Rifiuti
Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2026/116/Ue

Riciclaggio navi - Format del certificato di idoneità al riciclaggio

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione di esecuzione 19 gennaio 2026, n. 2026/116/Ue

(Guue 20 gennaio 2026)

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2321 della Commissione concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (Ce) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/Ce1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il formato del certificato di idoneità al riciclaggio è stabilito nella decisione di esecuzione (Ue) 2016/2321 della Commissione2. Esso è pensato per essere coerente con l'appendice 4 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 ("convenzione di Hong Kong").

(2) A seguito dell'entrata in vigore della convenzione di Hong Kong il 26 giugno 2025, è opportuno garantire che il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 sia conforme sia alla convenzione che al regolamento (Ue) n. 1257/2013 ai fini della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa.

(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (Ue) n. 1257/2013,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (Ue) 2016/2321 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2026

Allegato

Note ufficiali

1

Gu L 330 del 10.12.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj.

 

2

Decisione di esecuzione (Ue) 2016/2321 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Gu L 345 del 20.12.2016, pag. 112, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2321/oj).