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Disposizioni trasversali
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 22 aprile 2025, n. 748

Informazione ambientale – Nozione – Articolo 2, Dlgs 195/2005 – Cave – Informazioni relative alla produzione di ogni specifica cava e di ciascun operatore – Dati  che hanno ad oggetto lo stato di sfruttamento economico e il quantitativo di asportazione della matrice suolo – Rientrano – Diritto di accesso – Sussistenza – Articolo 3, Dlgs 195/2005 – Obbligo di fornire l'informazione a chiunque ne faccia richiesta senza obbligo di dichiarare il proprio interesse – Sussistenza – Deroghe al diritto di accesso – Articolo Normativa sull'accesso civico – Articolo 40, Dlgs 33/2023 – Prevalenza del Dlgs 195/2005 – Sussistenza – Regime di deroga – Articolo 5, Dlgs 195/2005 – Obbligo di interpretazione restrittiva – Sussistenza – Esclusione del diritto di accesso per esigenza di riservatezza commerciale o industriale – Quantità estratte dalle singole cave – Non rientra – Diritto all'accesso dell'informazione ambientale – Sussistenza

 

Gli Enti locali sono obbligati a fornire a chiunque ne faccia richiesta e "senza che questi debba dichiarare il proprio interesse" i dati sulla produzione di ogni singola cava e di ogni singolo operatore che esercita l'attività estrattiva.
Avendo ad oggetto lo sfruttamento economico e il quantitativo di asportazione della matrice suolo in virtù delle singole concessioni stipulate dall'Ente locale con i diversi imprenditori, sottolinea il Tar della Toscana nella sentenza 748/2025, tali dati integrano la definizione di "informazione ambientale" dettata dal Dlgs 195/2005. L'accesso a tali informazioni è quindi ammesso da parte di qualunque soggetto ne faccia richiesta.
Non sono invece applicabili le ipotesi per le quali lo stesso Dlgs 195/2005 esclude il diritto di accesso. Le informazioni richieste, in particolare, non violano la riservatezza in quanto non riguardano elementi che caratterizzano l'organizzazione aziendale (produttiva, del lavoro o della commercializzazione del materiale estratto), non integrano "segreti industriali" o "commerciali" e neanche consentono l'individuazione di clienti o fornitori.
Il Tar ha così avallato la richiesta presentata da un'associazione ambientale di accedere ai dati relativi alla produzione pluriennale di ogni singola cava sul territorio regionale, con indicazione dei concessionari e dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'autorità estrattiva. Bocciando la posizione del Comune che si era limitato a trasmettere i dati di produzione delle cave, senza però ricondurre i diversi quantitativi di materiale estratto alle singole cave. (AG)

Tar Toscana

Sentenza 22 aprile 2025, n. 748