Sentenza Tar Liguria 4 luglio 2023, n. 688
Rifiuti - Pulizia manutentiva delle reti fognarie ex articolo 230, Dlgs 152/2006 - Società in house esercente il servizio idrico integrato per conto di un gruppo di Comuni - Obbligo di iscrizione all'Albo autotrasportatori di cose per conto terzi ai sensi dell'articolo 230, comma 5 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Ragioni - Statuto della società in house - Esercizio dell'attività di trasporto delle acque reflue non solo per conto dei Comuni soci ma anche per conto di soggetti terzi - Sussistenza - Rigetto della domanda di iscrizione all'Albo gestori ambientali ex Dm 120/2014 per mancanza dell'iscrizione iscrizione all'Albo autotrasportatori di cose per conto terzi - Legittimità - Sussistenza
Senza iscrizione all'Albo autotrasportatori in conto terzi ai sensi dell'articolo 230, Dlgs 152/2006 niente iscrizione all'Albo gestori ambientali a società "in house" che gestisce rifiuti da pulizia fognature.
Ad affermarlo il Tar Liguria nella sentenza 4 luglio 2023, n. 688 che ha confermato la legittimità del diniego della domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali proposta da una società "in house" esercente il Servizio idrico integrato per conto di un gruppo di Comuni, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali classificati con il Codice Eer 20 03 04 ("fanghi delle fosse settiche") e 20 03 06 ("rifiuti della pulizia delle fognature").
Decisivo ai fini del rigetto della domanda il fatto che la società non fosse iscritta all'Albo delle imprese esercenti autotrasporto di cose conto terzi come previsto dall'articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006 dedicato ai rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie. Di fronte all'obiezione dell'azienda secondo la quale l'attività di trasporto dei reflui fosse "in contro proprio", cioè solo nei confronti degli Enti locali associati, i Giudici liguri hanno invece fatto notare come lo statuto sociale della società prevede che l'attività deve essere svolta nella misura minima del 80% in favore dei Comuni soci, aprendo quindi alla possibilità di svolgerla per il 20% per conto di terzi privati committenti, estranei alla compagine sociale. Pertanto scatta l'obbligo di iscrizione all'Albo autotrasportatori in conto terzi, senza la quale non può essere accolta la domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. (FP)
Tar Liguria
Sentenza 4 luglio 2023, n. 688
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