicati nell'apposita sezione del sito internet del Ministero dedicata all'intervento:

a) Allegato n. 1 "Oneri informativi";

b) Allegato n. 2 "Criteri per la determinazione dei costi ammissibili";

c) Allegato n. 3 "Modulo di domanda unico soggetto";

d) Allegato n. 4 "Scheda tecnica";

e) Allegato n. 5 "Piano di sviluppo";

f) Allegato n. 6 "Prospetto calcolo parametri dimensionali";

g) Allegato n. 7 "Modulo domanda più proponenti";

h) Allegato n. 8 "Dichiarazione requisiti impresa";

i) Allegato n. 9 "Dichiarazione requisiti Organismi di ricerca";

j) Allegato n. 10a "Antimafia – Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Cciaa";

k) Allegato n. 10b "Antimafia – Dichiarazione familiari conviventi";

l) Allegato n. 11a "Criteri di valutazione per la definizione dell'ordine di avvio dei progetti alla fase istruttoria";

m) Allegato n. 11b "Criteri di valutazione delle proposte progettuali";

n) Allegato n. 12 "Dichiarazione relativa ai dati utili per il calcolo dei criteri di valutazione di cui all'Allegato n. 11a";

o) Allegato n. 13 "Dichiarazione titolare effettivo soggetto privato";

p) Allegato n. 14 "Dichiarazione titolare effettivo soggetto pubblico";

q) Allegato n. 15 "Dichiarazione Dnsh";

r) Allegato n. 16 "Dichiarazione assenza duplicazione dei finanziamenti".

 

Allegato 1

Oneri informativi

Oneri informativi

Formato: .pdf - Dimensioni: 254 KB


 

Allegato 2

Criteri per la determinazione dei costi ammissibili

Criteri per la determinazione dei costi ammissibili

Formato: .pdf - Dimensioni: 415 KB


 

Allegato 3

Modulo di domanda unico soggetto

Modulo di domanda unico soggetto

Formato: .pdf - Dimensioni: 372 KB


 

Allegato 4

Scheda tecnica

Scheda tecnica

Formato: .pdf - Dimensioni: 325 KB


 

Allegato 5

Piano di sviluppo

Piano di sviluppo

Formato: .pdf - Dimensioni: 606 KB


 

Allegato 6

Prospetto calcolo parametri dimensionali

Prospetto calcolo parametri dimensionali

Formato: .pdf - Dimensioni: 375 KB


 

Allegato 7

Modulo domanda più proponenti

Modulo domanda più proponenti

Formato: .pdf - Dimensioni: 400 KB


 

Allegato 8

Dichiarazione requisiti impresa

Dichiarazione requisiti impresa

Formato: .pdf - Dimensioni: 346 KB


 

Allegato 9

Dichiarazione requisiti Organismi di ricerca

Dichiarazione requisiti Organismi di ricerca

Formato: .pdf - Dimensioni: 365 KB


 

Allegato 10a

Antimafia – Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Cciaa

 

Allegato 10b

Antimafia – Dichiarazione familiari conviventi

Antimafia – Dichiarazione familiari conviventi

Formato: .pdf - Dimensioni: 219 KB


 

Allegato 11a

Criteri di valutazione per la definizione dell'ordine di avvio dei progetti alla fase istruttoria

 

Allegato 11b

Criteri di valutazione delle proposte progettuali

Criteri di valutazione delle proposte progettuali

Formato: .pdf - Dimensioni: 234 KB


 

Allegato 12

Dichiarazione relativa ai dati utili per il calcolo dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 11a

 

Allegato 13

Dichiarazione titolare effettivo soggetto privato

Dichiarazione titolare effettivo soggetto privato

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Allegato 14

Dichiarazione titolare effettivo soggetto pubblico

Dichiarazione titolare effettivo soggetto pubblico

Formato: .pdf - Dimensioni: 259 KB


 

Allegato 15

Dichiarazione Dnsh

Dichiarazione Dnsh

Formato: .pdf - Dimensioni: 250 KB


 

Allegato 16

Dichiarazione assenza duplicazione dei finanziamenti

Dichiarazione assenza duplicazione dei finanziamenti

Formato: .pdf - Dimensioni: 764 KB


 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 del regolamento (Ue) 2016/679