Acque
Normativa Vigente

Dm Infrastrutture 18 dicembre 2025

Recepimento della direttiva 2025/811/Uerecante modifica dell'allegato I della direttiva 2002/59/Ce sui sistemi di rapportazione navale

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 18 dicembre 2025

(Guri 21 febbraio 2026 n. 43)

Recepimento della direttiva delegata (Ue) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025 recante modifica dell'allegato I della direttiva 2002/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di rapportazione navale

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Vista la direttiva 2002/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/Cee del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/Ce relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025 recante modifica dell'allegato I della direttiva 2002/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da notificare ai sistemi di rapportazione navale;

Visto il regolamento (Ue) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/Ue;

Vista la Convenzione internazionale di Nairobi per la rimozione dei relitti, fatta a Nairobi il 18 maggio 2007;

Vista la legge 1° febbraio 2010, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111, concernente attuazione della direttiva 2009/20/Ce recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, recante norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che la direttiva delegata (Ue) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025 modifica l'allegato I, punto 4, lettera X, della direttiva 2002/59/Ce, concernente le informazioni che le navi devono fornire alle autorità attraverso i pertinenti sistemi di rapportazione, prevedendo, al fine di soddisfare l'evoluzione delle esigenze operative e di sicurezza, l'inclusione in detto allegato di nuove informazioni, nello specifico sui certificati di assicurazione, considerate essenziali per garantire la sicurezza marittima, la protezione dell'ambiente e una risposta efficace alle emergenze;

Visto l'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Ritenuto necessario adeguare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, per trasporre nell'ordinamento interno le modifiche di ordine tecnico introdotte dalla direttiva delegata (Ue) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196

1. All'allegato I, punto 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera X è sostituita dalla seguente: "X -Informazioni varie:

caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile bunker, per le navi di oltre 1000 tonnellate di stazza lorda;

status di navigazione;

uno o più certificati di assicurazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111;

il certificato assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504;

il certificato assicurativo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2010, n. 19;

il certificato assicurativo di cui all'articolo 12 della Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti.".

Articolo 2

Diposizioni finali e finanziarie

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.