Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2026/286/Ue

Deroga al divieto di immissione sul mercato di refrigeratori fissi (chillers) stabilito dalle regole Ue sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas)

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 10 febbraio 2026, n. 2026/286/Ue

(Guue 11 febbraio 2026)

Regolamento che autorizza una deroga a norma del regolamento (Ue) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (Ue) 2019/1937 e che abroga il regolamento (Ue) n. 517/20141, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (Ue) 2024/573 vieta l'immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale (Gwp) pari a 150 o superiore, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività. A decorrere dalla stessa data, inoltre, l'allegato IV, punto 7, lettera d), del regolamento vieta l'immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) di capacità nominale superiore a 12 kW che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con Gwp pari a 750 o superiore, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.

(2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (Ue) 2024/573, il 18 luglio 2025 le autorità competenti tedesche hanno chiesto alla Commissione di autorizzare una deroga ("richiesta di deroga") per due tipi di refrigeratori fissi (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori, la cui immissione sul mercato sarà vietata a decorrere dal 1° gennaio 2027 a norma dell'allegato IV, punto 7, lettere b) e d), del medesimo regolamento. I tipi di refrigeratori (chillers) interessati sono i) refrigeratori fissi (chillers) con una capacità di raffrescamento inferiore a 12 kW il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con Gwp pari o superiore a 150 e ii) refrigeratori fissi (chillers) con una capacità di raffrescamento superiore a 12 kW che funzionano a temperature inferiori a -50 °C e il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con Gwp pari o superiore a 750. Questi refrigeratori fissi (chillers) sono parte integrante della maggior parte degli impianti di fabbricazione di semiconduttori e sono essenziali per controllare la temperatura dei wafer e delle parti fondamentali delle apparecchiature durante il processo di fabbricazione.

(3) Secondo la richiesta di deroga, al momento non esistono in commercio refrigeratori fissi (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori che siano conformi all'allegato IV, punto 7, lettere b) e d), del regolamento (Ue) 2024/573. Malgrado i continui investimenti e i passi avanti compiuti nello sviluppo di soluzioni alternative, per esempio basate sul CO2 o a basso Gwp, attualmente non esiste alcuna soluzione che soddisfi i requisiti in termini di temperatura, sicurezza e prestazioni per tutte le applicazioni nel campo dei semiconduttori. Nella richiesta di deroga si sostiene anche che, a causa dei complessi vincoli tecnici, normativi ed economici che caratterizzano il settore, sarebbe impossibile completare la transizione entro il termine stabilito senza compromettere la continuità operativa e senza incorrere in costi sproporzionati.

(4) La Commissione ha valutato la richiesta di deroga e ritiene soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (Ue) 2024/573. La Commissione ritiene inoltre che, viste le circostanze eccezionali, è opportuno concedere un tempo sufficiente per evitare perturbazioni del mercato nella fornitura di tali apparecchiature essenziali. La Commissione ritiene che un periodo di tre anni sia sufficiente per completare la conversione a soluzioni alternative evitando costi sproporzionati.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra,

Ha adottato Il presente regolamento:

Articolo 1

1. In deroga all'allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (Ue) 2024/573, si autorizza l'immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con Gwp pari o superiore a 150 e aventi una capacità di raffrescamento fino a 12 kW inclusi utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori, a condizione che siano etichettati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2024/573.

2. In deroga all'allegato IV, punto 7, lettera d), del regolamento (Ue) 2024/573, si autorizza l'immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con Gwp pari o superiore a 750, aventi una capacità di raffrescamento superiore a 12 kW e che funzionano a temperature inferiori a -50 °C utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori, a condizione che siano etichettati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2024/573.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2026

Note ufficiali

1

Gu L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.