Decreto direttoriale MinAmbiente 23 febbraio 2026
Bando incentivi per impianti fotovoltaici su edifici nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, finanziati dal Pnrr ("Facility Parco Agrisolare")
Ultima versione coordinata con modifiche al 26/02/2026
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Decreto direttoriale MinAmbiente 23 febbraio 2026
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare il 24 febbraio 2026)
Il Direttore generale
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Visto il Dpcm n. 178 del 16 ottobre 2023, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolocoli 1, comma 2, del decreto legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74";
Visto il Dm 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante adeguamento della struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;
Vista la Direttiva del Ministro 28 gennaio 2026 n. 33362, registrata dalla Corte dei conti il 13/02/2026 al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 al n. 68 di registro, con il quale è stato conferito al dr. Marco Lupo l'incarico di Capo del Diparticolomento della sovranità alimentare e dell'ippica (acronimo Disai), ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 6, del Dlgs n. 165 del 2001, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2024, registrato in data 7 marzo 2024 presso la Corte dei Conti al n. 337 di registro, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Eleonora Iacovoni l'incarico di Direttore Generale della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (acronimo DG Pqa), ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del citato Dlgs n. 165/2001, nell'ambito del Diparticolomento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 24 ottobre 2024, n. 563628, registrato presso la Corte dei conti il 20/11/2024 al n. 1568, con il quale è stato conferito al dr. Fabio Fuselli l'incarico di Dirigente dell'Ufficio dirigenziale non generale Pqa III – Politiche di sviluppo, nell'ambito della medesima Direzione generale;
Visti gli articolocoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articolocoli 107 e 108 del trattato e s.m.i., pubblicato nella Guue L187 del 26.06.2014, con incluso l'Allegato 1 per la definizione delle Piccole e Medie Imprese;
Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 — 2020 (2014/C 204/01) e, in particolocolare, i punti (135), (137 lettera b), (143 lettere b e c), (144), dal (165) al (173);
Visti gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articolocoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (Ue) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce", e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a particolocipazione pubblica;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06/12/2024, che definisce criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse Pnrr, per semplificare e accelerare le procedure di gestione delle Misure del Pnrr, al fine di favorirne il raggiungimento dei target previsti;
Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2025) 310 final del 04/06/2025 "NextGenerationEU — La strada verso il 2026";
Vista la Decisione di esecuzione (Cid) COM (2025) 15106 del 27 novembre 2025, con la quale, tra l'altro è stata prevista la Misura M2C1 — Investimento 4 "Facility Parco Agrisolare", alla quale è, tra l'altro, associato il target M2C1-27, relativo alla concessione entro il 30 giugno 2026 l'importo necessario a utilizzare il 100 % della dotazione della Misura (tenendo conto degli oneri di gestione);
Visto il decreto ministeriale n. 681806 del 17/12/2025, registrato dalla Corte dei conti il 12/01/2026 al n. 68, recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del Pnrr, Missione 2, componente 1, investimento 4 "Facility Parco Agrisolare";
Visto l'Accordo prot. n. 695636 del 30/12/2025, finalizzato all'attuazione della Misura Pnrr M2C1 — Investimento 4 — Facility Parco Agrisolare e stipulato tra il MASAF e il Sani, in qualità di soggetto attuatore della Misura, approvato con decreto direttoriale prot. n. 695991 del 30/12/2025;
Visto il regime di aiuto SA.113779 (2024/N), notificato il 23 aprile 2024 alla Commissione Europea mediante l'applicazione web Sani (State aid notification interactive) e da questa autorizzato con la Decisione C (2024) 5770 dell'8 agosto 2024, che modifica il regime di aiuto SA.107302 (2023/N), che a sua volta modifica il regime di aiuto SA.102460 (2022/N);
Vista la nota prot. 694744 del 29/12/2025, successivamente integrata con la nota prot. n. 0074974 del 16/02/2026, con la quale si è provveduto a comunicare alla Commissione europea l'incremento della dotazione finanziaria di cui al regime di aiuto SA.113779, relativo ai soli stanziamenti relativi alle Tabelle 1A e 2A, di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale n. 681806 del 17 dicembre 2025, e la successiva corrispondenza al riguardo;
Considerato che il regime di aiuto derivante dall'incremento della dotazione di cui sopra, è stato notificato tramite il previsto applicativo Sani ed è stato registrato al n. SA.121629;
Considerato non è ancora pervenuta l'autorizzazione definitiva per il nuovo regime SA. 121629;
Considerata la comunicazione del Gse acquisita al prot. 88090 del 23/02/2026, recante la proposta del Regolamento operativo della Misura, dell'elenco dei codici ateco ammissibili, riparticoloti per Tabelle, e dello strumento per la valutazione dello scenario controfattuale;
Considerata la necessità, in ragione della tempistica associata al target M2C1-27, di avviare quanto prima l'attuazione della Misura, prevedendo pertanto che la concessione degli aiuti, almeno per i beneficiari delle Tabelle 1A e 2A sia subordinata all'autorizzazione del nuovo regime di aiuto SA.121629 da particolo della Commissione europea;
Considerata la necessità di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal medesimo decreto ministeriale n. 681806 del 17/12/2025, anche al fine di consentire il più efficace ed efficiente raggiungimento dei target associati alla Misura Pnrr in questione;
Considerata l'opportunità di definire puntualmente i criteri di priorità nell'accesso alle agevolazioni della Misura, in linea con le previsioni del decreto ministeriale n. 681806 del 17/12/2025 e, in particolocolare, dell'articolo 1, comma 4, nonché le tempistiche associate alla Misura;
Considerata l'opportunità di definire puntualmente le modalità con cui favorire la realizzazione di iniziative che impiegano prodotti di qualità e specifiche caratteristiche di efficienza, come previsto dal medesimo decreto, nonché i massimali associati agli interventi finanziabili dalla Misura;
Decreta
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Avviso reca le modalità di presentazione delle domande di accesso alle risorse stanziate per la misura di investimento 2.2 del Pnrr – Investimento 4, denominata "Facility Parco Agrisolare" (di seguito, "Misura"), pari a complessivi 789 milioni di euro, in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 17 dicembre 2025, n. 681806 (di seguito, Decreto Facility).
2. I seguenti allegati, che riportano maggiori dettagli in relazione all'applicazione della Misura, costituiscono particolo integrante del presente Avviso:
a. Allegato A – Regolamento operativo (di seguito, Regolamento);
b. Allegato B – Codici ateco;
c. Allegato C – Simulatore analisi controfattualità grandi imprese.
Articolo 2
Beneficiari, criteri di priorità e tempistiche
1. Possono beneficiare delle risorse, di cui all'articolo 1, i progetti presentati dai soggetti individuati all'articolo 2 del Decreto Facility.
2. Nell'Allegato B al presente Avviso sono riportati i codici ateco prevalenti che devono essere posseduti dai soggetti, di cui al comma 1, per la presentazione di domande di particolocipazione dei progetti, a valere sulle Tabelle di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Facility.
3. Le domande di particolocipazione sono presentate mediante una procedura "a sportello".
4. In linea con quanto previsto dal Decreto Facility oltre al criterio di anteriorità della data di presentazione delle domande, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità dei progetti, per l'accesso alle risorse stanziate per la Misura:
a. progetti non ammessi a finanziamento a valere sulla Misura M2C1-2.2 "Parco Agrisolare, ai sensi degli avvisi del 23 agosto 2022, 21 luglio 2023 e 19 agosto 2024, oppure progetti ammessi a tale finanziamento, per il quale sia stata formalizzata rinuncia in data antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso;
b. progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, fino al raggiungimento del 40% delle risorse previste per ciascuna Tabella, di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto Facility;
c. progetti il cui soggetto proponente è iscritto, alla data di presentazione dell'istanza, alla rete agricola di qualità, di cui alla legge n. 116 del 11 agosto 2014 e ss.mm.ii.;
d. progetti che rispettano specifici criteri qualitativi e garantiscono specifiche caratteristiche di efficienza. In particolocolare, sarà garantita priorità nel caso in cui vengano impiegati moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di Enea (redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023) e ricadano nella Categoria B o C;
e. progetti, di cui alla lettera a), non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere b), c) e d).
5. Nel caso in cui, all'esito della valutazione di tutti progetti di cui al comma 4, non risultino assegnate tutte le risorse stanziate per la Misura, le risorse residue potranno essere assegnate ai progetti ripresentati già ammessi a finanziamento a valere sulla Misura M2C1-2.2 "Parco Agrisolare", ai sensi degli avvisi del 23 agosto 2022, 21 luglio 2023 e 19 agosto 2024, per i quali non sia stata formalizzata rinuncia in data antecedente alla data di pubblicazione del
presente Avviso, secondo il seguente ordine di priorità:
a. progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, qualora non sia stato raggiunto, all'esito delle ammissioni dei progetti di cui al comma 3, il 40% delle risorse previste per ciascuna Tabella, di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto Facility e, comunque, fino al raggiungimento di tale soglia;
b. progetti il cui soggetto proponente è iscritto, alla data di presentazione dell'istanza, alla rete agricola di qualità, di cui alla legge n. 116 del 11 agosto 2014 e ss.mm.ii.;
c. progetti che rispettano specifici criteri qualitativi e garantiscono specifiche caratteristiche di efficienza. In particolocolare, sarà garantita priorità nel caso in cui vengano impiegati moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di Enea (redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023) e ricadano nella Categoria B o C;
d. progetti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) e c).
6. Eventuali ulteriori risorse, derivanti da economie generatesi successivamente agli atti di concessione o in base a quanto previsto nel Decreto Facility, sono riassegnate nell'ambito della medesima Tabella secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
7. L'accesso al meccanismo è condizionato all'impiego dei componenti principali di impianto che rispettano determinati criteri qualitativi e garantiscono specifiche caratteristiche di efficienza. In particolocolare, con riferimento ai produttori dei moduli fotovoltaici impiegati, questi dovranno essere iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di Enea (redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023) e ricadere nella Categoria A, B o C.
8. I progetti ammessi a finanziamento devono essere conclusi entro 18 mesi dall'atto di concessione del finanziamento stesso, salvo proroga concessa dal Gse sulla base di motivi oggettivi.
9. In ogni caso, il completamento e la rendicontazione degli interventi devono avvenire entro il 31 dicembre 2028.
Articolo 3
Massimali di spesa ammissibili
1. La spesa massima ammissibile complessiva, per Soggetto Beneficiario, non può in ogni caso superare l'importo di 2.260.000 euro (euro duemilioniduecentosessantamila/00), riparticoloti come descritto nel presente Articolo.
2. Le spese massime ammissibili, riferite all'intervento d'installazione dell'impianto fotovoltaico sono pari a 1.500.000 euro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Facility, al fine di favorire la realizzazione di iniziative che impiegano prodotti di qualità e specifiche caratteristiche di efficienza e fermo restando il limite massimo di 1.000 kWp per singolo progetto, sono individuati, inoltre, i seguenti costi specifici:
a. fino a 1500 €/kWp per i moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di Enea (redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del decretolegge 9 dicembre 2023) e ricadano nella Categoria B o C;
b. fino a 1000 €/kWp per i moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di Enea (redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del decretolegge 9 dicembre 2023) e ricadano nella Categoria A.
3. Le spese massime ammissibili, riferite agli interventi complementari sono pari a 700.000 euro.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Facility, le spese massime ammissibili per i sistemi di accumulo e per i dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile, alla luce dei prezzi correnti di mercato rilevati nell'ambito della gestione della Misura M2C1-2.2 "Parco Agrisolare", sono individuate come segue:
a. fino a 50.000 euro, per i sistemi di accumulo;
b. fino a 10.000 euro, per i dispositivi di ricarica.
Articolo 4
Termini e modalità di presentazione delle domande
1. I finanziamenti di cui al presente Avviso sono concessi a progetti presentati a seguito di apposita domanda (o proposta), secondo quanto previsto nel Decreto Facility e nel Regolamento, tramite una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore Gse a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
3. La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
4. La presentazione della domanda da particolo del soggetto beneficiario non può essere successiva all'avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
5. Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un'unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all'ordine di presentazione e ai criteri definiti all'articolo 2 del presente Avviso.
6. Le dichiarazioni previste per la presentazione delle domande sono rese dai Soggetti Beneficiari ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri.
7. Il ricorrere delle seguenti circostanze comporta l'esclusione della proposta inviata:
• assenza o mancata evidenza del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla proposta e secondo quanto prescritto dal Regolamento;
• mancata sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure incertezza sul contenuto per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'allegazione di Dichiarazione non completa in tutte le pagine);
• alterazioni apportate alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero difformità rispetto al formato di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato al Regolamento;
• mancanza della documentazione obbligatoria prevista dal paragrafo 6.2 del Regolamento per la specifica fattispecie di proposta, ivi inclusa copia del documento di identità del sottoscrittore della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• mancato rispetto dei termini di cui al Regolamento e al presente Avviso.
8. Il Soggetto Beneficiario potrà attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili sulla Piattaforma informatica predisposta dal Gse procedere, qualora lo ritenga necessario, con l'annullamento di una proposta inviata.
9. Qualora il Gse, in fase di valutazione delle proposte inviate, rilevi che, per il medesimo progetto, siano state presentate dal Soggetto Beneficiario più istanze, valuterà l'ultima proposta inviata, la cui data di presentazione rileverà ai fini dell'applicazione del criterio di anteriorità, procedendo d'ufficio all'annullamento delle precedenti.
10. La concessione delle risorse della Misura è effettuata dal Gse, con proprio atto previo esito positivo dell'istruttoria condotta dal Gse e successiva approvazione da particolo del Comitato di cui all'articolo 3, comma 9, del Decreto Facility.
11. Gli atti di concessione relativi ai progetti presentati a valere sulle Tabelle 1A e 2A sono, in ogni caso, emanati solo dopo il ricevimento della decisione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i, del Decreto Facility.
Articolo 5
Controlli
1. Il Ministero, anche per il tramite del Gse, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni sui singoli interventi, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di accesso ai contributi riconosciuti, la corretta realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione, il rispetto delle prescrizioni e condizionalità Pnrr e il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi realizzati, per almeno i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo.
Articolo 6
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero e il Gse, quali titolari autonomi del trattamento, si impegnano a effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (Ue) 2016/679 (Gdpr) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del Decreto Legislativo n. 96/03 e s. m.i.
2. Il Ministero e il Gse sono autorizzati a trattare i dati personali per la tutela dei propri interessi legittimi, nonché in adempimento agli obblighi di legge a cui gli stessi sono soggetti. I dati personali potranno essere condivisi tra Ministero e Soggetto attuatore, nonché con soggetti delegati e/o incaricati dai titolari (a titolo esemplificativo, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), persone autorizzate dai titolari al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
3. Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate dai titolari in ottemperanza agli obblighi di legge, i suindicati dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, all'interno dello See (Spazio economico europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) Gdpr, i dati personali saranno conservati dai titolari per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge.
5. In ogni momento i titolari potranno esercitare i diritti previsti dal Gdpr. Tali richieste possono essere rivolte ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
i. per il Ministero, al responsabile per la protezione dei dati personali: rpd@masaf.gov.it;
ii. per il Gse, al responsabile per la protezione dei dati personali:
rpd@gse.it.
Articolo 7
Disposizioni finali
1. Nel Regolamento Operativo, che assume carattere vincolante per i Soggetti Beneficiari, sono riportati maggiori dettagli in relazione all'applicazione di quanto previsto dal Decreto Facility e dal presente Avviso.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso e dai relativi Allegati, si rinvia alle disposizioni del Decreto Facility.
3. Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, che ne costituiscono particolo integrante e sostanziale, è pubblicato sul sito internet del Ministero e sul sito internet del Gse.

