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Albo nazionale gestori ambientali
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 29 maggio 2025, n. 4691

Albo gestori ambientali - Rifiuti - Impresa di manutenzione di impianti di depurazione - Raccolta e trasporto di residui di vagliatura, rifiuti dell'eliminazione della sabbia, fanghi da trattamento acque reflue urbane - Richiesta di iscrizione nella Categoria 2-bis dell'Albo nazionale gestori ambientali "Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti" ai sensi dell'articolo 8 del Dm 120/2014 - Diniego - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Mancanza del requisito di "produttore iniziale di rifiuti" cioè del soggetto che dà origine al rifiuto e lo produce per effetto diretto del proprio lavoro - Sussistenza - Obbligo comunque di iscrizione dell'impresa di manutenzione dei depuratori all'Albo nazionale gestori ambientali in altra Categoria ai sensi dell'articolo 230, comma 5 del Dlgs 152/2006 nonché di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - Sussistenza

L'impresa che svolge attività di pulizia manutentiva dei depuratori, per operare nel rispetto della legge deve iscriversi sia all'Albo dei gestori ambientali che a quello dei trasportatori di cose per conto terzi.
A sottolinearlo è il Consiglio di Stato nella sentenza 29 maggio 2025, n. 4691. I Giudici – per quanto l'impresa del caso di specie svolgesse manutenzione dei depuratori - richiamano l'articolo 230 del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) riferito ai manutentori delle reti fognarie. E nel farlo affermano come anche chi effettua attività di manutenzione depuratori è tenuto sia alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai fini della raccolta e traporto dei rifiuti, sia al possesso della iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi(articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298).
Per quanto riguarda gli adempimenti connessi all'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, la normativa (articolo 8 del Dm 120/2014) prevede che le aziende (di raccolta, trasporto, bonifica), a seconda dell'attività svolta debbano fare domanda di iscrizione ad una delle individuate Categorie (sono 10). L'azienda in questione intendeva raccogliere e trasportare una serie di rifiuti non pericolosi quali residui di vagliatura, rifiuti dell'eliminazione della sabbia, fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane. Pertanto chiedeva l'iscrizione nella Categoria 2-bische ricomprende i "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti".
L'accesso era negato dall'Albo gestori ambientali. Una risposta legittima, affermano i Magistrati. Infatti l'operatore è un "produttore di rifiuti", ma non un "produttore iniziale", cioè il soggetto che dà origine al residuo generandolo come effetto diretto del proprio lavoro. Nel caso di specie il rifiuto è già esistente in natura e l'impresa si occupa della sua rimozione ai fini del trasporto. Pertanto l'iscrizione va chiesta per altra Categoria. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 29 maggio 2025, n. 4691