Rifiuti
Normativa Vigente

Delibera Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif

Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 - Metodo tariffario Tari

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif

(Pubblicata sul sito Internet dell'Autorità il 31 ottobre 2019)

Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1085a riunione del 31 ottobre 2019

Visti:

— la direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come successivamente modificata e integrata dalla direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito direttiva 1999/31/Ce);

— la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (di seguito: direttiva 2008/98/Ce) come successivamente modificata e integrata;

— la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/Ue), che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti (di seguito: direttiva 2018/851/Ue);

— la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (di seguito: direttiva 2018/852/Ue);

— la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995), come successivamente modificata e integrata;

— il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/2000);

— il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/2006);

— la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/2006);

— il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/2011), recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;

— la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/2013);

— la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/2017);

— la legge 4 ottobre 2019, n. 117, e in particolare l'articolo 16, contenente i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 e della direttiva (Ue) 2018/852;

— il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito Dpr 158/1999) recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

— il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

— il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", e, in particolare, l'allegato A;

— la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;

— la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 225/2018/R/Rif (di seguito: deliberazione 225/2018/R/Rif), recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 714/2018/R/Rif (di seguito: deliberazione 714/2018/R/Rif), recante "Richiesta di informazioni in tema di servizio di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati";

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 715/2018/R/Rif (di seguito: deliberazione 715/2018/R/Rif), recante "Avvio di procedimento per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019";

— la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: deliberazione 242/2019/A), recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente";

— la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/Rif (di seguito: deliberazione 303/2019/R/Rif), recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/Rif e 715/2018/R/Rif, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati — con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi";

— la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed AUTONOMIE locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";

— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

— il documento per la consultazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 713/2018/R/Rif (di seguito: documento per la consultazione 713/2018/R/Rif), recante "Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione";

— il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/Rif (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/Rif), recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";

— il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti" (di seguito: documento per la consultazione 352/2019/R/Rif);

— il comunicato dell'Autorità, pubblicato in data 10 maggio 2018 (di seguito: comunicato 10 maggio 2018).

Considerato che:

— la direttiva 1999/31/Ce definisce requisiti tecnici e operativi volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, nonché i rischi per la salute umana, risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica, prevedendo espressamente, all'articolo 10, che debbano essere adottate "misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, […] e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti";

— la direttiva 2008/98/Ce stabilisce un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'Ue, finalizzato alla protezione dell'ambiente e della salute umana, e in particolare:

— all'articolo 14 stabilisce che, secondo il principio "chi inquina paga", "i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti";

— agli articoli 3, 8 e 8-bis introduce il concetto di responsabilità estesa del produttore, volto "[…] ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto", comprese le attività post-consumo di ritiro, riciclo e smaltimento finale;

— all'articolo 4 stabilisce una gerarchia dei rifiuti, che rappresenta l'ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti sulla base del quale occorre prioritariamente perseguire l'obiettivo della prevenzione dei rifiuti e, successivamente, quelli della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e, da ultimo, quello dello smaltimento dei rifiuti;

— all'articolo 16, al fine di perseguire i principi di autosufficienza e di prossimità, impegna gli Stati membri ad adottare "le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, […]", allo scopo di consentire alla comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti;

— la direttiva 2018/851/Ue, che ha modificato la direttiva 2008/98/Ce, ha previsto l'implementazione di un modello di economia circolare, e, in particolare:

• ha stabilito che gli Stati membri ricorrano "a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti" quali i regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw), definiti dall'allegato IV-bis come regimi che "gravano sui produttori di rifiuti sulla base dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati" (articolo 1, commi 4 e 10); all'articolo1, ha introdotto una nuova definizione di rifiuti urbani, come "a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici";

— in relazione alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti, ha introdotto nella direttiva 2008/98/Ce, l'articolo 8-bis, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, "coprano i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nello Stato membro interessato:

• costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, e i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;

• costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;

• costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, lettera c)".

Considerato, inoltre, che:

— il decreto legislativo 152/2006, nella parte IV, contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e tra l'altro:

• definisce la "gestione" dei rifiuti, come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario" (articolo 183, comma 1, lettera n);

• definisce la "gestione integrata dei rifiuti" come "il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade […], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti" (articolo 183, comma 1, lettera ll), ove l'attività di spazzamento delle strade è "una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito" (articolo 183, comma1, lettera oo);

• classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In particolare, ai sensi dell'articolo 184, sono rifiuti urbani:

"a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)";

• disciplina il riparto delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali in materia di gestione dei rifiuti, fissando una complessa distribuzione delle competenze tra i diversi livelli territoriali, stabilendo, che alle Regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani (articolo 196);

• detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200);

• prevede, tra le disposizioni inerenti all'incremento della raccolta differenziata e, in particolare, al recupero e alla gestione ambientale degli imballaggi, che "sono a carico dei produttori e degli utilizzatori: a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro; c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari" (articolo 221, comma 10);

— l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;

— il citato articolo 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli Enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo […]";

— il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/2011, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale.

Considerato, poi, che:

— con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la Tari, quale componente dell'imposta unica comunale (Iuc), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

— in particolare, l'articolo 1 della legge 147/2013:

• al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il Dpr 158/1999 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", il Comune "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti";

• al comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

• al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

• al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]";

— l'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 stabilisce che: "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ";

— l'articolo 151 del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

— ai sensi del successivo articolo 174 del decreto legislativo 267/2000, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale può proporre emendamenti allo schema di bilancio già presentato al Consiglio comunale e in corso di approvazione, motivati da variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute;

— l'articolo 193 del citato decreto legislativo 267/2000 attribuisce, inoltre, agli Enti locali la possibilità di modificare le tariffe nel corso dell'esercizio finanziario, in caso di esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Considerato, anche, che:

— l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, […] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori […]";

— l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";

— inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

• "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga'" (lettera f);

• "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lettera h);

• "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi".

Considerato che:

— con deliberazione 225/2018/R/Rif, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito: rifiuti urbani o RU);

— con comunicato 10 maggio 2018, l'Autorità, contestualmente all'avvio del procedimento sopra richiamato, ha chiarito che "al fine di garantire agli operatori e a tutte le parti interessate un quadro di regole certe e chiare, sino all'adozione dei provvedimenti tariffari in esito al procedimento di cui sopra continueranno ad applicarsi transitoriamente i criteri e le modalità operative disposti dalla disciplina previgente alla legge n. 205/17";

— con il documento per la consultazione 713/2018/R/Rif, anche sulla base degli elementi raccolti nell'ambito dei focus group organizzati con alcune delle principali associazioni degli operatori del settore, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1 gennaio 2020;

— con il medesimo documento, l'Autorità ha chiarito che "al fine di assolvere i compiti che la legge le ha affidato in materia di ciclo dei rifiuti e, in particolare, al fine di garantire che, per gli anni 2018 e 2019, le tariffe praticate agli utenti siano coerenti con i principi fondamentali dell'ordinamento tariffario, quali quelli dell'efficienza dei costi, l'Autorità intende istituire un sistema di monitoraggio che consenta di valutare l'efficienza dei costi sostenuti nello svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione", e ha precisato che "gli orientamenti per la definizione dei criteri di monitoraggio e il criterio di riconoscimento dei costi efficienti sostenuti saranno oggetto di consultazione";

— nel citato documento per la consultazione 713/2018/R/Rif, l'Autorità ha altresì precisato che "i criteri relativi al primo periodo di regolazione tariffaria, tenuto conto delle attività di monitoraggio relative alle annualità 2018 e 2019 […], saranno oggetto di uno specifico provvedimento dell'Autorità che sarà adottato nel corso del 2019";

— con deliberazione 714/2018/R/Rif, l'Autorità, al fine di acquisire informazioni per la definizione della regolazione tariffaria, ha previsto di avviare un'apposita raccolta dati al fine di acquisire elementi informativi e dati relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento ai prezzi praticati dai gestori degli impianti di trattamento agli utenti dei servizi;

— con la deliberazione 715/2018/R/Rif — in un'ottica di tutela dell'utenza e al fine di assicurare il principio generale di copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento previsto dalla normativa vigente — l'Autorità ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

— nell'ambito del procedimento da ultimo richiamato sono stati avviati tavoli tecnici con l'associazione degli Enti di governo d'ambito e le principali associazioni degli operatori del settore, nel corso dei quali:

• sono stati prospettati primi criteri generali di riconoscimento dei costi efficienti per gli anni 2018 e 2019;

• è stata illustrata la possibile modalità applicativa di tali criteri, con riferimento all'annualità 2018 (2019), indicando che il recupero degli eventuali scostamenti — tra valori effettivi e valori efficienti — sarà inserito, quale componente a conguaglio, nel computo relativo all'anno 2020 (2021);

• sono state illustrate le prime ipotesi applicative per la determinazione dei ricavi riconosciuti a livello di singola gestione, tenuto conto dei relativi piani economico finanziari (Pef) approvati dai comuni serviti e di quello eventualmente elaborato dall'ente di governo dell'ambito di riferimento;

• è stato conseguentemente individuato un panel di gestori rappresentativo di differenti realtà in termini di compagine societaria, attività, collocazione geografica, modello di affidamento e tariffazione, che ha provveduto a fornire all'Autorità un primo set di dati economici e tecnici relativi agli ambiti di affidamento gestiti, nonché di documenti e di informazioni utili allo svolgimento del procedimento in parola;

— nell'allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti" (OS 8), proponendosi di "introdurre misure volte a promuovere la trasparenza e l'efficienza delle diverse gestioni che costituiscono il ciclo dei rifiuti, impostando un meccanismo tariffario che sia in grado di favorire la capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti (…)", contestualmente precisando che "il processo di applicazione di tali misure sarà graduale, a partire dalla definizione di criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti sostenuti negli anni 2018 e 2019";

— con la deliberazione 303/2019/R/Rif, in considerazione della necessità di "coniugare le iniziative avviate dall'Autorità con le tempistiche previste dalla normativa vigente in ordine al processo di valutazione e di determinazione delle modalità di prelievo, a partire da quelle riferite all'anno 2020", e al fine di "accrescere l'efficacia della regolazione di settore", l'Autorità ha unificato "i procedimenti avviati con le deliberazioni 225/2018/R/Rif e 715/2018/R/Rif, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati — prevedendone la conclusione entro il 31 ottobre 2019";

— la citata deliberazione 303/2019/R/Rif è stata ritenuta necessaria dall'Autorità al fine di perseguire una logica di semplificazione dell'azione amministrativa e di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per le determinazioni tariffarie; nell'ambito del richiamato procedimento l'Autorità ha altresì previsto, in particolare, di:

a) "definire i criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti, da applicarsi sulle annualità 2018 e 2019, comunque coperte dall'attribuzione di funzioni regolatorie all'Autorità; b) introdurre una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti, in cui i criteri sub a) costituiranno parte delle regole necessarie all'individuazione dei costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario a partire dal 2020;

c) avviare adeguate attività informative e, ove necessario, formative per la corretta adozione dei piani finanziari richiesti entro l'anno, al fine di garantire l'efficace e rapida applicazione, ai diversi livelli istituzionali, delle regole sopra richiamate;

d) avviare attività di confronto interistituzionale finalizzate a definire le procedure di validazione dei dati e le modalità di approvazione dei piani finanziari e dei corrispettivi, al fine di garantire, da un lato, veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall'altro, coerenza tra corrispettivi e costi efficienti";

— con la deliberazione 333/2019/A, l'Autorità, ritenendo necessario stabilire un'interlocuzione tecnico-istituzionale di carattere permanente con tutti i livelli territoriali di governo titolari di competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani, ha istituto un tavolo tecnico con Regioni ed autonomie locali;

— tale tavolo, fermo restando le consuete modalità di partecipazione che l'Autorità mette a disposizione di tutti i soggetti interessati, costituisce un ulteriore e precipuo strumento di confronto con le Regioni e le Autonomie locali al fine di promuovere una efficace azione regolatoria, in considerazione della rilevanza che la stessa assume per i cittadini e per le istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, avviando un'interlocuzione finalizzata, tra l'altro, a individuare e monitorare le specifiche criticità relative ai processi decisionali di programmazione, organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché a rafforzare la cooperazione fra i soggetti territorialmente competenti, anche nella direzione di favorire un perfezionamento del processo di costituzione e/o operatività delle strutture organizzative degli Enti di governo dell'ambito.

Considerato, in particolare, che:

— nel documento per la consultazione 351/2019/R/Rif, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in ordine all'impianto della regolazione tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, prospettando l'adozione di una disciplina relativa alle entrate tariffarie del settore che incorpori elementi chiave di trasparenza, di efficienza e di selettività e che introduca al contempo misure tese al rafforzamento della coerenza e della corretta allocazione degli incentivi nelle diverse fasi della filiera;

— nel citato documento, l'Autorità ha prospettato regole di riconoscimento dei costi basate su:

• una puntuale definizione delle attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti — al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall'Autorità medesima ed escludere di conseguenza da tale perimetro le attività e i costi non pertinenti al servizio regolato — contestualmente prevedendo che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro, siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento;

• l'identificazione degli oneri (come risultanti da fonti contabili obbligatorie relative ad un anno base) afferenti alle attività di cui al precedente alinea, che sia fondata su criteri di uniformità e di coerenza, introducendo anche l'obbligo, nelle situazioni più complesse, di esplicitare i criteri di attribuzione di un determinato costo alle diverse fasi del ciclo;

• riclassificazione delle menzionate voci di costo (rettificate sulla base di specifiche poste "rettificative") nelle componenti "costi operativi di gestione", "costi comuni" e "costi d'uso del capitale";

• l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale;

• una impostazione regolatoria di carattere asimmetrico, in cui le valutazioni e i calcoli sottesi alle singole componenti di costo, in situazioni di equilibrio economico e finanziario, potranno riflettersi (nel periodo 2020-2021) in incrementi dei corrispettivi nella misura in cui si ritenga necessario assegnare obiettivi di miglioramento gestionale, nella forma di più elevate prestazioni erogate agli utenti o di modifiche del perimetro gestionale;

• l'introduzione di modalità graduali per il recupero di eventuali scostamenti – originati dall'applicazione della riforma in discorso – con riferimento ai costi relativi agli anni 2018 e 2019;

• l'individuazione di incentivi tali da consentire agli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici da ripartire tra operatori e utenti, introducendo a partire dall'anno 2020 un fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia derivante dal trattamento dei rifiuti urbani, ad eccezione dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali di recupero degli imballaggi alle piattaforme del Consorzio Conai;

• la determinazione di un tasso di remunerazione del capitale investito del servizio tenendo conto del criterio della media ponderata del tasso di rendimento del capitale proprio e del capitale di debito (Weighted Average Cost of Capital, WACC) e in considerazione della natura composita del servizio del ciclo integrato dei rifiuti e della forte eterogeneità della struttura finanziaria dei soggetti gestori;

— l'Autorità, al fine di addivenire al sistema di regole che presiedono al calcolo tariffario per il primo periodo regolatorio, ha altresì prospettato una descrizione del framework delle decisioni di ciascun soggetto nell'ambito della predisposizione e approvazione tariffaria con particolare riferimento all'approvazione del piano economico finanziario e della tariffa da applicare agli utenti.

Considerato, inoltre, che:

— ad integrazione del vasto procedimento partecipativo avviato, l'Autorità, al fine di illustrare dettagliatamente i contenuti del documento per la consultazione 351/2019/R/RIF — presentandoli congiuntamente agli orientamenti, di cui al documento per la consultazione 352/2019/R/Rif, per la regolazione degli elementi informativi minimi inerenti alle condizioni di erogazione del servizio — ha organizzato in data 11 settembre 2019 un seminario di carattere nazionale, cui hanno partecipato oltre 650 soggetti tra rappresentanti delle aziende di servizi pubblici, delle istituzioni, degli enti locali e dei consorzi nazionali, unitamente a titolari delle imprese, delle associazioni datoriali e sindacali della filiera dei rifiuti;

— nella medesima data si è tenuta la riunione di insediamento del tavolo tecnico permanente istituito con la citata deliberazione 333/2019/A — cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Unione Province d'Italia, Associazione nazionale Comuni italiani, Associazione nazionale degli Enti di governo d'ambito per l'idrico e i rifiuti) — approfondendo, in particolare, aspetti utili alla definizione delle procedure di validazione dei dati richiesti dall'Autorità, nonché delle modalità per l'elaborazione e l'adozione degli atti di pertinenza da parte dei soggetti competenti (Enti di governo dell'ambito, ovvero altri soggetti identificabili nella Regione o in altri enti), al fine di promuovere una maggiore trasparenza, attraverso profili di terzietà.

Considerato, in particolare, che:

— in risposta al documento per la consultazione 351/2019/R/Rif sono pervenuti 81 contributi (da parte di Regioni, Enti di governo dell'ambito, Comuni, gestori e loro associazioni, associazioni dei consumatori, altri soggetti istituzionali); inoltre, nell'ambito del seminario sopra richiamato, sono state formulate anche alcune precisazioni su temi che erano stati segnalati come meritevoli di ulteriore approfondimento;

— dai contributi è emersa una generale condivisione dell'impostazione dell'Autorità, pur evidenziando taluni profili di potenziale criticità e proponendo spunti di approfondimento, tra i quali:

• con riferimento ai criteri di asimmetria e gradualità, l'esigenza di rafforzare il carattere graduale delle misure prospettate anche tenendo conto dei livelli prestazionali e di efficienza degli operatori;

• con riguardo al perimetro del servizio, l'esigenza di: i) valutare i possibili effetti che l'esclusione di determinate attività, ancorché non riconducibili nell'ambito del riferito perimetro, possa avere sulla finanza pubblica; ii) tenere nella dovuta considerazione che, in alcuni contesti, risultino ricomprese nella gestione dei rifiuti urbani anche le attività di micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche trovando copertura nelle attuali modalità di prelievo; iii) considerare una diversa allocazione di specifiche attività tra le macro-voci prospettate;

• relativamente ai fattori di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o di energia, la necessità di considerare che:

con riferimento agli anni 2020 e 2021, la mancata applicazione del fattore di sharing alla componente dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali di recupero degli imballaggi alle piattaforme del Consorzio Conai potrebbe comportare una distorsione al corretto funzionamento del mercato, nella misura in cui indurrebbe il gestore a effettuare conferimenti a soggetti diversi dal Consorzio Conai, anche qualora i valori assoluti di ricavo da questi assicurato siano inferiori;

con riferimento agli anni 2018 e 2019, la mancata applicazione di un fattore di sharing ai ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia, potrebbe pregiudicare (considerate le prassi in uso) l'efficacia della gradualità di applicazione dei criteri di riconoscimento dei costi introdotti dall'Autorità per gli anni 2020 e 2021;

• per quanto concerne il limite di crescita delle entrate, l'esigenza di tener conto che le prospettate modalità di determinazione di tale vincolo (legate alle previsioni di incremento della qualità del servizio) potrebbero penalizzare gli operatori già caratterizzati da elevati livelli di performance;

• con riferimento alla copertura dei costi efficienti, l'opportunità di:

tenere conto degli effetti fiscali e contabili applicabili al soggetto incaricato di determinate attività, considerando ad esempio gli effetti di modalità di prelievo che non permettano l'applicazione dell'Iva o quelli relativi a valutazioni sulla esigibilità dei crediti secondo principi di tutela della finanza pubblica locale;

considerare che le modalità proposte per il trattamento delle poste rettificative, stante la connotazione prevalentemente labour intensive del settore, potrebbero comprimere il valore del capitale investito riconosciuto che, in alcuni casi, potrebbe assumere valore negativo;

includere nei costi riconosciuti eventuali oneri per le misure di prevenzione di cui all'articolo 9 della direttiva 2008/98/Ce, volte ad evitare la produzione di rifiuti;

ricomprendere tra i costi ammissibili anche gli eventuali costi relativi alla gestione post-operativa delle discariche autorizzate ed esaurite, per la parte non coperta dalle risorse accantonate in conformità alla normativa vigente;

ai fini della determinazione della componente a copertura degli ammortamenti: i) considerare l'effettiva vita utile delle discariche, da stabilire sulla base della capienza potenziale e delle previsioni di utilizzo; ii) ridurre la vita utile prospettata per alcune categorie di cespiti e, in particolare, relativamente agli impianti di raccolta e trattamento del biogas e del percolato;

• l'opportunità di tener conto:

dei risultati delle procedure di affidamento ai fini della determinazione delle tariffe del servizio, rappresentando che in molti territori il servizio è stato affidato tramite gara e che i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l'efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato;

della necessità di salvaguardare le clausole contrattuali esistenti;

• la necessità di prevedere meccanismi di garanzia, in caso di inerzia delle amministrazioni territorialmente competenti.

Considerato, infine, che:

— nell'ambito dell'ampio processo partecipativo volto alla definizione del presente provvedimento, l'Autorità, nel mese di ottobre 2019, ha ritenuto opportuno effettuare alcuni focus group con le principali associazioni di gestori, di consorzi per il recupero degli imballaggi e del Pet e associazioni di enti territoriali al fine di raccogliere elementi aggiuntivi riguardanti, tra l'altro:

• l'introduzione di uno specifico meccanismo di gradualità per la determinazione delle componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019, differenziate – tenuto conto del livello del costo unitario effettivo riferito alle menzionate annualità rispetto ad un costo benchmark di riferimento, nonché dell'entità del recupero di eventuali scostamenti originati dall'applicazione della riforma in discorso – in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente territorialmente competente;

• il riconoscimento dei costi per le attività di prevenzione di cui all'articolo 9 della direttiva 2008/98/Ce;

• le grandezze utili alla definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi di capitale, con particolare riferimento al capitale circolante netto e al deflatore degli investimenti fissi lordi;

— dai contributi forniti dai partecipanti ai lavori è emerso un generale apprezzamento degli orientamenti dettagliati dall'Autorità in ordine agli aspetti sopra menzionati, pur non presentando una posizione univoca con riferimento alle opzioni presentate circa il benchmark di costo da utilizzare ai fini dell'implementazione del meccanismo di gradualità.

Ritenuto che:

— sia opportuno che i criteri di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori, consentano anche il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, favorendo al contempo innovazioni tecnologiche e di processo;

— in particolare, sia necessario adottare — in una visione fondata sulla Circular Economy, unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulla promozione delle infrastrutture — regole di riconoscimento dei costi efficienti tese a:

• esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi — in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale — assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

• promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;

• migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;

• definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;

• incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;

• rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;

• favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;

— sia necessario ed opportuno assicurare gradualità nell'implementazione dei nuovi criteri di regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;

— sia necessario chiarire che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/1995 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all'ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali.

Ritenuto, in particolare, che:

— anche in esito alle consultazioni pubbliche effettuate, sia opportuno adottare il Metodo tariffario rifiuti (Mtr) per il primo periodo regolatorio, confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel Dpr 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

— con riferimento al perimetro del servizio, sia opportuno confermare l'orientamento di rimettere alla valutazione delle amministrazioni territorialmente competenti, gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento al fine di non introdurre discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi;

— con riferimento ai fattori di sharing, sia opportuno:

• confermare l'introduzione di un fattore volto a rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione di materiali recuperati e/o di energia prevedendo, in aggiunta, l'introduzione di un analogo fattore anche per i proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal consorzio Conai al fine di evitare distorsioni al corretto funzionamento del mercato, il cui valore, comunque superiore al fattore di sharing per le altre componenti di ricavo, sia determinato dall'Ente territorialmente competente in base a valutazioni sul livello di qualità del servizio reso in termini di percentuale di raccolta differenziata e di performance di riutilizzo e riciclo;

• al fine di rafforzare l'approccio graduale della nuova metodologia, introdurre — anche con riferimento agli anni 2018 e 2019 — un fattore di sharing ai ricavi derivanti dalla vendita di materiali e di energia, che assume valori differenziati in ragione dell'entità dello scostamento tra la somma delle componenti di costo come ridefinite dall'Autorità e le pertinenti entrate tariffarie computate per le predette annualità;

— sia opportuno confermare il limite di crescita delle entrate in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza:

• inserendo tra i costi operativi riconosciuti una componente prospettica che consenta di valorizzare il livello di qualità raggiunto dai gestori più efficienti, favorendo il conseguimento di obiettivi di miglioramento;

• prevedendo la possibilità di presentare all'Autorità, da parte dell'Ente territorialmente competente, specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

— con riferimento alla copertura dei costi efficienti:

• sia opportuno prevedere, nel caso di tariffa corrispettiva, il riconoscimento dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili per i quali il gestore dimostri di aver esaurito senza successo tutte le azioni giudiziarie per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore per la parte non coperta dal fondo svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa; nel caso di Tari tributo prevedere che il riconoscimento di detti costi avvenga secondo la normativa vigente;

• sia opportuno prevedere che la valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, nel caso di Tari tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità definito dalla normativa vigente e, nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali;

• sia opportuno prevedere l'esclusione dell'Iva detraibile e delle imposte dal calcolo dei costi riconosciuti ed in ogni caso, per consentire una corretta rappresentazione dei costi del servizio, disponendo che in caso di Iva indetraibile ne venga data separata evidenza nel Pef;

• sia necessario consentire il riconoscimento dei costi della gestione postoperativa e dei costi di chiusura delle discariche autorizzate, nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente siano risultate insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;

• sia opportuno determinare la componente a copertura degli ammortamenti in relazione alla durata tecnico-economica degli asset; a tal fine, nel caso delle discariche, è opportuno che la vita utile sia stabilita dall'Ente territorialmente competente, con procedura partecipata dal gestore, sulla base della capacità residua e delle migliori stime disponibili in ordine all'esaurimento della medesima;

• sia opportuno includere nei costi riconosciuti eventuali costi per le misure di prevenzione previste all'articolo 9 della direttiva 2008/98/Ce, volte ad evitare la produzione di rifiuti;

• sia opportuno, stante la connotazione prevalentemente labour intensive del settore, prevedere che il capitale investito riconosciuto, in seguito all'applicazione delle rettifiche previste, non possa assumere valore negativo a prescindere dal valore delle poste rettificative;

• sia opportuno determinare il tasso di remunerazione del capitale investito del servizio integrato, in modo da riflettere il costo efficiente di finanziamento del settore;

— sia opportuno modulare gradualmente la tariffa relativa alle annualità 2020 e 2021, confermando i criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi per gli anni 2018 e 2019, al fine di garantire la tutela degli utenti e dell'efficienza del sistema posto dalla legge 205/2017 e, al contempo, introducendo:

• misure di gradualità per la determinazione delle componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019, differenziate in relazione all'efficienza relativa del gestore rispetto al benchmark di riferimento di costo unitario e del livello di qualità del servizio definita sulla base della percentuale di raccolta differenziata, della valutazione delle performance di riutilizzo e riciclo e sulla valutazione del livello di soddisfazione degli utenti, lasciando in capo all'Ente territorialmente competente la valorizzazione della specifica componente di gradualità nell'ambito dell'intervallo di valori definiti dall'Autorità e utilizzando un benchmark di costo di riferimento, differenziato per le Regioni a statuto ordinario e per quelle a statuto speciale, nonché in caso di presenza di un piano economico finanziario a livello pluricomunale o per ambito di affidamento;

• la possibilità di recuperare le componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019 su di un arco di tempo pluriennale, con un numero di rate determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4, al fine di rafforzare ulteriormente l'elemento di gradualità;

— sia opportuno confermare la procedura di approvazione del piano economico finanziario e della Tari, richiedendo, altresì:

• che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

una dichiarazione, ai sensi del Dpr 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

• l'introduzione di meccanismi di garanzia da applicare nei casi di inerzia dei soggetti competenti

 

Delibera

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

a) spazzamento e lavaggio delle strade;

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;

e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Articolo 2

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

2.2 La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, di cui all'allegato A alla presente deliberazione (di seguito Mtr).

Articolo 3

Incentivi alle infrastrutture per la Circular Economy

3.1 Nelle more della definizione della regolazione relativa all'accesso alle infrastrutture di trattamento, le misure di incentivazione alle infrastrutture per la Circular Economy comprendono il riconoscimento di costi d'uso del capitale, di cui al precedente comma 2.1, lettera b), e l'introduzione di un fattore di sharing in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'output recuperato.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del Mtr.

4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del Mtr sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.

Articolo 5

Determinazione dei corrispettivi per l'utenza

5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al Mtr sono definiti:

— l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

— i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del Dpr 158/1999.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

5.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.

Articolo 6

Procedura di approvazione

6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Mtr, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del Dpr 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 7

Meccanismi di garanzia

7.1 In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore.

7.2 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995.

7.3 Il gestore, una volta predisposto il piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, in caso di inerzia dell'Ente territorialmente competente, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente l'Ente medesimo.

7.4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare l'Ente territorialmente competente e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995.

Articolo 8

Tempistiche di trasmissione

8.1 Con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

8.2 Per l'anno 2021, le tempistiche di trasmissione saranno definite con successivo provvedimento dell'Autorità.

Articolo 9

Disposizioni finali

9.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 ottobre 2019

Allegato A

Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 — Mtr

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le seguenti definizioni:

— Ambito o bacino di affidamento del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;

— Attività esterne al ciclo integrato dei RU sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:

— raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;

• derattizzazione;

• disinfestazione zanzare;

• spazzamento e sgombero della neve;

• cancellazione scritte vandaliche;

• defissione di manifesti abusivi;

• gestione dei servizi igienici pubblici;

• gestione del verde pubblico;

• manutenzione delle fontane;

— Autorità è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

— Conai è il consorzio nazionale imballaggi istituito ai sensi dell'articolo 224, del decreto legislativo n. 152/2006;

— documento di riscossione è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

— Ente di governo dell'Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

— Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

— Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

— Metodo tariffario normalizzato (Mtn) è il metodo tariffario normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, istituito con Dpr 27 aprile 1999, n. 158/1999;

— Pef è il Piano economico finanziario elaborato a norma dell'articolo 8 del Dpr n. 158/1999 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni del presente allegato A, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento il Pef si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario;

— Poste rettificative è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti:

• accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 14 del presente allegato A;

• gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;

• le svalutazioni delle immobilizzazioni;

• gli oneri straordinari;

• gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;

• gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;

• i costi connessi all'erogazione di liberalità;

• i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;

• le spese di rappresentanza;

— Rifiuti urbani o RU sono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006;

— Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

— Tariffa corrispettiva è la tariffa istituita ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/13;

— Tari tributo è la tariffa istituita ai sensi dell'art.1, comma 639, della legge n. 147/13;

— TIWACC è l'allegato A alla deliberazione 583/2015/R/COM, come successivamente integrato e modificato, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC 2016-2021);

— Utente è la persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossione;

— Variazioni delle caratteristiche del servizio (QL) sono costituite dalle variazioni — approvate dall'Ente territorialmente competente — delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata;

— Variazioni di perimetro (PG) sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni;

decreto-legge n. 138/2011, è il decreto-legge 13 agosto 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

decreto legislativo n. 152/2006 è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

Dm 20 aprile 2017 è il decreto del Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017;

Dpr n. 158/1999 è il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

legge n. 147/2013 è la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;

legge n. 205/2017 è la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

Titolo II

Determinazione dei corrispettivi

Articolo 2

Entrate tariffarie di riferimento

2.1 In ciascun anno ? = {2020,2021}, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

 

Ʃ Ta = Ʃ TVa + Ʃ TFa

 

dove:

— ΣTVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2;

— ΣTFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso, di cui al comma 2.3.

2.2 Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

 

dove:

— CRTa è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'articolo 6 e al comma 7.3;

— CTSa è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 6 e al comma 7.4;

— CTRa è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 6 e al comma 7.6;

— CRDa è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'articolo 6 e al comma 7.5;

• COITV,aexp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10;

— ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal Conai a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;

— b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ,0,6];

— ARCONAI,a è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal Conai a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;

— b (1 + ωa) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal Conai, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,a e γ2,a di cui al comma 16.2; ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 ,0,4];

— RCTV,a è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3;

— (1+ γa) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018-2019, di cui al successivo articolo 16;

— r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

2.2-bis Per l'anno 2020, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma precedente, possono essere considerate le seguenti componenti:

— COVTV,2020exp è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7-bis.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

— COSTV,aexp è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/Rif, di cui al comma 7-ter.1;

— RCNDTV è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/Rif per le utenze non domestiche di cui al successivo comma 7-ter.2.

2.2-ter Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

— COSTV,aexp è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/Rif, di cui al comma 7 ter.1;

— RCNDTV/r' è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r' rappresenta il numero di rate per il recupero della componente RCNDTV, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;

— RCUTV,a è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/2020) e i costi variabili risultanti dal Pef per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del Mtr.

2.2-ter Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

— COVexpTV,2021 è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7-bis.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

— cosexpTV,a è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/Rif, di cui al comma 7-ter.1;

— RCNDTV/r' è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/Rif per le utenze non domestiche, dove r' rappresenta il numero di rate per il recupero della componente RCNDTV, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;

— RCUTV,a è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/2020) e i costi variabili risultanti dal Pef per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del Mtr;

— la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, che — tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.

2.3 Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

 

Σ TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,aexp + (1 + γa) RCTF,a/r

 

dove:

— CSLa è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all'articolo 6 e al comma 7.2;

— CCa sono i costi comuni di cui all'articolo 9;

— CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;

— COITF,aexp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10;

— RCTF,a è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5;

— (1 + γa) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018-2019, di cui al successivo articolo 16;

— r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

2.3-bis Per l'anno 2020, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso definito al comma precedente, può essere considerata la seguente componente aggiuntiva:

• COVTF,2020exp è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7-bis.2. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.

2.3-ter Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso definito al comma precedente, può essere considerata la seguente componente aggiuntiva:

— RCUTF,a è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/2020) e i costi fissi risultanti dal Pef per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del Mtr.

2.3-ter Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso definito al comma 2.3, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

— COVexpTF,2021 è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7-bis.2. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

— RCUTF,a è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/2020) e i costi fissi risultanti dal Pef per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del Mtr;

— la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, che — tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 — l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.

Articolo 3

Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

3.1 In ciascun anno a = {2020,2021} è applicata la seguente condizione:

3.2 Per l'anno 2020, ai fini della verifica della condizione di cui al comma 3.1, si considerano le entrate tariffarie TV2019old, di cui al comma 15.3.

3.3 Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 3.1:

a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3;

b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso di cui al comma 2.3.

Articolo 4

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.1 In ciascun anno a = {2020,2021} il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazione annuale:

dove:

— ρa è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, di cui al successivo comma 4.3.

4.2 Per l'anno 2020, ai fini della verifica del limite di cui al comma 4.1, si considerano le entrate tariffarie T2019old, di cui al Titolo V.

4.3 Il parametro ρa è determinato sulla base della seguente formula:

 

ρa = rpia – Xa + QLa + PGa

 

dove:

— rpia è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;

— Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;

— QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4;

— PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4.

4.3-bis Per l'anno 2020, ai fini della determinazione del parametro ρa l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente C192020 che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da Covid-19; tale coefficiente può essere valorizzato nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e può essere valorizzato laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali: Ai fini della determinazione del parametro ρa, l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente C192020 e il coefficiente C192021, rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, che tengono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da Covid-19; tali coefficienti possono essere valorizzati nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e possono essere valorizzati laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali:

— adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo;

— prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza;

— aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali;

— attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;

— effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle Autorità locali competenti;

— attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.

4.4 In ciascun anno a = {2020,2021}, i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

 

 

PERIMETRO GESTIONALE
(PGa)

 

NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI

PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI

 

QUALITÀ PRESTAZIONI
(QLa)

 

MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ

SCHEMA I

Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:

PGa = 0

QLa = 0

SCHEMA II

Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:

PGa ≤ 3%

QLa = 0

 

MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ

SCHEMA III

Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:

PGa= 0

QLa ≤ 2%

SCHEMA IV

Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:

PGa ≤ 3%

QLa ≤ 2%

 

4.4-bis Per l'anno 2020 il valore ρ non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.

4.4-bis In ciascun anno a = {2020,2021}, il parametro ρa non può assumere valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.

4.5 Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario — per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite — il superamento del limite di cui al comma 4.3, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

— le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'Ispra) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;

— le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTSa e CTRa;

— l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing ? in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;

— le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

4.5-bis Per l'anno 2020, gli Enti territorialmente competenti possono includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da Covid-19 nell'anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.

4.5-bis Sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, gli Enti territorialmente competenti possono includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da Covid-19, rispettivamente nell'anno 2020 e nell'anno 2021, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.

4.6 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Articolo 5

Corrispettivi per l'utenza

5.1 In ciascun anno a = {2020,2021}, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1 e 3.1 sono definiti:

— l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;

— i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del Dpr n. 158/1999.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

Articolo 6

Costi riconosciuti

6.1 I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'Iva detraibile e delle imposte. Nel caso di Iva indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'Iva secondo le modalità di cui al comma 18.3.

6.2 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a = {2020,2021} per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

6.3 I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative di cui al comma 1.1. In particolare:

— B6 — Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

— B7 — Costi per servizi;

— B8 — Costi per godimento di beni di terzi;

— B9 — Costi del personale;

— B11 — Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

— B12 — Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

— B13 — Altri accantonamenti;

— B14 — Oneri diversi di gestione.

6.4 I costi di cui al comma 6.3, in un'ottica di omogeneità nella rappresentazione e nella trattazione degli oneri ammissibili, sono riclassificati nelle componenti:

— costi operativi, di cui al Titolo III, che comprendono costi operativi di gestione (CGa) e costi comuni (CCa);

— costi d'uso del capitale (CKa), di cui al Titolo IV, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (Acca),

6.5 Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile Istat per le famiglie di operai ed impiegati (Foi esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a I2019 = 0,90% e a I2020 = 1,10%. Per l'annualità 2021, il citato tasso di inflazione è pari a I2021 = 0,1%.

Titolo III

Costi operativi

Articolo 7

Costi operativi di gestione

7.1 In ciascun anno a = {2020,2021}, i costi operativi di gestione CGa sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

 

CGa = CSLa + CRTa + CTSa + CRDa + CTRa + COITV,aexp + COITF,aexp

 

7.1-bis Per l'anno 2020, nei costi operativi di gestione di cui al precedente comma 7.1 possono essere ricomprese le componenti COSTV,aexp, definita al successivo articolo 7-ter, COVTV,2020exp e COVTF,2020exp, definite al successivo articolo 7-bis.

7.1-ter Per l'anno 2021, nei costi operativi di gestione di cui al precedente comma 7.1 può essere considerata la componente COSTV,aexp.

7.1-ter Per l'anno 2021, nei costi operativi di gestione di cui al precedente comma 7.1 possono essere considerate la componente cosexpTV,a, nonché le componenti COVexpTV,2021 e COVexpTF,2021 di cui al successivo articolo 7-bis.

7.2 La componente CDLa è relativa ai costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Sono altresì incluse la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali.

7.3 La componente CRTa rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

— raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;

— gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;

— lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;

— raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

7.4 La componente CTSa è riferita ai costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti operazioni:

— trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento;

— smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.

7.5 La componente CRDa rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

— gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;

— raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;

— raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali);

— lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;

— raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.

7.6 La componente CTRa è relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero), che include le seguenti operazioni:

— trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;

— recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;

— conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;

— commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.

7.7 Nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo CTSa e CTRa sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate). Le suddette componenti saranno valutate alla luce della determinazione, con successivo provvedimento, dei criteri di cui all'articolo 1, comma 527, lettera g), della legge n. 205/2017.

7.8 Nelle more della determinazione dei corrispettivi di cui al precedente comma 7.7, il corrispettivo unitario per la determinazione delle componenti di costo CTSa e CTRa è pari:

a) in presenza di tariffe amministrate, alla tariffa approvata e/o giustificata dall'Ente territoriale competente;

b) in tutti gli altri casi, alla tariffa praticata dal titolare dell'impianto determinata in esito a procedure negoziali.

7.9 Ai fini della determinazione delle componenti CTSa e CTRa, i costi delle operazioni effettuate presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico sono attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulle quantità di rifiuti avviate, al termine del trattamento, rispettivamente a smaltimento o a recupero.

7.10 Le componenti COITV,aexp e COITF,aexp, determinate secondo i criteri di cui all'Articolo 8, hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

Articolo 7-bis

Modalità di riconoscimento degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza Covid-19

7-bis.1 La componente di costo variabile COVTV,2020exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da Covid-19 di cui al comma 4.3-bis. Le componenti di costo variabile COVexpTV,2020 e COVexpTV,2021 hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da Covid-19 di cui al comma 4.3-bis. Nella componente di costo possono essere ricompresi, oltre agli scostamenti delle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2 – in particolare la variazione della componente Crt causata dalla maggiore frequenza dei passaggi per la raccolta indifferenziata, della componente Crd causata da una minore frequenza dei passaggi per la raccolta differenziata e delle componenti Cts e Ctr dovute alla variazione dei quantitativi inviati a smaltimento o trattamento e/o dei corrispettivi per l'accesso alle infrastrutture dedicate – i costi sorgenti nell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da Covid-19i costi sorgenti nell'anno 2020 e nell'anno 2021 riconducibili all'emergenza da Covid-19 quali, ad esempio, quelli derivanti dall'attivazione di servizi di raccolta (anche domiciliare) dei rifiuti urbani rivolta ai soggetti positivi al tampone e/o in quarantena obbligatoria.

7-bis.2 La componente di costo fisso COVTF,2020exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione all'emergenza da Covid-19 di cui al comma 4.3-bis. "Le componenti di costo fisso COVexpTF,2020 e COVexpTF,2021 hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione all'emergenza da Covid-19 di cui al comma 4.3-bis. Nella componente di costo possono essere ricompresi, oltre agli scostamenti delle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3 – in particolare le variazioni della componente Csl a copertura dei costi di spazzamento e lavaggio e le variazioni della componente Cc a copertura dei costi comuni – i costi sorgenti nell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da Covid-19 "i costi sorgenti nell'anno 2020 e nell'anno 2021 riconducibili all'emergenza da Covid-19 quali, ad esempio, i costi sostenuti per le attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, connesse all'emergenza da Covid-19.

7-bis.3 Le componenti COVTF,2020exp e COVTV,2020exp, nonché le componenti COVexpTF,2021 e COVexpTV,2021, devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto a titolo esemplificativo:

— del numero di raccolte riconducibili all'emergenza da Covid-19, come ad esempio i servizi domiciliari di raccolta per i soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;

— dell'eventuale incremento della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati per ridurre l'esposizione o l'accumulo di tali rifiuti sul territorio servito;

— dell'eventuale riduzione della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani differenziati in esito all'interruzione della medesima nelle aree maggiormente colpite dal virus Covid-19;

— delle eventuali modifiche delle modalità operative di effettuazione delle attività, quali il maggior impiego dello spazzamento manuale in luogo di quello meccanizzato o il passaggio, anche temporaneo o per talune frazioni, da modalità di raccolta porta a porta a quella stradale;

— delle superfici territoriali incrementali trattate con interventi di lavaggio/sanificazione, intesi come interventi di igiene pubblica sul territorio, comprendente sia la sanificazione delle sedi stradali che dei contenitori, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle Autorità locali competenti;

— dell'eventuale riduzione/sospensione di taluni servizi all'utenza, quali il ritiro dei rifiuti ingombranti, da sfalci e potature, nonché dei servizi relativi ai centri di raccolta aperti al pubblico;

— del numero di mercati settimanali o periodici non effettuati, del numero di eventi non realizzati e, nelle aree caratterizzate da flussi turistici rilevanti, dal mancato potenziamento dei servizi a fini turistici;

— del numero di interventi incrementali di sanificazione dei luoghi di lavoro e degli automezzi per garantire la sicurezza dei lavoratori nonché del numero di dispositivi di protezione individuale necessari per ridurre l'esposizione al rischio di contagio;

— dei minori oneri connessi all'attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (Cigo) e/o il Fondo d'integrazione salariale (Fis), strumenti a cui si sia fatto ricorso compatibilmente con la continuità di un servizio essenziale.

7-bis.4 In sede di individuazione dei criteri per la determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2022, l'Autorità – al fine di evitare effetti di double counting – tiene conto degli effetti sui costi (ricompresi nelle citate componenti COVTF,2020exp e COVTV,2020exp) anticipati nel 2020. A tal fine, il gestore, nell'anno 2022 è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti, da cui devono essere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni 2020, attraverso la valorizzazione delle menzionate componenti.

7-bis.5 In sede di individuazione dei criteri per la determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2023, l'Autorità – al fine di evitare effetti di double counting – tiene conto degli effetti sui costi (ricompresi nelle citate componenti COVexpTF,2021 e COVexpTV,2021) anticipati nel 2021. A tal fine, il gestore, nell'anno 2023 è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti, da cui devono essere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni 2021, attraverso la valorizzazione delle menzionate componenti.

Articolo 7-ter

Modalità di copertura delle misure di tutela riconducibili all'emergenza da Covid-19

7-ter.1 Per gli anni 2020 e 2021 la componente COSTVaexp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi alle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate, come individuate dall'Articolo 3 della deliberazione 158/2020/R/Rif.

7-ter.2 Nell'anno 2020, l'Ente territorialmente competente può determinare la componente RCNDRTV di cui al comma 2.2-bis nei limiti della riduzione attesa della quota variabile TVnd derivante dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/Rif per le utenze non domestiche.

7-ter.3 La valorizzazione della compente RCNDRTV può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.

Articolo 8

Costi operativi incentivanti

8.1 In ciascun anno a = {2020,2021}, l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti QLa e PGa, nei limiti fissati al comma 4.4. Ferma restando l'applicazione del limite di prezzo di cui al comma 4.3, il medesimo Ente può favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale COVTV,aexp e COVTF,aexp.

8.2 L'introduzione delle componenti COVTV,aexp e COVTF,aexp può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

— sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;

— la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

8.3 L'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del riferito obiettivo.

8.4 In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti di cui al comma 8.1, è previsto, nell'anno (a+2), un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno a = {2020,2021} e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità. L'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.

Articolo 9

Costi comuni

9.1 In ciascun anno a = {2020,2021}, i costi operativi comuni CCa sono pari a:

 

CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a

 

dove:

— CARCa sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:

• accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);

• gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;

• gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;

• promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lettera a);

• prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b);

— CGGa sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;

— CCDa sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:

• nel caso di Tari tributo, secondo la normativa vigente;

• nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'Ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;

— COAL,a include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di Arera, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

9.2 Nei costi operativi riconosciuti sono inclusi eventuali ulteriori oneri sostenuti:

a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;

b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della direttiva 2008/98/Ce prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

9.3 L'Ente territorialmente competente può includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultatino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

Titolo IV

Costi d'uso del capitale

Articolo 10

Determinazione dei costi d'uso del capitale

10.1 In ciascun anno a = {2020,2021}, i costi d'uso del capitale CKa, relativi a ciascun ambito di affidamento, sono pari a:

 

CKa = Amma + Acca + Ra + RLIC,a

 

dove:

— Amma è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore determinata secondo i criteri di cui all'articolo 13;

— Acca è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario definita all'articolo 14;

— Ra è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato di cui ai commi 12.1 e 12.2;

— RLIC,a è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio del ciclo integrato di cui ai commi 12.6 e 12.7.

Articolo 11

Valore delle immobilizzazioni

11.1 Il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.

11.2 La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.

11.3 Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.

11.4 Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).

11.5 Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.

11.6 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.

11.7 Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.

11.8 Il valore delle immobilizzazioni (IMNa), costituenti la componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione, è dato dalla seguente formula:

dove:

— CIc,t è il valore di prima iscrizione nei libri contabili nell'anno t, delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c, al netto dei contributi a fondo perduto;

— Dflta, è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a, di cui al comma 11.9 e al comma 11.10-bis;

— FACI,c,ta-2 è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell'anno (a-2) riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t.

11.9 Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni per l'anno 2020, si applica il deflatore di cui alla seguente tabella:

 

Anno

Deflatore per tariffe 2020

Anno

Deflatore per tariffe 2020

1977

7,337

1999

1,413

1978

6,479

2000

1,373

1979

5,633

2001

1,346

1980

4,547

2002

1,308

1981

3,719

2003

1,287

1982

3,232

2004

1,253

1983

2,897

2005

1,217

1984

2,653

2006

1,184

1985

2,434

2007

1,152

1986

2,343

2008

1,116

1987

2,246

2009

1,107

1988

2,127

2010

1,107

1989

2,018

2011

1,091

1990

1,892

2012

1,055

1991

1,788

2013

1,027

1992

1,720

2014

1,015

1993

1,656

2015

1,016

1994

1,601

2016

1,012

1995

1,540

2017

1,009

1996

1,497

2018

1,011

1997

1,457

2019

1,007

1998

1,430

2020

1,000

 

11.10 I deflatori applicabili per il calcolo delle tariffe 2021 verranno pubblicati con successivo provvedimento.

11.10-bis Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni per l'anno 2021, si applica il deflatore di cui alla seguente tabella:

 

Anno Deflatore per tariffe 2021 Anno Deflatore per tariffe 2021
1977 7,373 1999 1,421
1978 6,511 2000 1,380
1979 5,662 2001 1,352
1980 4,569 2002 1,314
1981 3,737 2003 1,294
1982 3,248 2004 1,260
1983 2,911 2005 1,223
1984 2,667 2006 1,190
1985 2,446 2007 1,157
1986 2,355 2008 1,121
1987 2,257 2009 1,113
1988 2,138 2010 1,113
1989 2,028 2011 1,096
1990 1,902 2012 1,060
1991 1,797 2013 1,032
1992 1,728 2014 1,020
1993 1,664 2015 1,021
1994 1,609 2016 1,017
1995 1,548 2017 1,014
1996 1,504 2018 1,016
1997 1,464 2019 1,012
1998 1,437 2020 1,005

 

2021 1,000

 

11.11 Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.

11.12 Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.

11.13 Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.

Articolo 12

Remunerazione del capitale

12.1 In ciascun anno a = {2020,2021}, la remunerazione del capitale investito netto per il servizio integrato di gestione dei RU (Ra) è calcolata come:

 

Ra = (WACCa * CINa)

 

dove:

— WACCa è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato, di cui al comma 12.2;

— CINa è il capitale investito netto, di cui al comma 12.4.

12.2 Il tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato in ciascun anno a = {2020,2021} è determinato sulla base dei criteri recati dal TIWACC ed è pari a 6,3%.

12.3 Agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017, si applica una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (time lag) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti (a-2) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).

12.4 Il capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori CINa, per ciascun anno a = {2020,2021} è definito dalla seguente condizione:

 

CINa = Max {(IMNa + CCNa — PRa);0}

 

dove:

— IMNa sono le immobilizzazioni nette calcolate secondo i criteri di cui all'articolo 11;

— CCNa è la quota a compensazione del capitale circolante netto, come specificato al comma 12.5;

— PRa è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio dell'anno (a-2); in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi.

12.5 La quota a compensazione del capitale circolante netto CCNa, riferita all'anno a, è pari a:

dove:

— Ricavia-2, è l'importo della voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" relative alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, come risultante dal bilancio dell'anno (a-2) del gestore;

— Costia-2B6,B7, è la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi", relativi alle medesime attività di cui al punto precedente, come risultanti dal bilancio dell'anno (a-2) del gestore;

— It è il tasso di inflazione dell'anno t di cui al comma 6.5.

12.6 In ciascun anno a = {2020,2021}, la remunerazione (RLIC,a) delle immobilizzazioni in corso, LICa, è calcolata come:

 

RLIC,a = (SLIC,a * LICa)

 

dove:

— SLIC,a è il saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso individuato assumendo un valore decrescente nei 4 anni di remunerazione immediata in tariffa, e in particolare:

• partendo da una soglia massima del 5,8%, pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCARID,a calcolato sulla base dei criteri recati dal TIWACC ed assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;

• fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del debt risk premium, Kdareal, uguale al 2,6%.

— LICa è il saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno (a-2), come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni.

12.7 I lavori in corso, esclusi dall'immediata remunerazione in tariffa, sono ammessi, alla loro entrata in esercizio, alla capitalizzazione dei relativi interessi passivi in corso d'opera, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 12.6.

Articolo 13

Ammortamento delle immobilizzazioni

13.1 In ciascun anno a = {2020,2021}, il costo riconosciuto quale componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore è posto pari a:

 

 

dove:

— VUc rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespite c come indicata nelle tabelle di cui al successivo comma 13.2;

— CIc,t, dflta, e FACI,c,ta-2 sono definiti al precedente comma 11.8.

13.2 Le vite utili regolatorie di ciascuna categoria c di cespiti comuni e di cespiti specifici sono indicate nelle tabelle che seguono.

 

Categorie di cespiti specifici

Vita Utile Regolatoria

Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati

8

Cassonetti, Campane e Cassoni

8

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)

5

Impianti di pretrattamento

12

Altri impianti

10

Trattamento Meccanico Biologico

Unità trattamento meccanico (separatori, compattatori, tritovagliatura, ecc.)

15

Unità trattamento biologico (bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica, ecc.)

20

Impianti raccolta e trattamento biogas

25

Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)

15

Discariche

Impianti di pretrattamento

Come da comma 13.3

Opere di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti e di difesa idraulica

Impianti di raccolta e trattamento percolato

Impianti raccolta e trattamento biogas

Pozzi monitoraggio falda

Impianti di cogenerazione

20

Macchine operatrici (pale meccaniche, compattatori, ecc.)

15

Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)

15

Inceneritori

Impianti di pretrattamento

12

Unità di incenerimento a griglia mobile (combustore, caldaia, trattamento fumi)

25

Unità di incenerimento a letto fluido (combustore, caldaia, trattamento fumi)

15

Turbina/alimentatore

25

Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura, ecc.)

15

Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti

Unità di pretrattamento

12

Unità di compostaggio

20

Unità digestione anaerobica

20

Impianto di raccolta e trattamento biogas

25

Impianto di raccolta e trattamento percolato

25

Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura ecc.)

15

Categorie di cespiti comuni

Vita Utile Regolatoria

Terreni

-

Fabbricati

40

Sistemi informative

5

Immobilizzazioni immateriali

7

Altre immobilizzazioni materiali

7

Telecontrollo

8

Automezzi e Autoveicoli

5

 

13.3 Ai fini della valutazione della vita utile dei cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti nelle tabelle di cui al precedente comma 13.2, la medesima viene individuata, secondo un criterio di prudenza, tra quelle associate al tipo di immobilizzazione che risulti più affine per natura o per vita utile.

13.4 L'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal gestore, definire una vita utile regolatoria delle infrastrutture di smaltimento, con particolare riferimento alla categoria discarica, legata alla capacità residua e alle migliori stime disponibili in ordine all'esaurimento della medesima.

13.5 Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, al valore delle immobilizzazioni lorde delle singole categorie di cespiti deve essere sottratto il valore dei contributi percepiti rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi, di cui al comma 11.9 e al comma 11.10-bis.

Articolo 14

Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario

14.1 La valorizzazione della componente Acca a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avviene considerando:

— gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;

— gli accantonamenti relativi ai crediti;

— eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;

— altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.

14.2 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:

— nel caso di Tari tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;

— nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Titolo V

Costi efficienti per le annualità 2018 e 2019

 

Articolo 15

Componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019

15.1 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4.

15.2 Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2), ossia 2018 e 2019, i costi relativi all'anno di riferimento sono aggiornati sulla base della media dell'indice mensile Istat per le famiglie di operai ed impiegati (Foi esclusi i tabacchi), calcolata rispettivamente con riferimento ai 12 mesi da luglio 2017 a giugno 2018 e da luglio 2018 a giugno 2019. Tale media è rispettivamente pari a I2018 = 0,70% e a I2019 = 0,90%.

15.3 In ciascun anno a = {2020,2021}, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all'anno (a-2) è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall'Autorità (Σ TVa-2new) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2) (Σ TVa-2old):

 

15.4 In particolare, le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite sulla base del presente provvedimento (Σ TVa-2new) sono espresse come segue:

 

dove:

— CRTa-2new è il costo di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati, come definito al comma 7.3, riferito all'anno (a-2);

— CTSa-2new è il costo di trattamento e smaltimento, come definito al comma 7.4, riferito all'anno (a-2);

— CTRa-2new è il costo di trattamento e recupero, di cui al comma 7.6, riferito all'anno (a-2);

— CRDa-2new è il costo di raccolta differenziata per materiale, come individuato al comma 7.5, riferito all'anno (a-2);

— ARa-2new è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, riferiti all'anno (a-2); in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio del ciclo integrato, e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato;

— ARCONAIa-2new è la somma dei ricavi, riferiti all'anno (a-2), derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal Conai a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;

• ?̅ è il fattore di sharing dei proventi definito al successivo comma 15.7.

15.5 In ciascun anno a = {2020,2021}, la componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all'anno (a-2) è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità (ΣTFa-2new) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2) (ΣTFa-2old):

 

 

15.6 In particolare, le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità (Σ TFa-2new) sono espresse come segue:

dove:

— CSLa-2new è il costo relativo alle attività di spazzamento e di lavaggio, di cui al comma7.2, riferito all'anno (a-2);

— CCa-2new sono i costi comuni, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, riferiti all'anno (a-2), che, con riferimento alla componente COAL,a-2, ricomprende, oltre a quanto precisato al comma 9.1, anche le seguenti voci:

• i conguagli/recuperi pregressi già deliberati al 31 dicembre 2017, nonché quelli riferiti al recupero della remunerazione del capitale calcolata – tenuto conto del tasso di remunerazione (r2018) di cui all'allegato 1 del Dpr n. 158/1999 — sulla base dello scostamento ex post tra gli investimenti realizzati nell'anno 2017 e gli investimenti programmati per la medesima annualità;

• gli importi per meccanismi di premio/penalità relativi al 2018 già in vigore al 31 dicembre 2017; è consentito il recupero delle partite pregresse nel caso in cui la loro quantificazione abbia già trovato una giustificazione formale da parte dell'Ente locale competente;

— CKa-2new sono i costi di capitale, riferiti all'anno (a-2), le cui componenti sono calcolate, sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2017, in analogia alle formulazioni riportate (con riguardo all'anno a), nel Titolo IV, applicando:

• un tasso di remunerazione del capitale investito del servizio integrato di gestione dei RU pari a 5,8% per l'anno 2018 e pari a 6,3% per l'anno 2019;

• ai fini della remunerazione delle immobilizzazioni in corso un debt risk premium, ???????, pari a 2,2% per l'anno 2018 e 2,6% per l'anno 2019 e un valore di WACCRID,a, pari a 5,3% per l'anno 2018 e pari a 5,8% per l'anno 2019;

— deflatore degli investimenti fissi lordi, di cui alla seguente tabella:

 

Anno

Deflatore per tariffe 2018

Deflatore per tariffe 2019

Anno

Deflatore per tariffe 2018

Deflatore per tariffe 2019

1977

7,257

7,286

1999

1,398

1,404

1978

6,408

6,434

2000

1,358

1,364

1979

5,572

5,594

2001

1,331

1,336

1980

4,497

4,515

2002

1,293

1,299

1981

3,678

3,693

2003

1,273

1,278

1982

3,196

3,209

2004

1,240

1,245

1983

2,865

2,877

2005

1,204

1,209

1984

2,624

2,635

2006

1,171

1,176

1985

2,407

2,417

2007

1,139

1,144

1986

2,318

2,327

2008

1,103

1,108

1987

2,221

2,230

2009

1,095

1,100

1988

2,104

2,113

2010

1,095

1,100

1989

1,996

2,003

2011

1,079

1,083

1990

1,872

1,879

2012

1,043

1,048

1991

1,769

1,776

2013

1,016

1,020

1992

1,701

1,708

2014

1,004

1,008

1993

1,638

1,644

2015

1,005

1,009

1994

1,584

1,590

2016

1,001

1,005

1995

1,523

1,529

2017

0,998

1,002

1996

1,48

1,486

2018

1,000

1,004

1997

1,441

1,447

2019

 

1,000

1998

1,414

1,420

 

15.7 Il fattore di sharing dei proventi, b̅, assume i seguenti valori:

a) nel caso in cui si abbia

CRTa-2new + CTSa-2new + CTRa-2new + CRDa-2new – Ʃ TVa-2old + RCTF,a > 0,

 

allora:

b) nel caso in cui si abbia

 

CRTa-2new + CTSa-2new + CTRa-2new + CRDa-2new – Ʃ TVa-2old + RCTF,a ≤ 0,

 

allora:

̅b = 0,3.

Articolo 16

Gradualità

16.1 In ciascun anno a = {2020,2021}, la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando alla somma delle componenti RCTV,a e RCTF,a, determinata secondo quanto previsto dal precedente articolo 15, il coefficiente di gradualità (1+γa), determinato dall'Ente territorialmente competente.

16.2 In ciascun anno a = {2020,2021}, γa è dato dalla seguente somma:

 

γa = γ1,a + γ2.a + γ3.a

 

dove:

— γ1,a è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;

— γ2.a è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;

— γ3.a è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

16.3 In ciascun anno a = {2020,2021} il costo unitario effettivo (CUeffa-2) da considerare nell'ambito della gradualità è il seguente:

 

dove, qa-2 indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno (a-2).

16.4 In ciascun anno a = {2020,2021}, il coefficiente di gradualità (1 + γa) è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo (CUeffa-2) e il Benchmark di riferimento pari al:

— nel caso di Pef per singolo comune:

• fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario;

• costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'Ispra per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

— nel caso di Pef pluricomunale o per ambito:

• l'adattamento del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo;

• costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'Ispra negli altri casi e per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

16.5 Nel caso in cui risulti CUeffa-2 > Benchmark, per ciascun anno a = {2020,2021}, i parametri γ1,a, γ2.a e γ3.a di cui al comma 16.2, sono determinati dall'Ente territorialmente competente nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:

 

COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

 

RCTV,a + RCTF,a > 0

RCTV,a + RCTF,a ≤ 0

INDICATORI DI

QUALITÀ

PRESTAZIONI

VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI

% RD

-0,45 < γ1 < −0,3

-0,25 < γ1 < -0,06

VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO

-0,3 < γ2 < −0,15

-0,2 < γ2 < -0,03

VALUTAZIONE SODDISFAZIONE

UTENTI

-0,15 < γ3 < −0,05

-0,05 < γ3 < -0,01

 

16.6 Nel caso in cui risulti CUeffa-2 ≤ Benchmark, per ciascun anno a = {2020,2021}, i parametri γ1,a, γ2.a e γ3.a di cui al comma 16.2, sono determinati dall'Ente territorialmente competente nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:

 

 

COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

 

RCTV,a + RCTF,a > 0

RCTV,a + RCTF,a; ≤ 0

INDICATORI DI

QUALITÀ

PRESTAZIONI

VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI

%RD

-0,25 < γ1 < −0,06

-0,45 < γ1 < -0,25

VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO

-0,2 < γ2 < −0,03

-0,3 < γ2 < -0,2

VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI

-0,05 < γ3 < −0,01

-0,15 < γ3 < -0,05

 

16.7 Per ciascun anno a = {2020,2021}, quanto più gli indicatori di qualità delle prestazioni sono ritenuti soddisfacenti dall'Ente territorialmente competente, tanto più il medesimo Ente determina:

— nel caso di RCTV,a + RCTF,a > 0, un parametro γa vicino all'estremo superiore dell'intervallo di riferimento, tale da massimizzare il coefficiente di gradualità (1 + γa);

— nel caso di RCTV,a + RCTF,a ≤ 0, un parametro γa vicino all'estremo inferiore dell'intervallo di riferimento, tale da minimizzare il coefficiente di gradualità (1 + γa).

16.8 Per ciascun anno a = {2020,2021}, quanto più gli indicatori di qualità delle prestazioni sono ritenuti insoddisfacenti dall'Ente territorialmente competente, tanto più il medesimo Ente determina:

— nel caso di RCTV,a + RCTF,a > 0, un parametro γa vicino all'estremo inferiore dell'intervallo di riferimento, tale da minimizzare il coefficiente di gradualità (1 + γa);

— nel caso di RCTV,a + RCTF,a ≤ 0, un parametro γa vicino all'estremo superiore dell'intervallo di riferimento, tale da massimizzare il coefficiente di gradualità (1+γa).

Articolo 17

Criteri di semplificazione

17.1 Ai fini del calcolo dei costi efficienti relativi alle annualità 2018 e 2019 si considerano le seguenti semplificazioni:

a) qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile;

b) qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione;

c) nei casi in cui non sia possibile procedere alla stratificazione delle immobilizzazioni, si applica quanto previsto ai commi 11.3 e 11.4.

Titolo VI

Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del piano economico finanziario

Articolo 18

Contenuti minimi del Pef

18.1 I gestori predispongono il Pef in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente articolo a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d'uso del capitale individuate sulla base del presente provvedimento.

18.2 Il Pef deve comprendere almeno i seguenti elementi:

— il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;

— la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

— le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

— una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

• il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

• i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

• la ricognizione degli impianti esistenti.

18.3 Il Pef deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) — corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3) — che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'Iva e alle imposte.

18.4 Il Pef consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Articolo 19

Aggiornamento del Pef

19.1 Il Pef è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel Pef rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

19.2 Il Pef viene successivamente aggiornato annualmente dall'Ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Appendici

 

 

Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità

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