Rettifica 28 aprile 2025, n. 90356
Progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili - Rettifica del regolamento 2024/1781/Ue
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Rettifica 28 aprile 2025, n. 90356
(Guue 28 aprile 2025)
1. Pagina 47, articolo 20, secondo comma, lettera d):
anziché: "d) definire le priorità a norma dell'articolo 26.",
leggasi: "d) definire le priorità relative ai prodotti di consumo invenduti in relazione ai quali deve essere presa in considerazione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, l'introduzione di un divieto di distruzione da parte degli operatori economici, in particolare le apparecchiature elettriche ed elettroniche al momento dell'individuazione, in un primo momento, di tali prodotti di consumo invenduti.".
2. Pagina 60, articolo 41, paragrafo 4:
anziché: "4. I prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue a norma del regolamento (Ce) n. 66/2010 sono considerati conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti in tale atto delegato nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dai criteri del marchio Ecolabel Ue stabiliti conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento.",
leggasi: "4. I prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue a norma del regolamento (Ce) n. 66/2010 sono considerati conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti in tale atto delegato nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dai criteri del marchio Ecolabel Ue stabiliti conformemente all'articolo 8 di tale regolamento.".
3. Pagina 70, articolo 65, paragrafo 3, quinto comma:
anziché: "Gli obiettivi richiedono, su base annuale o pluriennale, una percentuale minima di appalti pari al 50% condotti a livello delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, o a livello nazionale aggregato, per i prodotti più ecosostenibili di cui al quarto comma.",
leggasi: "Gli obiettivi richiedono, su base annuale o pluriennale, una percentuale minima di appalti pari al 50% condotti a livello delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, o a livello nazionale aggregato, per i prodotti più ecosostenibili.".
4. Pagina 73, articolo 69, paragrafo 5:
anziché: "5. Le informazioni da fornire alla Commissione e agli altri Stati membri in conformità del paragrafo 4 del presente articolo sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (Ue) 2019/1020 e includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari per l'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e la non conformità effettiva, […]",
leggasi: "5. Le informazioni da fornire alla Commissione e agli altri Stati membri in conformità del paragrafo 4 del presente articolo sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (Ue) 2019/1020 e includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari per l'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio interessato, […]".