Sentenza Corte di Giustizia Ue 15 maggio 2025, causa C-414/23
Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Emission trading) – Articolo 19, direttiva 2003/87/Ce – Registro dell'Unione – Regolamento 389/2013/Ue – Iscrizione di una restituzione delle suddette quote in tale registro – Irrevocabilità delle operazioni – Articolo 40, regolamento 389/2013/Ue (N.d.R.: ora articolo 36, regolamento 2019/1122/Ue) – Annullamento delle operazioni completate – Articolo 70, regolamento 389/2013/Ue (N.d.R.: ora articolo 58, regolamento 2019/1122/Ue) – Restituzione in forza di una disposizione dell'Unione successivamente invalidata dalla Corte – Impossibilità, per il gestore di una impresa "virtuosa", di recuperare le quote interessate per il periodo di cui trattasi – Violazione del diritto di proprietà – Articolo 17, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Insussistenza – Diritto di risarcimento – Sussistenza
L'impresa "virtuosa" che non può (ri)utilizzare sul mercato le quote di emissione accreditate dall'autorità competente per porre rimedio a una normativa non valida ha, quantomeno, il diritto a un risarcimento economico.
Il risarcimento in questione, precisa la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 15 maggio 2025 (causa C-414/23), deve in linea di massima condurre a porre il gestore dell'impresa "in una posizione materialmente equivalente, sul piano economico" a quella del gestore che, invece, è in grado di sfruttare l'accreditamento, utilizzandolo per rientrare nel proprio tetto di emissioni negli anni successivi.
Nel caso specifico, una fabbrica di prodotti biologici si è vista riaccreditare dall'autorità competente delle quote di emissione che aveva restituito in applicazione di regole Ue poi dichiarate invalide dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 19 gennaio 2017). Il gestore, tuttavia, non può utilmente "sfruttarle" avendo nel frattempo realizzato un sostanziale azzeramento delle emissioni: con i nuovi livelli, secondo le stime, servirebbero almeno seimila anni per utilizzare tutte le quote restituite. Né può venderle ad altri soggetti sul mercato, visto il principio di irrevocabilità delle operazioni contabilizzate nel Registro Ue delle quote.
Un Giudice finlandese ha così sollevato il dubbio che tale disciplina possa risolversi in una violazione del diritto di proprietà del gestore dell'impianto. La risposta della Cge è stata negativa. Secondo il Giudice Ue, infatti, sono le stesse regole Ue ad escludere l'imposizione di "oneri sproporzionati" ai gestori degli impianti. Questi, in particolare, non possono essere svantaggiati per il solo fatto che hanno ridotto le emissioni diminuendo così l'interesse a ricevere accrediti di quote per l'utilizzo in futuri periodi di scambio. In tale ipotesi, quindi, deve essere assicurato un risarcimento quantomeno economico. (AG)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 15 maggio 2025, causa C-414/23
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