Sentenza Consiglio di Stato 6 maggio 2025, n. 3843
Autorizzazione integrata ambientale (Aia) – Procedura di rilascio – Articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 – Impianto di eliminazione di rifiuti urbani con recupero energetico da biogas – Autorizzazione unica impianti produzione energia rinnovabile – Articolo 12, Dlgs 387/2003 – Riclassificazione della zona a seguito di sopravvenuta pianificazione in materia di alluvioni – Incompatibilità del progetto di impianto Aia con la nuova pianificazione – Iniziativa economica privata – Articolo 41, Costituzione – Violazione – Insussistenza – Piano regionale rifiuti – Articolo 196, Dlgs 152/2006 – Pericolosità idraulica – Rilevanza – Sussistenza – Mancata conclusione tempestiva – Danno da ritardo – Articolo 2-bis, legge 241/1990 – Risarcimento da fatto illecito – Articolo 2043, C.c. – Presupposti di carattere soggettivo e oggettivo – Dimostrazione dell'aspirazione a un esito positivo del provvedimento – Sussistenza – Quantificazione del danno – Sussistenza - Valutazione equitativa del Giudice – Articolo 30, Dlgs 104/2010 (Codice del processo amministrativo) – Insussistenza
L'azienda che chiede il risarcimento per violazione dei termini di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) deve dimostrare perché l'esito del procedimento avrebbe dovuto essere favorevole e calcolare l'ammontare del danno.
Il danno da ritardo risarcibile, afferma il Consiglio di Stato nella sentenza 6 maggio 2025, n. 3843, non può essere presunto quale effetto automatico del semplice decorrere del tempo, in quanto necessita la sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo e oggettivo richiesti per fondare la responsabile ai sensi del Codice civile (articolo 2043).
Il Giudice è stato chiamato ad esprimersi sulla richiesta di risarcimento del danno da ritardo presentata dal titolare di un impianto di trattamento rifiuti con recupero energetico da biogas. Al termine di un lungo iter istruttorio, l'istanza di Aia presentata dal ricorrente è stata respinta dalla Regione, sulla base di una pianificazione distrettuale in materia di rischio alluvionale, adottata durante il procedimento Aia, che ha certificato il rischio idraulico dell'area del progetto (rendendola così incompatibile con lo stesso ai sensi del Piano rifiuti regionale).
Secondo il ricorrente, se l'iter si fosse concluso nei termini di legge e quindi prima del piano alluvioni, l'impianto sarebbe stato regolarmente autorizzato. Ma tale ragionamento, secondo il CdS, "non tiene conto delle concrete modalità di svolgimento dell'articolato procedimento" e, in particolare, del fatto che l'allungamento dei tempi fosse stato causato anche da carenze della documentazione presentata dal ricorrente.
Nel caso specifico, non è stata fornita neanche la prova – obbligatoria - del quantum del danno che il ricorrente assume di aver sofferto. In materia, sottolinea il CdS, non c'è spazio per le valutazioni equitative del Giudice. (AG)
Consiglio di Stato
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