Delibera Arera 29 luglio 2025, n. 373/2025/R/Rif
Obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 29 luglio 2025, n. 373/2025/R/Rif
(Pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 31 luglio 2025)
L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
Nella 1350a riunione del 29 luglio 2025
Visti:
• la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (di seguito: direttiva 2018/850/Ue);
• la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti (di seguito: direttiva 2018/851/Ue);
• la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (di seguito: direttiva 2018/852/Ue);
• la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" (di seguito: legge 287/90);
• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 152/06);
• il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" e, in particolare, l'articolo 1, commi 639-668;
• il decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito: decreto legislativo 175/16);
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17);
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione delle direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue, che modifica il decreto legislativo 152/06;
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di attuazione della direttiva 2018/850/Ue;
• la legge 5 agosto 2022 n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (di seguito: legge 118/22);
• il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: decreto legislativo 201/22);
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
• la direttiva sulla separazione contabile adottata in data 9 settembre 2019 dal Dipartimento del Tesoro, Direzione VIII, del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito: direttiva di separazione contabile Mef);
• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente (di seguito: Autorità), 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", e, in particolare, l'allegato A;
• la deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/Com e in particolare l'allegato A recante "Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (Tiuc)" (di seguito: Tiuc);
• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, recante "Approvazione del Metodo Tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022— 2025" (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif) e il relativo allegato A (di seguito: Mtr-2);
• la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, e in particolare il suo allegato A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente";
• la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/Rif recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e in particolare il suo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/Rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)";
• la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2024, 27/2024/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione di direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 27/2024/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2025, 23/2025/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per l'aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/Rif" (di seguito: deliberazione 23/2025/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 56/2025/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 56/2025/R/Rif);
• la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 57/2025/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3)" (di seguito: deliberazione 57/2025/R/Rif);
• la deliberazione 29 luglio 2025, 374/2025/R/Rif, recante "Aggiornamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti e della deliberazione 15/2022/R/Rif" (di seguito: deliberazione 374/2025/R/Rif);
• il documento per la consultazione 1 aprile 2025, 146/2025/R/Rif, recante "Primi orientamenti per l'introduzione della separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani" (di seguito: documento per la consultazione 146/2025/R/Rif);
• il documento per la consultazione 1 aprile 2025, 147/2025/R/Rif, recante "Orientamenti per l'aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani" (di seguito: documento per la consultazione 147/2025/R/ Rif);
• il documento per la consultazione 15 aprile 2025, 179/2025/R/Rif, recante "Orientamenti iniziali per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: documento per la consultazione 179/2025/R/Rif);
• il documento per la consultazione 15 aprile 2025, 180/2025/R/Rif, recante "Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3). Primi orientamenti" (di seguito: documento per la consultazione 180/2025/R/Rif);
• il documento per la consultazione 3 giugno 2025, 235/2025/R/Rif, recante "Aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al Tqrif– Orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 235/2025/R/Rif);
• il documento per la consultazione 11 giugno 2025, 246/2025/R/Rif, recante "Orientamenti finali per l'introduzione della separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani" (di seguito: documento per la consultazione 246/2025/R/Rif);
• il documento per la consultazione 11 giugno 2025, 248/2025/R/Rif, recante "Criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani Ticser (Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti)" (di seguito: documento per la consultazione 248/2025/R/Rif);
• il documento per la consultazione 11 giugno 2025, 249/2025/R/Rif, recante "Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3). Orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 249/2025/R/Rif);
• la determina 6 novembre 2023, 1/ Dtac/2023, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif";
• la determina 16 aprile 2024, 2/Dtac/2024, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/Rif, 7/2024/R/Rif e 72/2024/R/Rif".
Considerato che:
• l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";
• l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
• in particolare, il medesimo articolo 1, comma 527, della legge 205/17 attribuisce all'Autorità il potere di emanare direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi".
Considerato che:
• l'articolo 14 della legge 118/22, al comma 2, ha integrato il testo dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06 (che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che attribuiscono all'Autorità i seguenti compiti:
— definizione "di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti" (comma 1-bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);
— acquisizione dagli "operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale" (comma 1-ter dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);
• come chiarito nella relazione illustrativa presentata alle Camere ai fini dell'approvazione della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", le nuove attribuzioni sopra richiamate sono state assegnate all'Autorità allo scopo di favorire il superamento di talune criticità connesse "al perimetro di affidamento del servizio sotto il profilo verticale", relativamente al quale è stato osservato come in alcuni casi si riscontri un ampliamento del "novero delle attività lungo la filiera che vengono ricomprese nella privativa senza verificare l'effettiva sussistenza di un rischio di fallimento di mercato per tali attività. Si tratta, in particolare, della tendenza ad affidare insieme alle attività di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero delle diverse frazioni della raccolta urbana, anche le attività di smaltimento, recupero e riciclo, tipicamente svolte in regime di mercato";
• in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (definiti come i "servizi erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza"), con il decreto legislativo 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
— restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1);
— "le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi", che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
• il decreto legislativo 201/22, all'articolo 7, comma 3, prevede altresì che, negli ambiti di competenza, le Autorità nazionali di regolazione, per garantire condizioni elevate di qualità nei vari contesti, in linea con l'obiettivo di coesione sociale e territoriale, rendano un parere – eventualmente richiesto dagli Enti locali o dagli Enti di governo dell'ambito – circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.
Considerato, anche, che:
• la legge 287/90, all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, prevede che le imprese che, per disposizioni di legge, esercitino la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operino in regime di monopolio sul mercato, qualora svolgano attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono, debbano operare mediante società separate;
• in deroga alla separazione societaria prevista dalla legge 287/90, il decreto legislativo 175/16, all'articolo 6, comma 1, dispone che "le società a controllo pubblico, che svolg(o)no attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria (…) adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività";
• il medesimo decreto legislativo 175/16, all'articolo 15, comma 2, prevede che, fatte salve le norme di settore, il Ministero dell'economia e delle finanze adotti le direttive sulla separazione contabile per le società richiamate al punto precedente;
• la direttiva di separazione contabile Mef, che riprende in diverse parti la disciplina regolatoria sull'unbundling contabile dell'Autorità, è finalizzata alla separazione delle attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, dalle altre attività svolte in regime di economia di mercato.
Considerato, inoltre, che:
• con la deliberazione 27/2024/R/Rif, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato allo sviluppo di direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani, anche ai fini della corretta disaggregazione dei costi, tenuto conto delle peculiarità del settore e dell'esigenza di contenere gli oneri amministrativi in capo ai soggetti coinvolti, con i primari obiettivi di:
— favorire l'efficienza nell'erogazione dei servizi nel settore dei rifiuti urbani, sia mediante una corretta disaggregazione dei costi ammissibili ai riconoscimenti tariffari per funzione svolta e/o per categoria di utenza, sia prevedendo una opportuna disaggregazione dei costi per area geografica;
— promuovere la concorrenza, mediante la corretta separazione dei costi delle attività regolate dai costi delle attività libere, con l'obiettivo di evitare sussidi incrociati;
• lo sviluppo delle direttive sulla separazione contabile nel settore dei rifiuti urbani tiene conto anche di quanto emerso nell'ambito degli altri procedimenti relativi al medesimo settore svolti in parallelo dall'Autorità, in particolare:
— il procedimento avviato con la deliberazione 57/2025/R/Rif per l'aggiornamento del Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3), nell'ambito del quale sono stati pubblicati il documento per la consultazione 180/2025/R/Rif e il documento per la consultazione 249/2025/R/Rif;
— il procedimento avviato con la deliberazione 23/2025/R/Rif per l'aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e alla modifica della deliberazione 15/2022/R/Rif, nell'ambito del quale sono stati pubblicati il documento per la consultazione 147/2025/R/Rif e il documento per la consultazione 235/2025/R/Rif, e che si è concluso con la deliberazione 374/2025/R/Rif;
— al procedimento avviato con la deliberazione 56/2025/R/Rif per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nell'ambito del quale sono stati pubblicati il documento per la consultazione 179/2025/R/Rif e il documento per la consultazione 248/2025/R/Rif;
• con il documento per la consultazione 146/2025/R/Rif, l'Autorità ha presentato gli elementi di inquadramento generale e i primi orientamenti per lo sviluppo di direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani, richiamando le peculiarità relative all'assetto organizzativo del settore, caratterizzato da rilevanti elementi di disomogeneità nelle configurazioni istituzionali territoriali, nelle scelte compiute a livello di programmazione regionale e in quelle relative al perimetro di attività affidate in gestione o espletate in condizioni di mercato;
• nell'ambito del suddetto documento per la consultazione, l'Autorità ha valutato in modo puntuale le possibili scelte relative all'impostazione della separazione contabile nel settore dei rifiuti, prendendo in esame, in particolare:
— il livello di disaggregazione delle poste economiche e patrimoniali;
— l'articolazione delle unità logico-organizzative identificate nel Tiuc, al fine di valutarne l'applicazione anche nel settore dei rifiuti urbani;
— i criteri di imputazione delle partite economiche e patrimoniali previste dal Tiuc, al fine di verificare se tali logiche possano essere applicate anche al settore dei rifiuti urbani;
— i driver di ribaltamento utilizzati, sia nell'ambito del Tiuc per l'allocazione ad attività e comparti dei costi originariamente imputati ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise, sia nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio rifiuti per l'allocazione dei costi agli ambiti tariffari;
— i profili relativi alla distinzione, ai fini dell'individuazione dei criteri di imputazione dei costi nel contesto della separazione contabile, tra ambiti contigui e ambiti non contigui, in modo da applicare gli strumenti più appropriati e, segnatamente, l'imputazione diretta laddove si riconosca un elevato grado di autonomia gestionale o l'applicazione di driver dove invece si riscontri unità gestionale;
— i profili relativi all'individuazione dell'ambito di applicazione delle nuove regole in materia di separazione contabile, ipotizzando di includere i gestori che svolgono attività del settore dei rifiuti regolate tariffariamente e che siano obbligati a predisporre i piani economico-finanziari (Pef), valutando, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, l'esclusione di talune attività specifiche o di situazioni marginali in termini di utenze servite, oltre alla possibilità di applicare regimi semplificati;
— i possibili approcci per l'introduzione degli obblighi di separazione contabile, distinguendo tra operatori multiservizio già soggetti agli obblighi di separazione contabile previsti dal Tiuc, imprese soggette alla separazione contabile disciplinata dalla pertinente direttiva Mef e operatori che non sono ancora soggetti a obblighi di separazione contabile;
— l'ipotesi di introdurre obblighi di compilazione di schemi contabili specifici per il settore dei rifiuti (conto economico disaggregato per natura e per componente tariffaria e conto economico disaggregato per componente tariffaria e per ambito tariffario e/o per lotti) che consentano un raccordo tra la contabilità e i prospetti resi disponibili ai fini della regolazione tariffaria;
— profili relativi all'unbundling del bilancio consolidato;
• in risposta al citato documento per la consultazione sono pervenuti all'Autorità 20 contributi da parte di gestori del servizio e loro associazioni rappresentative, Enti locali e loro associazioni, da un'associazione dei consumatori, dal consorzio nazionale imballaggi (Conai), da alcune società software house e da un gruppo di consulenza di settore;
• dall'analisi dei contributi pervenuti emerge un'ampia condivisione per l'impostazione generale dell'Autorità, con specifiche osservazioni in merito a taluni degli orientamenti proposti;
• alcuni stakeholder hanno evidenziato, in particolare, la necessità di una progressiva introduzione degli obblighi in materia di separazione contabile, suggerendo una fase sperimentale per il biennio 2026-2027 propedeutica all'implementazione delle disposizioni a partire dall'1 gennaio 2028;
• con riferimento all'ipotesi di disaggregare le partite per filiere della raccolta differenziata, alcuni soggetti hanno evidenziato rilevanti complessità applicative, mentre altri la necessità di gradualità, anche tenuto conto dei tempi necessari per l'aggiornamento dei sistemi di contabilità analitica;
• in merito all'identificazione delle unità logico-organizzative rilevanti ai fini della separazione contabile, con particolare riferimento alle funzioni operative condivise (Foc) di settore, alcuni soggetti hanno suggerito di tenere conto della compartimentazione esistente, laddove, pur essendo stata introdotta con riferimento ad altri settori, possa essere utilizzata anche nel settore rifiuti, limitando l'introduzione di nuove Foc ad ambiti specifici e ben definiti;
• per quanto riguarda le logiche di imputazione delle partite economiche e patrimoniali, alcuni soggetti, in particolare gli Enti locali, hanno riscontrato profili di disallineamento tra la contabilità adottata e quella proposta dall'Autorità; altri hanno sollevato criticità operative riguardanti l'allocazione delle partite in caso di attività particolarmente complesse e/o integrate, nonché la necessità di valutare i costi emergenti per l'implementazione dei nuovi sistemi contabili;
• in relazione ai driFocver di ribaltamento da utilizzare per l'allocazione dei costi originariamente imputati a servizi comuni e funzioni operative condivise, è stato suggerito di integrare i driver relativi alle Foc già presenti nel Tiuc per meglio allinearli alle specificità del settore rifiuti, nonché di prevedere driver aggiuntivi per le Foc di nuova introduzione, oltre alla possibilità di utilizzare, con adeguata motivazione, una combinazione di driver o driver non già previsti dal Tiuc;
• in merito all'applicazione di driver per la ripartizione dei costi tra gli ambiti tariffari, oltre a richiedere di specificare meglio il concetto di contiguità territoriale, alcuni soggetti hanno segnalato che l'applicazione rigida di driver nell'allocazione dei costi tra ambiti tariffari potrebbe penalizzare le aree montane o rurali, altri hanno invece sottolineato l'importanza di definire un set di driver che assicuri confrontabilità tra gli operatori e facilità di implementazione, oltre che di adottare un approccio graduale o di schemi di convergenza per evitare forti discontinuità rispetto ai criteri storici già utilizzati;
• per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le esenzioni e semplificazioni proposte, sono emerse opinioni divergenti tra i consultati: alcuni hanno rimarcato la necessità di circoscrivere tali casistiche, al fine di incentivare le aggregazioni e la razionalizzazione del settore; altri hanno proposto l'introduzione di soglie dimensionali al di sotto delle quali adottare un modello semplificato nonché suggerito di esentare i gestori che svolgano una sola attività o attività con peso limitato nel ciclo integrato, anche tenuto conto della natura giuridica e istituzionale del soggetto;
• con riferimento all'approccio differenziato per la separazione contabile, alcuni soggetti non hanno condiviso l'ipotesi di applicare i criteri e i principi individuati nella direttiva di separazione contabile Mef per le società che hanno già implementato tali sistemi di monitoraggio della contabilità, ritenendo tali criteri e principi non perfettamente allineati alle disposizioni del Tiuc e al fine di non creare discriminazioni ingiustificate tra soggetti regolati;
• a tal proposito, è stata segnalata l'esigenza di prevedere rendiconti semplificati specifici per gli Enti locali, tenuto conto delle relative differenze rispetto alla contabilità dalle imprese, sia in termini di scopo e di principi applicati, sia per gli schemi prodotti;
• per quanto concerne gli schemi specifici di rendicontazione annuale separata proposti per il settore rifiuti, alcuni soggetti hanno evidenziato la necessità di allineamento con le informazioni richieste nel tool tariffario, mentre altri hanno richiesto maggior definizione in merito all'imputazione di alcune partite contabili alle corrispondenti componenti tariffarie, nonché in relazione all'obbligo di sottoporre a revisione contabile i suddetti schemi.
Considerato, altresì, che:
• con il successivo documento per la consultazione 246/2025/R/Rif, l'Autorità ha illustrato gli orientamenti finali per lo sviluppo di direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani e in particolare:
— ha confermato l'impostazione generale prospettata in precedenza;
— in relazione alle tempistiche di applicazione della nuova disciplina, tenuto conto dell'eterogeneità e molteplicità dei soggetti coinvolti nonché alla parcellizzazione delle attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha condiviso l'ipotesi di introdurre una fase di sperimentazione a partire dall'esercizio che ha inizio nel 2026, al fine di consentire un tempo adeguato alla messa a punto dei sistemi gestionali e contabili, prevedendo la piena operatività dell'unbundling a partire dall'esercizio che ha inizio nel 2028;
— in merito al livello di disaggregazione delle poste economiche e patrimoniali, ha confermato la suddivisione geografica per ambito tariffario, in coerenza con la regolazione tariffaria, e ha ribadito che, quanto meno in una prima fase di implementazione delle direttive, non ritiene opportuno adottare una disaggregazione per categoria d'utenza;
— in considerazione della necessità di acquisire maggiori informazioni in grado di consentire la definizione di adeguate modalità di ripartizione delle partite per singola filiera della raccolta differenziata, ha previsto che, almeno in una prima fase, possano essere trattate contabilmente in modo aggregato le partite relative alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, con l'identificazione delle partite relative ai soli imballaggi mediante l'applicazione di specifici driver extra-contabili;
— in relazione alle osservazioni pervenute in merito all'identificazione delle unità logico-organizzative della separazione contabile, ha confermato l'ipotesi di estendere il modello Tiuc anche al settore rifiuti, condividendo la necessità di limitare, per quanto possibile, l'introduzione di nuove funzioni operative condivise, al fine di evitare sovrapposizioni con la compartimentazione esistente; in particolare, ha previsto:
o che la Foc gestione utenze idriche possa essere utilizzata per gestire le partite relative al settore rifiuti e, di conseguenza, possa essere ridenominata Foc gestione utenze idriche e ambientali;
o di non introdurre una specifica Foc relativa all'igiene urbana, in quanto si ritiene che i servizi di spazzamento e gestione delle strade possano essere allocati seguendo logiche di imputazione diretta;
o di confermare l'introduzione di una specifica Foc, a cui potranno affluire le partite economiche relative a impianti nei quali confluiscono in parte flussi assoggettati a regolazione (flussi "integrati" o "minimi") e in parte flussi in concorrenza (ad esempio impianti di chiusura del ciclo "integrati" o "minimi" in parte);
— ha confermato l'utilizzo delle logiche del Tiuc per i soggetti che saranno tenuti alla compilazione dei CAS, limitando al contempo l'onere di implementazione attraverso un approccio differenziato, in coerenza con l'obiettivo di proporzionalità e adeguatezza degli oneri amministrativi;
— per quanto attiene all'applicazione di driver per la ripartizione dei costi imputati a servizi comuni e funzioni operative condivise, ha individuato un set di driver specifici, tra i quali i gestori possono scegliere per l'allocazione delle suddette partite, condividendo la necessità di avere omogeneità di approccio tra gli operatori, nonché un'adeguata gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri;
— in relazione alla ripartizione mediante driver dei costi multiambito, ha confermato l'orientamento a prevedere tale possibilità solo nei casi di prossimità territoriale, ritenendo invece opportuno che negli altri casi si proceda all'allocazione diretta;
— per quanto concerne l'ambito di applicazione, ha confermato l'applicazione degli obblighi di separazione contabile ai soli gestori (escludendo, pertanto, i meri prestatori d'opera);
— ha previsto delle esenzioni per i gestori che non sono tenuti ad applicare il Tiuc per le disposizioni vigenti per altri settori regolati dall'Autorità, laddove svolgano attività del ciclo integrato dei rifiuti configurabili come attività marginali ai sensi del Tiuc o che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
o svolgano esclusivamente le attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e/o spazzamento e lavaggio;
o svolgano l'attività raccolta e trasporto e servano meno di 5.000 utenze;
o gestiscano solo impianti di trattamento "minimi" (in tutto o in parte);
— al fine di evitare comportamenti opportunistici e disaggregazioni funzionali solo all'elusione degli obblighi di separazione contabile, ha precisato che le esenzioni proposte per i gestori che svolgono attività di raccolta o trattamento non debbano trovare applicazione nel caso di soggetti che appartengano a gruppi societari che siano attivi nel settore rifiuti;
— con riferimento all'approccio differenziato per l'implementazione dell'unbundling contabile, ha confermato l'obbligo di applicazione del Tiuc, integrato con un'attività ulteriore denominata "Attività tariffate rifiuti urbani", ai soggetti che già lo adottano, introducendo un regime semplificato per gli operatori che non sono ancora soggetti a obblighi di separazione contabile e prevedendo – in entrambi i casi – la compilazione di schemi specifici di rendicontazione;
— in ottica di semplificazione degli adempimenti, per le società che hanno adottato i sistemi di monitoraggio contabile previsti dalla direttiva di separazione contabile Mef, ha previsto un periodo transitorio di cinque anni, nel quale i medesimi soggetti possano decidere se applicare il Tiuc o i principi della direttiva Mef, utilizzando comunque specifici schemi di rendicontazione e prospetti di riconciliazione;
— per quanto riguarda, inoltre, le osservazioni relative alla contabilità degli Enti locali, ha ritenuto necessario effettuare ulteriori approfondimenti insieme alle relative associazioni, al fine di valutare l'ipotesi di prevedere rendiconti semplificati specifici e adeguati prospetti di riconciliazione, da applicare agli Enti locali che risultino soggetti agli obblighi di separazione contabile definiti per il settore dei rifiuti;
— ha definito meglio gli schemi di rendicontazione proposti, chiarendo la volontà di non replicare il tool tariffario, ma, piuttosto, di consentire una riconciliazione dei dati di bilancio con le componenti tariffarie principali, in coerenza con gli sviluppi della regolazione tariffaria, disaggregate per natura e ambito tariffario;
— ha previsto la revisione contabile obbligatoria, anche relativamente agli schemi specifici di rendicontazione annuale separata per il settore rifiuti;
— ha confermato l'obbligo di unbundling del bilancio consolidato, per i gruppi societari già soggetti alle disposizioni ex Tiuc;
• oltre allo strumento ordinario di partecipazione alla consultazione, gli stakeholder hanno potuto formulare osservazioni in merito ai molteplici profili che caratterizzano i procedimenti sopra richiamati relativi al settore rifiuti anche in ulteriori momenti di interlocuzione e, in particolare, in uno specifico focus group dedicato fra l'altro al tema dell'unbundling, segnatamente in data 1 luglio 2025.
Considerato, inoltre, che:
• in risposta al citato documento per la consultazione sono pervenuti all'Autorità 14 contributi da parte di gestori del servizio e loro associazioni rappresentative, Enti locali e loro associazioni, dal consorzio nazionale imballaggi (Conai) e da un gruppo di consulenza di settore;
• nei contributi ricevuti a valle della consultazione, nonché in esito al citato focus group, i rispondenti hanno evidenziato una generale condivisione degli orientamenti finali dell'Autorità sopra richiamati e in particolare:
— hanno apprezzato la condivisione dell'approccio graduale da parte dell'Autorità e del periodo sperimentale proposto;
— in relazione all'adozione dell'ambito tariffario quale area geografica di riferimento alcuni rispondenti hanno continuato ad esprimere la preferenza verso il bacino di affidamento, che giustifica una gestione unitaria, o meccanismi semplificati;
— hanno condiviso le proposte relative alle funzioni operative condivise, anche in relazione agli impianti di trattamento, nonché i relativi driver;
— hanno condiviso la proposta di non prevedere una disaggregazione delle partite economiche per singolo impianto o per categoria d'utenza;
— in merito all'applicazione di driver per la ripartizione dei costi tra gli ambiti tariffari con differenziazione tra ambiti contigui e non contigui, alcuni soggetti hanno proposto di utilizzare, oltre ai criteri geografici (ad es. la provincia), anche criteri gestionali e organizzativi, come l'affidamento;
— in relazione alle ipotesi di esenzione un rispondente propone di alzare la soglia da 5.000 a 50.000 utenze, altri suggeriscono di individuare espressamente i soggetti tenuti all'obbligo di separazione contabile, anziché limitarsi a indicare i casi di esenzione; un rispondente, inoltre, ritiene che sia da esonerare l'operatore attivo nel settore rifiuti con più di un impianto di chiusura del ciclo minimo, anche se opera in gruppi societari attivi nel settore rifiuti;
— condivisione dell'ipotesi dei rendiconti specifici, con suggerimenti su tracciabilità e coerenza con i tool tariffari.
Considerato, infine, che:
• con la deliberazione 333/2019/A, l'Autorità, ritenendo necessario stabilire un'interlocuzione tecnico-istituzionale di carattere permanente con tutti i livelli territoriali di governo titolari di competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani, ha istituto un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali;
• tale Tavolo, fermo restando le consuete modalità di consultazione che l'Autorità mette a disposizione di tutti i soggetti interessati, costituisce un ulteriore e precipuo strumento di confronto con le Regioni e le Autonomie locali al fine di promuovere un'efficace azione regolatoria, in considerazione della rilevanza che la stessa assume per i cittadini e per le istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, avviando un'interlocuzione finalizzata, tra l'altro, a individuare e monitorare le specifiche criticità relative ai processi decisionali di programmazione, organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché a rafforzare la cooperazione fra i soggetti territorialmente competenti, anche nella direzione di favorire un perfezionamento del processo di costituzione e/o operatività delle strutture organizzative degli Enti di governo d'Ambito;
• nell'ambito della richiamata consultazione, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera b), della legge 205/17, ha pertanto sentito le Regioni e le Autonomie locali convocando una specifica riunione del citato Tavolo tecnico, segnatamente in data 18 luglio 2025 per tener conto, tra l'altro, delle diverse modalità organizzative e gestionali, definite dalle amministrazioni competenti ed eventualmente rilevanti ai fini della regolazione della materia.
Ritenuto opportuno:
• integrare l'attuale impianto normativo di separazione contabile previsto dal Tiuc tramite l'introduzione di obblighi di separazione contabile in capo ai gestori del settore dei rifiuti urbani (tenuti alla predisposizione del piano economico finanziario) che svolgano attività regolate tariffariamente nel settore dei rifiuti, identificate ai sensi del Metodo tariffario rifiuti pro tempore vigente e le cui partite economiche rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento, nonché le operazioni di trattamento e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani in impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero in impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
• confermare un approccio differenziato per l'implementazione dell'unbundling contabile, in coerenza con l'obiettivo di proporzionalità e adeguatezza degli oneri amministrativi, prevedendo:
— per i gestori che non sono ancora soggetti a obblighi di separazione contabile, la compilazione degli schemi specifici di rendicontazione e la redazione di appositi prospetti di riconciliazioni con i bilanci societari, nel rispetto delle norme di contabilità separata per il regime semplificato;
— per i gestori che già adottano il Tiuc, l'applicazione delle logiche di imputazione e ribaltamento previgenti, con l'aggiunta di un'attività specifica relativa al settore rifiuti, nonché la redazione degli schemi specifici di rendicontazione annuale separata per il settore rifiuti urbani previsti anche per gli altri soggetti;
— in ottica di ulteriore semplificazione e di omogeneità di trattamento fra gestori del settore dei rifiuti urbani, che alle società a controllo pubblico che abbiano già implementato i sistemi di monitoraggio della contabilità ai sensi della direttiva di separazione contabile Mef non già soggette al Tiuc, si applichino le norme del regime semplificato con schemi specifici di rendicontazione e periodo transitorio di durata biennale;
• in considerazione delle difficoltà tecniche e operative che potrebbero emergere per gli operatori nella fase di adattamento delle procedure contabili attualmente in uso, disporre un'applicazione graduale delle nuove disposizioni in materia di unbundling contabile del settore dei rifiuti urbani prevedendo:
— una fase sperimentale per il biennio 2026-2027, utile a testare i modelli contabili e raccogliere dati senza effetti vincolanti, nonché consentire agli operatori un adeguamento ordinato e sostenibile;
— la decorrenza degli schemi specifici di rendicontazione annuale separata per il settore dei rifiuti urbani a partire dall'esercizio 2028, ovvero il primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2027;
• fra i gestori che ad oggi non sono tenuti all'applicazione del Tiuc confermare, in applicazione dei richiamati criteri di proporzionalità e ragionevolezza, l'esenzione dagli obblighi di separazione contabile oggetto del presente provvedimento:
— per i soggetti che svolgono esclusivamente le attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e/o spazzamento e lavaggio;
— per i gestori non appartenenti a gruppi societari con almeno un'altra società che operi nel settore dei rifiuti e che rispettino almeno una delle seguenti condizioni:
o svolgano l'attività raccolta e trasporto e servano meno di 5.000 utenze;
o gestiscano solo impianti di trattamento "minimi" (in tutto o in parte), salvo non svolgano altre attività in concorrenza, dal momento che si ritiene in ogni caso opportuno separare partite economiche soggette a copertura tariffaria da quelle legate ad attività libere;
• confermare l'esenzione per le gestioni che svolgono attività del settore dei rifiuti urbani configurabili come marginali ai sensi del Tiuc, sulla base degli stessi criteri adottati per gli altri settori regolati;
• in ragione delle modifiche apportate all'attuale versione del Tiuc, adottare una nuova versione di tale documento dal contenuto in parte ricognitivo e in parte innovativo, nel quale figurino, da un lato, le previgenti disposizioni non incise dal presente provvedimento e, pertanto, da intendersi riprodotte e meramente confermate, dall'altro lato, le nuove disposizioni introdotte con la presente deliberazione relative al settore dei rifiuti urbani.
Ritenuto, infine, opportuno:
• con riferimento agli orientamenti illustrati in materia di articolazione della separazione contabile a livello di disaggregazione delle poste economiche e patrimoniali:
— rispetto alla disaggregazione per area geografica, fare riferimento all'ambito tariffario, ovvero al territorio sul quale si applica la medesima tariffa, mantenendo una salda coerenza con la disciplina tariffaria;
— rispetto alla disaggregazione delle partite contabili per categoria di utenza, non introdurre, almeno in una prima fase, tale ulteriore livello di separazione, anche per ragioni di economicità e di semplificazione amministrativa;
• con riferimento agli orientamenti espressi in tema di perimetrazione delle attività di separazione contabile per il settore dei rifiuti urbani, confermare che ai fini del Tiuc venga individuata l'attività del settore dei rifiuti urbani denominata "Attività tariffate rifiuti urbani", che comprende l'insieme delle operazioni incluse nel perimetro di attività del settore dei rifiuti urbani, identificate ai fini tariffari ai sensi del Metodo tariffario rifiuti pro tempore vigente;
• in merito agli orientamenti espressi in tema di articolazione dei Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise:
— mantenere i medesimi Servizi Comuni e i relativi driver di ribaltamento codificati dal Tiuc per i settori dell'energia elettrica, del gas e del settore idrico;
— in un'ottica di continuità regolatoria, apportare minime integrazioni alle Foc già previste dal Tiuc;
— prevedere una Foc "Funzione operativa condivisa di gestione clientela e utenze comune a tutti i settori gestiti", ai fini dell'individuazione e della successiva allocazione di eventuali costi di misura comuni a più settori e/o attività, tenuto conto della presenza di imprese multiutility che operano in settori diversificati;
— prevedere una Foc "Funzione operativa condivisa di gestione utenze idriche e ambientali", in considerazione delle caratteristiche organizzative e delle specificità operative e gestionali di numerosi gestori che operano in entrambi i settori;
— prevedere una Foc "Funzione operativa condivisa di raccolta e trasporto dei rifiuti", in cui confluiscano le partite contabili condivise relative alla raccolta di rifiuti urbani e speciali;
— prevedere una Foc "Funzione operativa condivisa di trattamento dei rifiuti", per gli impianti che trattano sia rifiuti urbani, assoggettati a regolazione, sia rifiuti speciali, in concorrenza, destinata ad accogliere anche le partite relative a impianti che producono energia elettrica e/o calore, qualora proveniente dal trattamento dei rifiuti;
• in relazione alla ripartizione dei costi tra gli ambiti tariffari confermare che il criterio da privilegiare sia quello dell'imputazione diretta, in particolare nel caso di ambiti tariffari che fanno riferimento allo stesso affidamento o che sono tra di loro prossimi territorialmente, prevedendo che per tali tipologie di ambiti tariffari l'allocazione mediante driver specifici debba essere considerata solo come criterio residuale da utilizzare in primis per la ripartizione di partite economiche allocate originariamente tra i servizi comuni e/o le Foc; a tal riguardo, prevedere un tempo congruo affinché i gestori del settore dei rifiuti urbani che erogano il servizio in ambiti tariffari non prossimi territorialmente o non gestiti sulla base dello stesso affidamento adeguino i propri sistemi gestionali al fine di permettere l'attribuzione delle partite economiche in modo diretto alle componenti tariffarie e ai singoli ambiti tariffari;
• prevedere che i gestori del settore dei rifiuti urbani non esentati, indipendentemente dall'approccio adottato, redigano schemi specifici di separazione contabile delle attività tariffate dei rifiuti urbani ripartiti sia per componente tariffaria, sia per ambito tariffario, da sottoporre a revisione contabile obbligatoria da parte dello stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio – come previsto per i Cas del Tiuc –, con l'obiettivo di facilitare una riconciliazione dei dati di bilancio con quelli rilevanti ai fini tariffari;
• che gli schemi specifici prevedano l'attribuzione delle poste economiche di natura ricorrente riferite alle attività tariffate dei rifiuti urbani, alle componenti tariffarie di natura non previsionale relative ai costi operativi di gestione, ai costi operativi comuni e alle componenti di ricavo, coerentemente con quanto previsto dal Metodo Tariffario rifiuti pro tempore vigente per la predisposizione dei piani economico finanziari di gestione, nonché i costi e i ricavi relativi alla raccolta e trasporto delle frazioni merceologiche soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
• con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 246/2025/R/Rif, rimandare alle motivazioni generali e specifiche diffusamente illustrate nel richiamato documento per la consultazione;
• dare mandato al Direttore della Direzione assetti e governance ambientale, sentito il Direttore della Direzione infrastrutture energia su aspetti di competenza di:
— definire gli schemi specifici tipo di rendicontazione annuale separata per il settore dei rifiuti urbani in coerenza con gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria pro tempore vigente, nonché le modalità operative per la loro trasmissione;
— pubblicare e aggiornare annualmente, contestualmente alla pubblicazione degli altri schemi contabili, anche gli schemi relativi al settore dei rifiuti urbani;
— aggiornare, anche tramite apposito tavolo tecnico con gli operatori e le associazioni rappresentative di categoria, il Manuale di contabilità regolatoria, con linee guida in materia di separazione contabile del settore dei rifiuti urbani;
— effettuare ulteriori approfondimenti insieme alle associazioni degli Enti locali, al fine di valutare l'ipotesi di prevedere rendiconti semplificati specifici e adeguati prospetti di riconciliazione, come prospettato nell'ambito della consultazione, da applicare agli Enti locali;
• dare mandato congiunto al Direttore della Direzione assetti e governance ambientale e al Direttore della Direzione affari generali e risorse, sentito il Direttore della Direzione infrastrutture energia, ciascuno per l'ambito di propria competenza, affinché l'attuale sistema telematico di raccolta per l'acquisizione dei dati di contabilità separata oggi disponibile sia esteso anche all'acquisizione di dati per il settore dei rifiuti urbani
Delibera
Articolo 1
Testo integrato unbundling contabile
1.1 È approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, per i gestori del servizio idrico integrato e per i gestori del settore dei rifiuti urbani e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: Tiuc) allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).
1.2 Le disposizioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento decorrono a partire dall'esercizio 2026, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2025, fatta eccezione per il Titolo VIII — Schemi specifici di rendicontazione annuale separata per il settore dei rifiuti urbani, per il quale si avvia un primo biennio di monitoraggio nel periodo 2026-2027, fissandone l'entrata in vigore dall'1 gennaio 2028.
Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali
2.1 Entro il 31 dicembre 2027 i gestori del settore dei rifiuti urbani che erogano il servizio in ambiti tariffari non prossimi territorialmente o non gestiti sulla base dello stesso affidamento adeguano i propri sistemi gestionali al fine di permettere l'attribuzione delle partite economiche in modo diretto alle componenti tariffarie e ai singoli ambiti tariffari.
2.2 È dato mandato al Direttore della Direzione assetti e governance ambientale, sentito il Direttore della Direzione infrastrutture energia su aspetti di competenza, di:
• definire gli schemi specifici tipo di rendicontazione annuale separata per il settore dei rifiuti urbani in coerenza con gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria pro tempore vigente, nonché le modalità operative per la loro trasmissione;
• pubblicare e aggiornare annualmente, contestualmente alla pubblicazione degli schemi contabili per il settore elettrico, il gas e il servizio idrico integrato, anche gli schemi relativi al settore dei rifiuti urbani;
• aggiornare, anche tramite apposito tavolo tecnico con gli operatori e le associazioni rappresentative di categoria, il Manuale di contabilità regolatoria, già pubblicato per il settore elettrico, gas e idrico, integrandolo con apposite linee guida in materia di separazione contabile del settore dei rifiuti urbani;
• effettuare ulteriori approfondimenti insieme alle associazioni degli Enti locali, al fine di valutare l'ipotesi di prevedere rendiconti semplificati specifici e adeguati prospetti di riconciliazione da applicare agli Enti locali che risultino soggetti agli obblighi di separazione contabile definiti per il settore dei rifiuti urbani.
2.3 È dato mandato congiunto al Direttore della Direzione assetti e governance ambientale e al Direttore della Direzione affari generali e risorse, sentito il Direttore della Direzione infrastrutture energia, ciascuno per l'ambito di propria competenza, affinché sia definita, la procedura informatica relativa al sistema telematico di raccolta per l'acquisizione dei dati di contabilità separata, già oggi disponibile per il settore elettrico, gas e idrico, anche per il settore dei rifiuti urbani, compresi gli schemi specifici di rendicontazione annuale separata per il settore dei rifiuti urbani, in tempi compatibili con la trasmissione dei dati relativi al primo esercizio successivo al 31 dicembre 2025.
2.4 Il presente provvedimento, unitamente all'allegato A alla presente deliberazione, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
Allegato A
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, per i gestori del servizio idrico integrato e per i gestori del settore dei rifiuti urbani e relativi obblighi di comunicazione (Tiuc)
Disposizioni in merito agli obbiighi di separazione contabile (unbundling contabile)
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