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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 4 giugno 2025, n. 4858

Rifiuti - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Collocazione dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti urbani da parte del gestore del servizio - Danneggiamento di un esercizio commerciale per effetto dell'incendio dei contenitori per i rifiuti collocati vicino all'attività commerciale - Domanda di risarcimento danni - Giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera p), del Dlgs 104/2010 - Esclusione - Responsabilità per danni derivanti da beni che si hanno in custodia ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussistenza

Se dal posizionamento dei cassonetti per i rifiuti derivano dei danni all'esercizio commerciale situato vicino, il risarcimento va chiesto al Giudice ordinario e non a quello amministrativo.
Il Consiglio di Stato (sentenza 4 giugno 2025, n. 4858) ha così rigettato le doglianze del titolare di un chiosco in un Comune del Lazio danneggiato da un incendio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti solidi urbani collocati accanto alla struttura e non spostati nonostante le richieste del gestore del negozio. Ad essere chiamato in causa dal negoziante era stato il gestore del servizio rifiuti che aveva collocato i bidoni per il loro conferimento.
I Magistrati amministrativi hanno sottolineato la loro "incompetenza" a decidere sulla richiesta di risarcimento dei danni. È vero che – ai sensi dell'articolo 133 del Dlg 104/2010 (Codice del processo amministrativo) - sulle controversie relative all'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani decide il Giudice amministrativo. Ma solo in relazione a provvedimenti espressione di un potere esercitato dall'Amministrazione pubblica come Autorità. Qui la fonte del danno – affermano i Giudici – è un "comportamento meramente materiale", cioè la decisione di dove installare i contenitori per la raccolta dei rifiuti. Per questo "ricade al di fuori del perimetro della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di gestione di rifiuti."
In tale caso "nessuna spendita di poteri pubblicistici viene in rilievo". Il gestore del servizio sarebbe eventualmente responsabile – conclude il Consiglio di Stato – per supposte lesioni causate a terzi dal bene (i cassonetti raccogli rifiuti) che ha in custodia ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile. Per tali controversie la giurisdizione è del Giudice ordinario e non di quello amministrativo. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 4 giugno 2025, n. 4858